Azione contro il silenzio e autotutela sull'aggiudicazione del contratto

Rosanna Macis
14 Dicembre 2021

La sentenza tratteggia i limiti dell'azione ex art. 117 c.p.a. allorquando il silenzio per il quale si agisce verta su profili inerenti il mancato esercizio del potere di annullamento dell'aggiudicazione e quello relativo all'esercizio di facoltà privatistiche di scioglimento del vincolo contrattuale.

La fattispecie. Nelle more del giudizio di appello sulla sentenza di rigetto dell'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione del servizio locale di igiene urbana, l'Impresa seconda classificata domanda alla Stazione Appaltante la verifica circa la validità e l'attendibilità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, assumendo di averne medio tempore raggiunto la prova di un grave vizio (consistente nella indisponibilità di un software indispensabile per lo svolgimento del servizio) e, su tale premessa, chiede che sia accertata la capacità della controinteressata di eseguire correttamente il contratto.

L'Amministrazione evade l'istanza con nota confermativa del provvedimento di aggiudicazione; l'interessata, ritenendo la nota sostanzialmente “omissiva”, poiché il profilo della dedotta inidoneità sopravvenuta della offerta tecnica e della conseguente capacità di corretta esecuzione del contratto non sarebbero stati considerati, agisce ex art. 117 c.p.a.

La sentenza del TAR. Il TAR respinge il ricorso, non rinvenendo nella fattispecie al suo vaglio ipotesi di silenzio giuridicamente sanzionabile. La motivazione si appunta su entrambe le richieste formulate dalla ricorrente alla Stazione Appaltante. In particolare, sul primo aspetto della domanda, relativo alla richiesta (in tesi inevasa) di verifica sull'offerta tecnica, la sentenza accerta la insussistenza del denunciato silenzio, poiché l'Amministrazione ha espressamente manifestato la volontà di ritenere confermata l'aggiudicazione. Oltretutto, rileva con severità di giudizio il TAR, il rimedio ex

art. 117 c.p.a

. non può essere impropriamente usato per indurre la PA all'autotutela su profili di dedotta illegittimità già valutati con sentenza di rigetto passata in giudicato. Senza contare che, più in generale, sulla domanda di esercizio dell'autotutela l'Amministrazione non ha l'obbligo giuridico di pronunciarsi.

Anche sul secondo aspetto, concernente la richiesta di verificare la idoneità dell'Impresa aggiudicataria di eseguire correttamente il contratto e, dunque, in ultima analisi, di pronunciarsi circa ipotetici profili di inadempimento contrattuale (l'interesse della ricorrente è evidentemente volto a conseguire l'annullamento del contratto), la pronuncia è di rigetto. Sul punto, rilevata, in fatto, l'omessa pronuncia della PA (la nota di riscontro alla domanda della ricorrente non affronta il tema), il Giudice rileva che, fuori dalle ipotesi di esercizio di autotutela sugli atti di gara e di recesso obbligatorio ex lege, la Stazione Appaltante può sciogliersi dal vincolo contrattuale solo nell'esercizio delle facoltà proprie della parte creditrice di una obbligazione contrattuale. Ne discende che la domanda volta a sollecitare l'esercizio di tale facoltà, non impingendo nell'esercizio di poteri autoritativi, ove inevasa, non consente l'azione ex

art. 117 c.p.a

. Non vi è cioè spazio per un'azione contro l'omessa pronuncia della Stazione Appaltante su profili inerenti la fase esecutiva del contratto perché, nel caso, si è fuori dall'esercizio di poteri autoritativi, unici fondanti l'esperibilità del rimedio processuale dell'azione ex

art. 117 c.p.a

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