Codice di Procedura Penale art. 115 bis - Garanzia della presunzione di innocenza 1

Angelo Salerno

Garanzia della presunzione di innocenza1

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.

Inquadramento

L'art. 115-bis è stato introdotto in forza del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in attuazione della direttiva UE/2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, volta a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

La disciplina del nuovo art. 115- bis

Attraverso le disposizioni di cui all'art. 115-bis, il legislatore disciplina le modalità con cui l'autorità giudiziaria, nella veste di giudicante ovvero di requirente, è tenuta ad esprimersi nel fare riferimento all'indagato e successivamente all'imputato, nei cui confronti non sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i fatti per cui si procede.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 115-bis, è fatto divieto di indicare l'indagato ovvero l'imputato come « colpevoli » prima che la responsabilità penale in ordine ai fatti per cui si procede sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Tale divieto opera con riferimento ai provvedimenti diversi dalla decisione circa la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato (ossia la sentenza o il decreto penale di condanna), con espressa esclusione degli atti del Pubblico Ministero volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato ovvero dell'imputato. Tale eccezione si giustifica per via della necessità per il pubblico ministero, quale parte del procedimento, di argomentare la propria tesi qualora orientata nel senso della colpevolezza dell'imputato o dell'indagato.

La previsione del comma 1 fa espressamente salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai sensi del quale, fuori dei casi di provvedimenti di decisione nel merito in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato (sentenza o decreto penale di condanna), qualora sia chiamata alla valutazione delle prove, di elementi di prova o di indizi di colpevolezza (a seconda della fase processuale e della natura del materiale probatorio a disposizione), l'Autorità giudiziaria debba limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato ovvero dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare requisiti e presupposti di legge o le altre condizioni di adozione del provvedimento.

La disposizione in questione fa riferimento in via principale all'adozione di ordinanze applicative di misure cautelari, personali o reali, ovvero alle decisioni in sede di appello o riesame, nell'ambito delle quali l'Autorità giudiziaria procedente è chiamata ad operare una valutazione del materiale lato sensu probatorio a disposizione e ad esprimere un giudizio in termini di gravità indiziaria o di sussistenza del c.d. fumus commissi delicti.

Ulteriori ipotesi in cui, in specie, il giudice per le indagini preliminari è chiamato ad analoga valutazione è l'autorizzazione delle attività di intercettazione, sulla base di gravi o sufficienti indizi di reato, a seconda della tipologia di delitto per cui si procede.

In siffatte e analoghe ipotesi, dunque, il legislatore impone al giudice indicare l'indagato o l'imputato come « colpevole » o di fare riferimento alla sua colpevolezza, nell'accezione di responsabilità penale, nei limiti del necessario, ossia nella misura in cui a richiedere di esprimersi in detti termini siano le norme di legge che disciplinano i requisiti, presupposti o le condizioni di adozione del provvedimento (e.i. i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di una misura cautelare personale).

Il rimedio della correzione e la relativa opposizione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo, qualora l'autorità giudiziaria violi le prescrizioni di cui al comma 1 (con esclusione dunque delle violazioni in cui sia incorsa negli atti di cui al comma 2), adoperando un linguaggio non rispettoso della presunzione costituzionale di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost., è facoltà dell'interessato chiedere la correzione del provvedimento che contenga le espressioni predette.

Tale tutela è accordata quando risulti che la correzione invocata sia necessaria per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo, secondo la prudente valutazione dell'autorità giudiziaria procedente.

Il rimedio in esame è sottoposto al termine decadenziale di dieci giorni, che decorrono dalla data di conoscenza del provvedimento, la quale potrà presumersi coincidente con quella di lettura del provvedimento in presenza dell'interessato o di notifica a mani proprie in favore del medesimo, salva ogni prova contraria.

Il provvedimento di correzione è adottato con decreto motivato, entro il termine – questa volta ordinatorio – di quarant'otto ore, emesso dall'autorità giudiziaria procedente e, nel corso delle indagini preliminari, dal G.I.P., cui la richiesta deve essere quindi indirizzata.

La Corte di cassazione ha di recente precisato, al riguardo, che qualora l'interessato abbia erroneamente indirizzato al pubblico ministero la richiesta di correzione, in luogo del deposito presso la cancelleria del giudice procedente, non è abnorme l'atto con cui il primo magistrato rigetti de plano la richiesta di correzione, invece di trasmetterla al giudice competente, dal moment oche non è configurabile a carico della parte pubblica alcun onere di trasmissione al giudice dell'istanza, rispetto alla quale non è, peraltro, prevista la formulazione del suo parere (Cass. V, n. 19543/2022).

Il provvedimento di correzione deve essere notificato all'interessato e alle altre parti del procedimento, nonché comunicato al pubblico ministero.

Le altre parti e il pubblico ministero possono, a propria volta, proporre nei dieci giorni successivi – a pena di decadenza – opposizione innanzi al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello o di Cassazione, il quale decide con decreto, senza formalità.

Qualora il provvedimento di correzione, avverso il quale sia stata proposta opposizione, sia stato emesso dal Presidente del Tribunale, competente sull'opposizione è il Presidente della Corte d'appello; qualora sia stato invece emesso da quest'ultimo, a decidere sull'opposizione sarà il Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, espressamente richiamato dal comma 4 dell'art. 115-bis.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario