Domanda di concordato preventivo e prescrizione dei diritti dei creditori
03 Dicembre 2021
Il creditore che, alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, non abbia proposto alcuna azione esecutiva o cautelare sul patrimonio della debitrice, non potrà giovarsi dell'effetto sospensivo della prescrizione ex art. 168 , comma 2, l. fall. La Suprema Corte aderisce alla posizione precedentemente espressa nell'ordinanza n. 20889/2019 in cui era stato affermato che l'art. 168, comma 2, con l'espressione “le prescrizioni sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese” intende riferirsi esclusivamente alle prescrizioni che sarebbero interrotte solo dagli i atti di cui all'art. 168, comma 1, l.fall., ovvero le azioni esecutive e cautelari. Nel caso di specie, il Tribunale di Prato accoglieva l'opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la domanda di insinuazione in privilegio al passivo fallimentare del credito richiesto a titolo di retribuzione delle prestazioni lavorative ed escludeva che tale credito fosse prescritto in quanto – non essendo consentite durante il concordato azioni esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 168 l.fall. - rimangono sospese le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali azioni e tale prescrizione è sospesa anche dopo l'omologa e fino alla completa esecuzione del piano di concordato La Cassazione evidenzia che ove si accedesse all'interpretazione del Tribunale di Prato che collega alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo - procedura in cui non vi è neppure lo spossessamento del debitore - la sospensione generalizzata della prescrizione dei crediti dei creditori concordatari, la posizione di questi ultimi risulterebbe ingiustificatamente più favorevole rispetto a quella dei titolari dei crediti nello stesso fallimento, ne confronti dei quali, invece, la prescrizione continua a maturare, producendosi, l'effetto interruttivo ex art. 94 l. fall., solo per effetto dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo, e neanche in conseguenza della dichiarazione di fallimento. Pertanto, anche in corso di concordato la prescrizione continuaa decorrere, salvo che intervenga un atto interruttivo del creditore. |