Gli atti di ordinaria amministrazione nel concordato preventivo

24 Settembre 2021

Nell'ambito di un procedimento per la declaratoria di inefficacia ex art. 44 L.F., il conferimento di incarico ed i pagamenti effettuati da una società in concordato preventivo nei confronti di un professionista rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione?

Nell'ambito di un procedimento per la declaratoria di inefficacia ex art. 44 L.F., il conferimento di incarico ed i pagamenti effettuati da una società in concordato preventivo nei confronti di un professionista rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione?

Caso pratico - Una società depositava domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare piano e proposta nei termini assegnati dal tribunale.

La domanda in bianco, tuttavia, veniva dichiarata inammissibile ex art. 162 L.F.

A seguito di tale pronuncia, dopo un breve lasso di tempo, la società presentava un'ulteriore domanda per accedere alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, depositando contestualmente il piano e la proposta. Anche tale domanda, però, veniva dichiarata inammissibile.

Successivamente, la società faceva ricorso per l'accertamento del proprio stato di insolvenza, con la conseguenza che il tribunale adito pronunciava l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Nelle more dell'apertura di quest'ultima procedura, peraltro, aspirando di comporre il proprio stato di crisi continuando ad esercitare l'attività di impresa, la società nominava diversi professionisti a cui veniva demandata la predisposizione del piano industriale e finanziario per gli esercizi successivi. A tali professionisti era stato anche corrisposta una significativa parte del compenso pattuito.

Il commissario straordinario, assumendo che gli incarichi conferiti e i pagamenti effettuati in pendenza di concordato preventivo fossero inopponibili alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché non debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 167 L.F., agiva ex art. 44 L.F. per l'accertamento dell'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore dei professionisti.

Il Tribunale di Roma, non ritenendo fondata la domanda proposta, rigettava il ricorso depositato dalla società in amministrazione straordinaria.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2020, ha anzitutto escluso che l'art. 44 L.F. possa applicarsi alla procedura di concordato preventivo.

Come noto, tale disposizione stabilisce l'inefficacia degli atti compiuti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, dando piena attuazione ai principi della par condicio creditorum e della cristallizzazione della massa passiva, e può trovare applicazione unicamente nelle procedure di fallimento e di amministrazione straordinaria (anche prima del decreto di apertura, quando la gestione dell'impresa viene affidata ad un commissario giudiziale).

Al contrario, l'art. 44 L.F. – che non è richiamato dall'art. 169 L.F., norma generale di rinvio alle disposizioni in materia di fallimento – non si applica alla procedura di concordato preventivo.

In quest'ultima procedura, infatti, il debitore – differentemente dal fallimento e dall'amministrazione straordinaria – conserva la titolarità del proprio patrimonio nonché l'amministrazione dei propri beni, potendo continuare ad esercitare l'impresa, seppur nel rispetto dei limiti sanciti dal legislatore.

Sotto questo profilo, è utile richiamare l'art. 167, comma 1, L.F., il quale, come noto, prescrive che, durante la procedura di concordato, il debitore conservi «l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale».

Ebbene, l'imprenditore in stato di crisi che ha avuto accesso al concordato preventivo potrà compiere in totale autonomia tutti gli atti di ordinaria amministrazione, dovendo conseguire l'autorizzazione del tribunale solamente nel caso di atti di straordinaria amministrazione.

In questo senso, peraltro, il Tribunale di Roma ha cura di precisare che l'affidamento di un incarico professionale «funzionale alla riorganizzazione e al rilancio della committente» refluisce, in un concordato (con continuità aziendale), tra gli atti di ordinaria amministrazione; conseguentemente, le prestazioni in adempimento del contratto in parola debbono ritenersi esclusi dal novero di quelli che necessitano la preventiva autorizzazione del tribunale o del giudice (pena l'inefficacia ex art. 167, comma 2, L.F.).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 44 L.F.
  • Art. 161 L.F.
  • Art. 162 L.F.
  • Art. 167 L.F.
  • Art. 169 L.F.
  • Tribunale Roma 28 gennaio 2020

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