Sui servizi di natura intellettuale. Profili definitori. Rilevanza ex art. 95, comma 10, del Codice

Redazione Scientifica
25 Ottobre 2021

Per servizi di natura intellettuale, in ordine ai quali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, in sede di offerta non sussiste...

Per servizi di natura intellettuale, in ordine ai quali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, in sede di offerta non sussiste l'onere di indicazione dei costi, si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, sez. V, n. 1291 del 2021; n. 4806 del 2020) (nella specie si è ritenuta di natura intellettuale la prestazione oggetto di gara consistente nella predisposizione di un software specialistico gestionale per il controllo delle attività che l'AMIU - azienda preposta alla raccolta dei rifiuti - deve svolgere in favore del Comune di Taranto).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.