Irrilevanza di un “collegamento materiale e funzionale” tra l’ausiliaria di un concorrente e altro partecipante alla gara
27 Novembre 2021
La questione: La terza classificata all'esito dell'espletamento di una procedura avente a oggetto un accordo quadro per lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato contestava sotto più profili l'aggiudicazione di uno dei lotti messi a gara. In particolare, con il secondo motivo la ricorrente chiedeva l'esclusione del RTI, lamentando un “collegamento materiale e funzionale” tra l'ausiliaria delle sue due mandanti e altra società partecipante alla medesima gara, tale da far presumere la presenza di un unico centro decisionale tra i due operatori.
La decisione: Il Collegio, dopo aver ricordato il disposto dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, ha osservato che, al di là della sussistenza o meno dei presupposti per considerare sussistente un “unico centro decisionale” nel caso di specie, l'ausiliaria non ha partecipato alla gara, né singolarmente, né quale membro di RTI, limitandosi a consentire alle mandanti di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale richiesti dal bando, sicché, non avendo presentato alcuna offerta in gara, non può esserci stata alcuna alterazione della genuinità dell'offerta formulata dal RTI comparente. |