La fase esecutiva delle liquidazioni del patrimonio: indicazioni operative

La Redazione
04 Novembre 2021

Il Tribunale di Bergamo - posto il numero sempre crescente di procedure di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e considerata l'assenza di indicazioni normative precise in merito alla regolazione della fase esecutiva e ai rapporti tra liquidatore e tribunale – fornisce ai professionisti i criteri operativi fornisce ai professionisti della crisi alcuni criteri operativi.

Il Tribunale di Bergamo - posto il numero sempre crescente di procedure di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e considerata l'assenza di indicazioni normative precise in merito alla regolazione della fase esecutiva e ai rapporti tra liquidatore e tribunale – fornisce ai professionisti i criteri operativi fornisce ai professionisti della crisi alcuni criteri operativi.

In particolare, le indicazioni riguardano: l'inventario e il programma di liquidazione; la formazione dello stato passivo; le attività liquidatorie; le azioni giudiziali; i mandati; i riparti parziali e il riparto finale; la relazione semestrale; il compenso dell'OCC e del liquidatore.

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