Esdebitazione del soggetto estraneo a condotte societarie fraudolente e dichiarazioni di un terzo

Lorenzo Rossi
29 Settembre 2021

Il socio di società di persone, in stato di sovraindebitamento, può accedere all'esdebitazione del soggetto incapiente nel caso in cui il debito societario derivi da condotte fraudolente poste in essere da altro soggetto, il quale si sia assunto le responsabilità delle attività illecite poste in essere?

Il socio di società di persone, in stato di sovraindebitamento, può accedere all'esdebitazione del soggetto incapiente nel caso in cui il debito societario derivi da condotte fraudolente poste in essere da altro soggetto, il quale si sia assunto le responsabilità delle attività illecite poste in essere?

Caso pratico - Un socio accomandante di società in accomandita semplice, che si trovava in stato di sovraindebitamento, depositava domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dall'art. 14 ter ss. L. 3/2012.

L'indebitamento, di natura erariale, era esclusivamente riconducibile all'attività illecita posta in essere dalla società, gestita de facto dal soggetto che aveva voluto la costituzione della medesima e che aveva coinvolto il soggetto istante.

Nel dettaglio, il debito era riconducibile all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, tramite le quali il ricorrente e il socio, ideatore dell'iniziativa fraudolenta, avevano conseguito ingiusti profitti.

In ragione di ciò, l'amministrazione finanziaria aveva accertato le condotte illecite, il reddito illecitamente conseguito e aveva imputato le imposte ai soci.

Nella domanda di accesso alla liquidazione veniva esplicitato che il patrimonio del ricorrente non era composto da alcun bene e che l'unico creditore, l'Erario, avrebbe potuto essere soddisfatto mediante l'apporto di finanza esterna.

Il Tribunale di Milano, non ritenendo ammissibile la domanda di ammissione alla liquidazione del patrimonio in quanto fondata sulla finanza esterna, poiché avrebbe ulteriormente aggravato la situazione debitoria del soggetto istante, invitava quest'ultimo a riformulare il ricorso introduttivo.

Di conseguenza, il ricorrente mutava la propria domanda in quella di esdebitazione del debitore incapiente, ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012, argomentando la propria meritevolezza con l'imputabilità del debito a condotte altrui.

Il Tribunale di Milano, con decreto emesso in data 8 giugno 2021, esaminata la domanda, dichiarava inesigibili le obbligazioni nei confronti del soggetto istante.

Spiegazioni e conclusioni - Si ritiene che la pronuncia in commento possa essere di interesse per gli operatori di settore in ragione delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale di Milano per ritenere dimostrata la meritevolezza del soggetto sovraindebitato, che costituisce uno dei presupposti per l'ammissione all'esdebitazione del debitore incapiente.

Come in precedenza esposto, l'indebitamento del soggetto istante trovava la propria causa in condotte illecite della società di cui lo stesso era socio accomandante, le quali erano imputabili esclusivamente al disegno fraudolento di un soggetto diverso dal ricorrente.

Il debitore si dichiarava estraneo all'attività illecita sociale, le cui conseguenze, però, gli erano formalmente attribuibili in ragione del ruolo assunto in società.

Ebbene, il Tribunale di Milano, in assenza di ulteriori mezzi probatori, ha ritenuto sufficiente l'esibizione di una dichiarazione sottoscritta dal terzo (l'ulteriore socio della società in accomandita semplice) per ritenere dimostrata la meritevolezza del soggetto istante.

Nel dettaglio, lo scritto allegato alla domanda di esdebitazione, che è stato ritenuto strumento idoneo ai fini della prova della sussistenza del presupposto di cui si discute, ha rappresentato l'inconsapevole coinvolgimento del ricorrente (che, all'epoca dei fatti, aveva da poco raggiunto la maggiore età) nella società di persone e l'assunzione della piena responsabilità del terzo per il debito per cui il medesimo soggetto istante aveva chiesto la declaratoria di inesigibilità.

Il Tribunale di Milano, peraltro, ha altresì ritenuto che la verosimiglianza del contenuto del documento prodotto e dell'estraneità del ricorrente dai fatti descritti fosse suffragata dall'età dello stesso e dal fatto che il medesimo si trovasse in uno stato di tossicodipendenza, circostanze che, con ogni evidenza, limitavano le sue capacità cognitive.

In altre parole, il Tribunale, con il decreto in commento, ha fondato la sussistenza della meritevolezza su una dichiarazione scritta con cui un soggetto (terzo rispetto al procedimento) ha affermato fatti a sé sfavorevoli e favorevoli al ricorrente, ritenendola verosimile per la presenza di una serie di indici.

Pur dovendosi apprezzare lo sforzo compiuto dal giudice per adottare un provvedimento favorevole al debitore, che sicuramente rispecchia l'atteggiamento di favor che gli ha riservato il legislatore in tutta la L. 3/2012, appare doveroso interrogarsi sulla correttezza del decreto, che attribuisce efficacia probatoria ad un documento che non può avere natura formalmente confessoria.

Ed infatti, il contenuto dello scritto in parola non produce nel procedimento (che non ha natura contenziosa) alcuna conseguenza sfavorevole per l'autore della dichiarazione, requisito essenziale, ai sensi dell'art. 2730 c.c., per la qualificazione di una confessione.

Normativa

  • Art. 2730 c.c.
  • Art. 14 ter L. 3/2012
  • Art. 14 quaterdecies L. 3/2012

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