Irrilevanza di un “collegamento materiale e funzionale” tra l’ausiliaria di un concorrente e altro partecipante alla gara

Guglielmo Aldo Giuffrè
27 Novembre 2021

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, non può disporsi l'esclusione di un concorrente per il fatto che la sua impresa ausiliaria avrebbe un “collegamento materiale e funzionale” con altra società partecipante alla medesima gara, perché, non avendo presentato l'ausiliaria alcuna offerta in gara, non vi può essere alcuna alterazione della genuinità dell'offerta formulata dal concorrente ausiliato.

La questione: La terza classificata all'esito dell'espletamento di una procedura avente a oggetto un accordo quadro per lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato contestava sotto più profili l'aggiudicazione di uno dei lotti messi a gara. In particolare, con il secondo motivo la ricorrente chiedeva l'esclusione del RTI, lamentando un “collegamento materiale e funzionale” tra l'ausiliaria delle sue due mandanti e altra società partecipante alla medesima gara, tale da far presumere la presenza di un unico centro decisionale tra i due operatori.

La decisione: Il Collegio, dopo aver ricordato il disposto dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, ha osservato che, al di là della sussistenza o meno dei presupposti per considerare sussistente un “unico centro decisionale” nel caso di specie, l'ausiliaria non ha partecipato alla gara, né singolarmente, né quale membro di RTI, limitandosi a consentire alle mandanti di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale richiesti dal bando, sicché, non avendo presentato alcuna offerta in gara, non può esserci stata alcuna alterazione della genuinità dell'offerta formulata dal RTI comparente.

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