Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 52 - (Regole applicabili alle comunicazioni) 1(Regole applicabili alle comunicazioni)1 [1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 2. 2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione. 3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo. 4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati. 5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione 3. 6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che: a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili; b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto. 8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi; c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni: 1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet; 2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti. 9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua. 10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni: a) mezzi elettronici; b) posta; c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole; d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento. 11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. 12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 74.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). [3] Comma modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56. [4] Comma modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56. InquadramentoCon riferimento alle comunicazioni nei contratti pubblici, fra le norme di maggior rilevanza vi è l'art. 52 del Codice. La norma in parola ha recepito l'art. 22 della Direttiva n. 2014/24/UE, l'art. 40 della Direttiva n. 2014/25/UE e gli artt. 29, 33 e 34 della Direttiva n. 2014/23/UE, e disciplina le regole applicabili alle comunicazioni. In particolare, l'art. 52 attua il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) della l. n. 11/2016, introducendo l'obbligo – nei settori ordinari e speciali – di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, eccetto determinati casi specificati all'interno della norma stessa. Si tratta di una disposizione piuttosto articolata, suddivisa in dodici commi dei quali nove (1-9) comuni alle procedure di affidamento nei settori ordinari e speciali e tre (commi 10-12) dedicati alle comunicazioni nelle concessioni. Il primo periodo del comma 1, come si approfondirà in seguito, stabilisce il principio dell'obbligatorietà dell'uso di «mezzi di comunicazione elettronici» per «tutte le comunicazioni», nel rispetto di quanto disposto «dai commi 2 a 9» e dal d.lgs. n. 82/2005 («Codice dell'amministrazione digitale»). È una norma di fondamentale importanza, in quanto tra gli obiettivi ambiziosi posti dalle tre direttive comunitarie del 2014 (23, 24, 25) si annovera l'»innovazione tecnologica» delle procedure. Rilievo determinante tra gli strumenti per raggiungere questo obiettivo, è assegnato al ricorso a «strumenti elettronici di negoziazione e aggiudicazione» e, soprattutto, a un «utilizzo generalizzato di forme di comunicazione elettronica» (Cons. St., parere n. 855/2016). a) La ratio della norma e la disciplina contenuta nelle direttive comunitarie Per comprendere la portata innovativa della norma in esame occorre muovere brevemente dal contesto normativo previgente. Le direttive del 2004 contenevano già un timido favor verso le «forme di comunicazione elettronica» in quanto il considerando quarantasei Direttiva n. 2004/17/CE riconosceva che fosse opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni, mentre l'art. 48 della direttiva n. 2004/17/CE prevedeva che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni potessero avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica. L'art. 77 del d.lgs. n. 163/2006, nel recepire quanto sopra, ammetteva quindi la scelta alternativa del mezzo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, ferma restando la necessità che il mezzo di comunicazione prescelto fosse indicato nel bando o nell'invito alla procedura. Con le direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE vi è stato un deciso balzo in avanti rispetto alle comunicazioni «in via elettronica». In particolare, il Considerando n. 52 della Direttiva n. 2014/24/UE ha previsto che «i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto» ed essi «dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno»; sulla base di detto presupposto, è stato ritenuto perciò «opportuno introdurre l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l'obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione in via elettronica) delle offerte». Inoltre, è stato specificato che, ad ogni modo, «gli Stati membri e gli enti aggiudicatori che lo desiderino dovrebbero poter mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate». La stessa posizione è stata ribadita con riferimento alle concessioni dal considerando settantaquattro Direttiva n. 2014/23/UE. Inoltre: i) il considerando cinquantatré Direttiva n. 2014/24/UE ha stabilito che «gli enti aggiudicatori dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione», precisando che «il ricorso ad altri mezzi di comunicazione dovrebbe essere limitato agli elementi dell'offerta per i quali non sono richiesti mezzi di comunicazione elettronica. «; ii) il Considerando n. 54 della Direttiva n. 2014/24/UE ha ammesso l'eccezione nel caso in cui «non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni»; ancora iii) il Considerando n. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE ha chiarito che «prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un'identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l'integrità del contenuto di quest'ultima e, dall'altro, il rischio di problemi, come in situazioni in cui i messaggi sono inviati da un mittente diverso da quello indicato»; iv) infine, con riferimento ai «termini per la partecipazione alle procedure d'appalto», il Considerando n. 80 della Direttiva n. 2014/24/UE ha ribadito che «Il ricorso a mezzi elettronici di informazione e comunicazione, in particolare la piena disponibilità elettronica per operatori economici, offerenti e candidati dei documenti relativi all'appalto e la trasmissione elettronica delle comunicazioni, comporta d'altro canto maggiore trasparenza e risparmi di tempo». Dunque, alla luce delle direttive e, in particolare, del quadro delineato risultano evidenti gli obiettivi del legislatore comunitario in materia di comunicazioni sintetizzati, poi, agli artt. 22 della Direttiva n. 2014/24/UE e 40 della direttiva n. 2014/25/UE e recepiti all'art. 52 del Codice. Giova sottolineare il cambio di prospettiva attuato dalle direttive del 2014: infatti, i mezzi di comunicazione «elettronici», passano da strumento equivalente ai tradizionali posta e recapito diretto a vera e propria regola nelle comunicazioni tra operatori economici e stazioni appaltanti. Tale cambio di rotta emerge in maniera evidente dalla lettura dell'art. 52 in cui è stato espressamente previsto che l'utilizzo dei mezzi elettronici non sia più meramente facoltativo – se non in casi tassativamente indicati e comunque circoscritti – allo scopo di perseguire l'ambizioso obiettivo di semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Le ragioni sottese all'evidente maggior favor verso i mezzi di comunicazione elettronica sono così sintetizzabili: semplificazione delle procedure di gara, maggiore trasparenza ed ampliamento delle possibilità di partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento (si veda considerando cinquantadue Direttiva n. 2014/24/UE). Problemi attualiLe comunicazioni In generale, il Codice dedica ampio spazio alle comunicazioni tra la stazione appaltante e i partecipanti alle procedure, sia nell'ottica di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità, sia in ragione del fatto che con la riforma del regime delle impugnazioni giurisdizionali degli atti di gara è necessario che tutte le informazioni potenzialmente lesive siano tempestivamente comunicate agli interessati (Meale). Tra le norme sul tema che rilevano vi è l'art. 52 che, come anticipato, recepisce, quasi pedissequamente, quanto prescritto dalle direttive in ordine alle «comunicazioni» (artt. 22 della Direttiva n. 2014/24/UE e 40 della Direttiva n. 2014/25/UE). In particolare, il primo periodo del comma 1 sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'uso di mezzi di comunicazione elettronici per tutte le comunicazioni, nel rispetto di quanto disposto dai commi 2 a 9 e dal d.lgs. n. 82/2005 («Codice dell'amministrazione digitale»). Detti strumenti devono avere «carattere non discriminatorio» ed essere «comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso», senza limitare «l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione» (comma 1, secondo periodo). Con specifico riferimento alle «domande di partecipazione», queste devono rispettare i requisiti di cui all'allegato XI del Codice ed, inoltre, le stazioni appaltanti devono: i) mettere a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; e ii) specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. L'art. 52 richiama il d.lgs. n. 82/2005 (il Codice dell'amministrazione digitale). Si osserva che anche nella vigenza dell'art. 77 del d.lgs. n. 163/2006 la giurisprudenza aveva osservato che «qualora ricorra l'ipotesi di una amministrazione pubblica tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, le comunicazioni stesse non possono che avvenire per il tramite di posta elettronica certificata», sul presupposto che vi fosse una «relazione tra disposizione generale (comma 1), e disposizione speciale (comma 5) del predetto art. 77 e che la disposizione speciale prevalesse sulla generale, secondo una normale regola di interpretazione della legge». Conseguentemente, «qualora ricorra l'ipotesi di una amministrazione pubblica tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, le comunicazioni stesse non possono che avvenire per il tramite di posta elettronica certificata» (Cons. St., IV, n. 1716/2016). Le deroghe L'obbligatorietà dei mezzi di comunicazione elettronici subisce alcune deroghe. Una prima deroga è contemplata dallo stesso comma 1 della norma in commento che detta cinque ipotesi in cui «le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta». In particolare, l'obbligo di comunicazione elettronica può essere disatteso, a titolo esemplificativo, con riguardo alla natura specialistica dell'appalto o in conseguenza a una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile ovvero ancora quando i documenti di gara richiedano la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta. In tali casi eccezionali: i) la