L'impugnazione del bando che reca una clausola impeditiva della partecipazione non implica la successiva impugnazione dell'aggiudicazione
16 Novembre 2021
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, allorché il bando rechi una clausola impeditiva della partecipazione, lo stesso può essere impugnato senza che sia necessario gravare la successiva aggiudicazione, atteso che l'annullamento del bando comporta l'automatica caducazione del provvedimento di aggiudicazione secondo lo schema della invalidità ad effetto caducante (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2021, n. 3538; 27 luglio 2020, n. 4758; sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7130; 13 febbraio 2017, n. 617; 5 dicembre 2016, n. 5112). Ciò, sia in ragione del rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra il bando di gara e gli atti in sequenza procedurale, e tra questi, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione, tale per cui quest'ultimo non potrebbe logicamente continuare ad esistere (e produrre i suoi effetti) venuto meno il primo sul quale si fondano le determinazione che lo stesso contiene e dal quale, in ultima analisi, dipende; sia perché l'interesse a ricorrere avverso il bando di gara è diretto ad ottenere la ripetizione della procedura (c.d. interesse strumentale), con la conseguenza che esso logicamente precede e, in caso di accoglimento, inevitabilmente prevale sull'interesse a conservare l'aggiudicazione della gara pena la privazione di effettività della tutela giurisdizionale. Quest'ultima, peraltro è la ragione per la quale si esclude che il medesimo effetto caducante dell'aggiudicazione si produca nel caso in cui sia stato impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara (cfr. Cons. Stato, V, 6 maggio 2021, n. 3538; 28 marzo 2018, n. 1935). |