Applicabilità del principio della consecuzione delle procedure tra l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio

Giovanni Angaroni
06 Settembre 2021

È applicabile il principio della consecuzione delle procedure, nel caso in cui l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento si converta in liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 quater L. 3/2012?

È applicabile il principio della consecuzione delle procedure, nel caso in cui l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento si converta in liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 quater L. 3/2012?

Caso concreto - Tizio deposita dinnanzi al Tribunale di Milano un ricorso per l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi.

Il Tribunale meneghino dichiara aperto il procedimento il 12 luglio 2017 e l'accordo di ristrutturazione viene poi omologato.

Poco più di due anni dopo, il 23 settembre 2019, a seguito della scoperta di atti in frode commessi dal debitore, il Tribunale annulla l'accordo di composizione della crisi e lo converte in liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-quater L. 3/2012.

Nel corso della liquidazione di uno dei beni immobili del debitore da parte del nominato liquidatore, Caia, moglie di Tizio ma da questi separata, rivendica il diritto di godimento del cespite, che troverebbe a suo dire titolo nel verbale di separazione coniugale omologato dal Tribunale di Milano il 10 luglio 2017 e annotato nei registri dello stato civile il successivo 16 novembre.

Sennonché, l'annotazione risulta eseguita (16 novembre 2017) prima dell'apertura della liquidazione del patrimonio (23 settembre 2019), ma dopo l'apertura dell'originaria procedura di composizione della crisi (12 luglio 2017), poi convertita in liquidazione dei beni.

Quindi, fermo il disposto dell'art. 10, comma 5, L. 3/2012 che equipara il provvedimento di apertura della procedura di composizione della crisi all'atto di pignoramento, l'annotazione risulta opponibile alla massa solo se si ritenga applicabile alla fattispecie concreta il principio della consecuzione delle procedure già sancito nelle procedure maggiori dall'art. 69-bis, comma 2, L.F.

Sul punto si esprime il Tribunale di Milano.

Spiegazioni e conclusioni - Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale» (ex multis, Cass. 11 giugno 2019, n. 15724).

Il Tribunale di Milano estende dunque il principio della consecutio delle procedure anche alla fattispecie sopra descritta e afferma che: «La procedura (…) non è semplicemente la procedura di liquidazione giudiziale ma, in forza della consecuzione delle procedure, susseguente alla conversione, legislativamente prevista in caso di esito infausto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, è la prima procedura apertasi nel 2017».

Ne consegue che l'annotazione del verbale di separazione è avvenuto dopo l'apertura dell'unica procedura e non è quindi opponibile alla massa ai sensi del cennato art. 10, comma 5, L.3/2012.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 14-quater L. 3/2012
  • Art. 69-bis L.F.
  • Tribunale Milano 12 giugno 2021 (in allegato)

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