comunicazione deve essere effettuata «per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione» (comma 2); e ii) la stazione appaltante ha l'obbligo di indicare «nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario» (comma 3). Ove l'utilizzo dei mezzi elettronici sia impossibile per ragioni obiettive, dunque, è ammesso che la stazione appaltante possa discrezionalmente scegliere «altro idoneo supporto». Tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata mediante l'indicazione di quale, tra i motivi oggettivi che possono legittimare la deroga in esame, sia quello che nella specie abbia reso necessario l'utilizzo di strumenti diversi rispetto a quelli elettronici. La predetta scelta dovrà essere indicata nella «relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti» di cui all'art. 99 d.lgs. n. 50/2016 che, coerentemente, prevede la precisazione delle ragioni per cui «per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici». La norma contempla poi casi in cui è possibile procedere mediante le comunicazioni orali (comma 4), ammesse entro limiti stringenti. In particolare: i) l'utilizzo della comunicazione orale può avvenire solo «in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto», oggetto di elencazione (documenti di gara, richieste di partecipazione, conferme di interesse e offerte); e ii) vi è inoltre l'obbligo che «il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato». Tale obbligo è rafforzato se si tratta di «comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte». Preme poi soffermarsi sul combinato disposto dei commi 5 e 7 della norma in commento. Se, da un lato, il comma 5 ribadisce l'obbligo delle stazioni appaltanti di garantire «l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione», da rispettare sempre e in «tutte le comunicazioni», il comma 7 attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di «imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni» messe a disposizione. Dunque, a fronte della previsione di principio contenuta nel comma 5, è ammessa l'imposizione di specifiche condizioni atte a preservare la riservatezza delle informazioni fornite (comma 7). L'articolo in esame prevede, poi, un'ulteriore deroga alle comunicazioni per via elettronica. Essa, però, risponde a una ratio differente dalle precedenti: non si tratta di propendere per l'utilizzo di strumenti tradizionali a causa di impossibilità oggettive legate al tipo di documenti presentati, ma di adeguare le comunicazioni e gli scambi alla particolare complessità della fattispecie. Ciò è quanto previsto dal comma 6, secondo cui le stazioni appaltanti «possono richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili», alla duplice condizione che ciò sia nei fatti «necessario e che siano messe a disposizione degli operatori adeguate modalità alternative di accesso». Al fine di non limitare la possibilità di partecipazione ai soli soggetti che possano dotarsi degli strumenti «che in genere non sono disponibili» e dunque garantire par condicio e non discriminazione degli operatori, è previsto che dette modalità alternative di accesso siano gratuitamente messe a disposizione dalla stazione appaltante. Il comma 8 impone, poi, alle stazioni appaltanti di fornire a tutti i soggetti interessati le specifiche tecniche da osservare per la presentazione in modalità elettronica di quanto richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, nonché di precisare il livello di sicurezza nelle comunicazioni richiesto per ogni fase della procedura stessa in via proporzionale rispetto ai rischi che a essa potrebbero essere connessi. Infine, come anticipato, l'art. 52 detta una disciplina ad hoc per le concessioni, con riferimento alle quali in generale resta preservata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta dei mezzi di comunicazione, salvo i casi «in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice» (comma 10). Quanto alle concessioni, dunque, le stazioni appaltanti restano libere di scegliere tra «mezzi elettronici», «posta», «consegna a mano» e al verificarsi di determinate condizioni resta ferma la possibilità di: «comunicazione orale, anche telefonica». In tali casi, come stabilito anche con riferimento agli appalti, «il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione». Quanto alla riservatezza nelle comunicazioni afferenti a procedure di affidamento delle concessioni, l'ultimo comma dell'art. 52 rinvia al comma 5. Il d.lgs. n. 56/2017 è intervenuto sul comma 12, estendendo alle concessioni anche l'applicazione del comma 7 dell'art. 52. Ne consegue che anche per le concessioni è riconosciuto alle amministrazioni aggiudicatrici di imporre particolari condizioni volte a garantire la riservatezza delle informazioni che fossero messe a disposizione durante la procedura. In ogni caso gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Si stabilisce, infine, che in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti agiscono in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. I mezzi elettronici e le piattaforme telematiche Le «regole applicabili alle comunicazioni» mirano a diffondere il più possibile l'uso degli strumenti elettronici nelle comunicazioni e negli scambi tra stazioni appaltanti e operatori economici. Con il d.lgs. n. 50/2016, i mezzi elettronici sono divenuti la regola nei settori ordinari e speciali. L'utilizzo dei mezzi elettronici si interseca necessariamente con l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di digitalizzazione delle procedure di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 50/2016 e, dunque, all'obbligo di svolgimento di affidamenti su piattaforme telematiche. