Il trattamento dei dividendi di una società controllata come finanza esterna in un concordato preventivo

Elisa Castagnoli
13 Settembre 2021

Possono essere qualificati quale finanza esterna, e come tale non assoggettati alle cause legittime di prelazione, i dividendi che la società debitrice stima di percepire nel corso della procedura concordataria?

Possono essere qualificati quale finanza esterna, e come tale non assoggettati alle cause legittime di prelazione, i dividendi che la società debitrice stima di percepire nel corso della procedura concordataria?

Caso pratico - Una società in stato di crisi, con ricorso ex artt. 160 e 161L.F., chiedeva al Tribunale di Padova di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, depositando contestualmente piano e proposta.

Il piano di concordato predisposto era con continuità indiretta di azienda, tramite affitto di azienda alla controllata della debitrice, e prevedeva la dismissione di diversi immobili ed assets non più funzionali all'esercizio dell'impresa.

Il Tribunale di Padova, esaminata la proposta ed il piano, rilevava differenti criticità e invitava la debitrice a risolverle mediante integrazioni.

In ragione dell'incapacità della società di risolvere positivamente le questioni individuate dal collegio, il Tribunale convocava la società in camera di consiglio ai sensi dell'art. 162 L.F.

In tale sede, permanendo le criticità, il collegio dichiarava con decreto inammissibile il ricorso della debitrice e, alla luce dell'istanza di fallimento depositata dal pubblico ministero, pronunciava il fallimento della medesima.

Nei termini di legge, la ricorrente presentava reclamo avverso il decreto di inammissibilità del concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L.F., chiedendo il rigetto dello stesso e l'emissione di una pronuncia di apertura della procedura ai sensi dell'art. 163 L.F.

Si costituiva dinanzi alla Corte d'appello di Venezia la curatela fallimentare, che domandava il rigetto del reclamo e la conferma del fallimento.

La Corte d'appello di Venezia, non ritenendo fondate le censure della reclamante e rappresentando la sussistenza di vizi della proposta, non rilevati dal Tribunale, che ne precludevano del tutto la fattibilità giuridica, rigettava con provvedimento del 26 maggio 2021 il reclamo e confermava il decreto di inammissibilità.

Spiegazioni e conclusioni - La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in esame, si è pronunciata in merito alla possibilità di qualificare determinate risorse liquide sociali come finanza esterna.

Precisamente, il Collegio si è espresso sulla fattibilità giuridica di una proposta concordataria che preveda il soddisfacimento dei creditori in una determinata misura, senza rispettare le cause legittime di prelazione, mediante l'utilizzo di dividendi prodotti da partecipazioni in altre società (e dai canoni dell'affitto dell'azienda).

Ebbene, la Corte ha negato che una proposta concordataria così strutturata possa ritenersi giuridicamente fattibile.

Nel dettaglio, è stato correttamente rilevato che i dividendi generati da partecipazioni in altre società (così come i canoni di affitto incassati tramite l'affitto della propria azienda) non possono dirsi elementi neutri rispetto al patrimonio aziendale bensì, al contrario, risultano esserne elementi attivi «in quanto crediti (…) inerenti a diritti di partecipazione (…) già in esso ricompresi» e vanno qualificati come flussi derivanti dalla continuità dell'azienda.

Come prodotto di componenti del patrimonio dell'impresa, dunque, i dividendi percepiti dalla debitrice non possono che ritenersi assoggettate alla disciplina di cui all'artt. 2740 ss. c.c. e, pertanto, devono essere utilizzati nel rispetto delle cause di prelazione.

L'insegnamento della Corte si pone in assoluta continuità con i precedenti che si possono riscontrare in materia, i quali, facendo fedele applicazione del principio di neutralità, hanno chiarito che gli unici beni che sono sottratti alla disciplina e alla gradazione dei privilegi sono le risorse estranee rispetto al patrimonio attivo del debitore (cfr. App. Torino 31 agosto 2018 e Trib. Milano5 dicembre 2018, il quale ha affermato che la finanza esterna si compone di liquidità che «non promana dal patrimonio del debitore e [come tale] non è vincolata a garantirne le obbligazioni»).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 18 L.F.
  • Art. 160 L.F.
  • Art. 161L.F.
  • Art. 162 L.F.
  • Art. 163 L.F.
  • Corte d' appello Venezia 26 maggio 2021
  • Tribunale Milano 5 dicembre 2018
  • Corte d' appello Torino 31 agosto 2018

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.