Atti in frode nel concordato preventivo

La Redazione
25 Ottobre 2021

Costituisce atto di frode, rilevabile anche nell'ambito di un procedimento ex art. 180 L.fall., aver omesso di indicare nella domanda di accesso al concordato preventivo l'esistenza di un potenziale ed ingente credito risarcitorio derivante dalla dismissione del residuo patrimonio immobiliare (danno che potrebbe finanche risultare pari all'intero attivo concordatario).

Costituisce atto di frode, rilevabile anche nell'ambito di un procedimento ex art. 180 L.fall., aver omesso di indicare nella domanda di accesso al concordato preventivo l'esistenza di un potenziale ed ingente credito risarcitorio derivante dalla dismissione del residuo patrimonio immobiliare (danno che potrebbe finanche risultare pari all'intero attivo concordatario).

In tale ipotesi, infatti, emerge come si sia voluto raffigurare ai creditori un quadro apparentemente idilliaco della prospettiva concordataria valorizzando l'apparente finanza esterna al solo scopo di celare la conclamata responsabilità degli amministratori nell'aggravamento del dissesto societario, evitando così l'esito fallimentare, nella specie anche tutt'altro che ipotetico o lontano, essendo state già proposte ben tre istanze di fallimento.

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