Accesso agli atti e segreti tecnici e commerciali

Simone Abrate
15 Dicembre 2021

L'accessibilità delle offerte è limitata soltanto in presenza di veri e propri segreti tecnici e commerciali: per opporsi validamente all'accesso, il controinteressato deve motivare e documentare che le informazioni presenti in offerta (che costituiscono precipuo know-how) siano soggette al suo legittimo controllo; le informazioni ritenute oggetto di segreto siano state assoggettate a misure di segregazione e protezione specifiche; che le stesse non siano comunemente reperibili e che il fatto che siano riservate abbia uno specifico valore economico.

Il caso. La seconda classificata di una pubblica gara ha chiesto l'ostensione della documentazione d'offerta presentata dalla prima classificata. La stazione appaltante ha negato l'accesso integrale al progetto tecnico per la presenza di segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 53 del Codice, non avendo l'istante dimostrato alcuna concreta necessità, in termini di stretta indispensabilità, tra il documento richiesto e la necessità di tutela in giudizio dei propri interessi.

La soluzione del Tar Piemonte. Il Tar Piemonte ha ribadito che ai fini dell'acceso “difensivo” devono ricorrere necessariamente due presupposti legali: (i) motivata e comprovata presenza di segreti tecnici e commerciali che rendano non ostensibile l'offerta della controinteressata; (ii) nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate, precisando che l'onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo i principi generali del processo, su chi agisce.

Inoltre, il Tar Piemonte ha osservato che affinché possa essere dimostrata la presenza di tali segreti il controinteressato deve motivare e documentare che: le informazioni presenti in offerta (che costituiscono precipuo know-how) siano soggette al suo legittimo controllo; le informazioni ritenute oggetto di segreto siano state assoggettate a misure di segregazione e protezione specifiche; che le stesse non siano comunemente reperibili e che il fatto che siano riservate abbia uno specifico valore economico.

Sul piano della scansione temporale dell'istruttoria che la stazione appaltante deve compiere, pertanto, rileva in primo luogo l'accertamento della eventuale presenza di segreti tecnici e commerciali dichiarati e comprovati dal controinteressato. Tale accertamento preliminare costituisce il presupposto giuridico, formale e sostanziale, per avviare il necessario e rigoroso sindacato sul nesso di strumentalità tra l'accesso a tale tipologia di documentazione riservata e le esigenze di tutela in giudizio ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice il quale si riferisce proprio alla presenza dei segreti di cui al comma 5 lett. a) del medesimo art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

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