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che lo scambio di comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico non richiede necessariamente l'utilizzo della P.E.C., potendosi ritenere legittimamente utilizzabile la piattaforma telematica della gara ove ciò sia espressamente previsto dalla legge di gara. È questo il principio affermato dal T.A.R. Roma, nel corso di un contenzioso originato dal mancato adempimento, da parte di un operatore economico, alla richiesta di soccorso istruttorio che era stata trasmessa esclusivamente tramite messaggistica della piattaforma di gestione telematica della gara. In particolare, il Collegio ha evidenziato che se in base alla lex specialis di gara il concorrente elegge il domicilio presso l'apposita «Area Comunicazioni», le comunicazioni potranno essere trasmesse ordinariamente attraverso la messaggistica della piattaforma, mentre il ricorso alla P.E.C. potrà avere carattere meramente accessorio e residuale, per i soli casi in cui una tale forma fosse stata ritenuta opportuna dalla Stazione appaltante, ad esempio in caso di malfunzionamento del sistema. Conseguentemente, gli atti e le comunicazioni possono ritenersi conoscibili sin dalla data di inserimento nel sistema in virtù dell'elezione del domicilio digitale, operata a monte. Non sussisterebbe, quindi, nell'ambito di una gara gestita mediante sistema informatico, un obbligo della P.A. di trasmissione via P.E.C. delle comunicazioni (ivi incluse quelle relative al soccorso istruttorio); mentre tale obbligo risulterebbe configurabile solo ove previsto expressis verbis dal legislatore, per atti conclusivi del procedimento di gara ed immediatamente lesivi della sfera giuridica dei concorrenti (art. 76, comma 6 per le comunicazioni di aggiudicazione, avvenuta stipula del contratto, esclusione o decisione di non aggiudicare). Il T.A.R. ha, altresì, evidenziato che i partecipanti a una gara pubblica sono, per loro natura, operatori professionali e, come tali, sono certamente in grado di monitorare il sistema, al fine di prendere conoscenza delle comunicazioni ivi inserite. Pertanto, la trasmissione di note mediante l'inserimento in un'apposita area dedicata, nell'ambito del sistema informatico di gestione della procedura, è una modalità di comunicazione del tutto adeguata e idonea a consentire la piena e tempestiva conoscenza degli atti da parte del concorrente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 10499/2019). Sul punto, non v'è unanimità di vedute in giurisprudenza. Ad esempio, il medesimo T.A.R. Lazio ha ritenuto in una successiva pronuncia che l'inserimento di una comunicazione sulla piattaforma informatica dedicata alla gara non costituisce forma idonea ai fini dell'adempimento degli oneri di comunicazione individuale cui la S.A. sia tenuta, in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. In quell'occasione il Collegio ha dunque affermato l'opposto principio secondo cui la comunicazione individuale a mezzo P.E.C. è l'unica idonea a garantire la piena conoscenza di una informativa decisiva, nei casi in cui la comunicazione individuale è prevista dalla legge (T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 1192/2019), Da ultimo, con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte e al possibile utilizzo della P.E.C. si segnala che la giurisprudenza, ha sottolineato che l'utilizzo dei sistemi elettronici è reso cogente dalle disposizioni di legge vigenti. In particolare, in base alle norme di derivazione comunitaria (art. 22 della Direttiva n. 2014/24/UE) recepite negli artt. 37, 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016: la gestione telematica delle negoziazioni corrisponde all'esigenza di piena tracciabilità delle procedure seguite, oltreché di contestualità di apertura delle offerte e di correlata segretezza nelle more del perfezionamento dei relativi adempimenti, a garanzia dell'assoluta trasparenza e della prevenzione di eventuali comportamenti collusivi. È allora evidente come, in siffatto quadro giuridico inderogabilmente prescrittivo, non è ammissibile una modalità alternativa di presentazione dell'offerta. Conseguentemente, anche in caso di malfunzionamento tecnico della piattaforma, non è possibile l'invio dell'offerta tramite P.E.C., nel rispetto della cogenza del sistema telematico di presentazione delle offerte (T.R.G.A., Trento, I, n. 24/2020). BibliografiaBruno, Scambio di comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico: obbligo di utilizzo P.E.C.?, in italiappalti.it, 31 ottobre 2019; Comporti, Il procedimento e il responsabile, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Lesto, Le comunicazioni nel nuovo Codice degli appalti: comunicazioni post gara e ai concorrenti, collettive e individuali, in italiappalti.it, 1° novembre 2016; Meale, Dai bandi ai verbali di gara: atti, forme di pubblicità e termini delle procedure a evidenza pubblica, in Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021. |