Mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alle proposte di transazione e giurisdizione fallimentare: la pronuncia delle Sezioni Unite

La Redazione
23 Novembre 2021

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021, hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del tribunale fallimentare le controversie relative al mancato assenso dell'Amministrazione fiscale rispetto alla proposta di transazione originata all'interno di una procedura di concordato preventivo.

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 3594 del 22 novembre 2021, hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del tribunale fallimentare le controversie relative al mancato assenso dell'Amministrazione fiscale rispetto alla proposta di transazione originata all'interno di una procedura di concordato preventivo.

Nel caso di specie, una s.r.l., che aveva presentato domanda di preconcordato, elaborava una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter l.fall. , su cui l'Agenzia delle Entrate esprimeva parere negativo.

La srl impugnava tale diniego dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale e in pendenza di giudizio l'Agenzia fiscale proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso e confermava la giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, ponendosi così nel solco della recente giurisprudenza di legittimità ( v. ordinanza Cass. 8054/2021), che nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione in tema di transazione fiscale proposta in un accordo di ristrutturazione dei debiti non disciplinato dal D.L. 125/2020 (con mancato assenso dell'Agenzia fiscale) ha stabilito che queste controversie rientrano nella giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure e della prevalenza dell'interesse concorsuale su quello tributario.

Tale orientamento non riconosce l'efficacia retroattiva della disciplina in tema di omologazione di concordato preventivo anche in caso di parere negativo, ma evidenzia l'intento legislativo di concentrare innanzi al tribunale fallimentare la cognizione delle questioni che gravitano intorno alle procedure della transazione fiscale e del concordato preventivo, all'interno delle quali si collocano anche quelle relative alle manifestazioni di voto sulla proposta di transazione fiscale.

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