Omologa di piano del consumatore e opposizione da parte del finanziatore che non ha provveduto alla corretta verifica del merito creditizio

La Redazione
24 Novembre 2021

I creditori che al momento della concessione dei finanziamenti non hanno provveduto alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, che alla luce del rapporto rata/reddito risultava decisamente inadeguato, non possono presentare opposizione all'omologazione del piano del consumatore, proposto ex artt. 7 ss. L. 3/2012.

I creditori che al momento della concessione dei finanziamenti non hanno provveduto alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, che alla luce del rapporto rata/reddito risultava decisamente inadeguato, non possono presentare opposizione all'omologazione del piano del consumatore, proposto ex artt. 7 ss. L. 3/2012.

Come evidenzia il tribunale, nel caso di specie trova applicazione l'art. 12 bis, comma 3 bis, L. 3/2012, secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis D.lgs. 385/1993 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

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