Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 92 - (Riduzione del numero di offerte e soluzioni) 1

Marco Giustiniani

(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)1

[1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati2.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

[2] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

Inquadramento

Nell'art. 62, comma 7, del previgente d.lgs. n. 163/2006 era contemplata – nell'ambito della stessa norma che disciplinava la c.d. forcella – la facoltà per le stazioni appaltanti di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, richiamando l'art. 56, comma 4, per la procedura negoziata e l'art. 58, comma 9, per il dialogo competitivo, e precisando – per entrambe le ipotesi – che la riduzione sarebbe dovuta avvenire applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o documenti analoghi.

Tale previsione, nella sistematica del nuovo codice, non è più contenuta nella norma sulla forcella (art. 91), bensì è formulata in apposita norma (l'art. 92), oltreché nelle singole disposizioni relative alle due procedure di cui si tratta (rispettivamente, l'art. 62, comma 11, per la procedura negoziata, e l'art. 64, comma 8, per il dialogo competitivo).

Tale scelta sistematica, a sua volta suggerita dalla sistematica propria della Direttiva n. 2014/24/UE (art. 66), è quanto mai opportuna, poiché la vecchia formulazione ingenerava una impropria commistione tra quella che è mera una facoltà di riduzione iniziale degli inviti (la forcella, disciplinata dal vecchio art. 62 e ora dall'art. 91), come tale incidente sulla stessa ammissione ab initio alla procedura, e quelle che sono invece modalità di svolgimento della procedura afferenti alla successiva fase di valutazione delle offerte o di scrematura delle proposte negoziali, com'è reso chiaro proprio dal riferimento contenuto in entrambe le norme al fatto che detta ulteriore selezione deve avvenire applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o in documenti analoghi, e non in forza dei criteri di ammissione o dei requisiti minimi prescritti (Giustiniani).

Modalità con le quali può essere ridotto il numero di offerte o di soluzioni da discutere

Quanto alla disciplina concreta, l'art. in commento dispone che laddove le stazioni appaltanti ricorrano alla facoltà di ridurre il numero delle offerte da negoziare (nella procedura negoziata) o delle soluzioni da discutere (nel dialogo competitivo), esse debbano operare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara.

Si conferma, perciò, che si tratta di un'operazione relativa alla fase di aggiudicazione (in senso lato) e non di ammissione tout court alla gara, e si indica la necessità di applicare gli stessi criteri già indicati, apparentemente escludendo la possibilità di stabilire degli ulteriori criteri ad hoc (Caringella, Protto).

È la c.d. ‘forcella graduale', la quale, «incidendo sensibilmente sui princìpi di par condicio competitorum e massima apertura alla concorrenza, che devono improntare l'operato dell'amministrazione nell'ambito delle gare pubbliche, sconta le medesime limitazioni viste con riferimento alla forcella per la riduzione del numero di candidati» (Ioannides, 679).

Ancora, «la scelta di applicare la forcella grafuale deve essere indicata nella lex specialis e deve essere adeguatamente motivata» e «ugualmente motivata dovrebbe essere la scelta dei criteri utilizzati per ridurre il numero di offerte o soluzioni, i quali in ogni caso devono essere predefiniti e oggettivi, e devono rispondere ad un test di necessità, proporzionalità e ragionevolezza con riguardo agli obiettivi perseguiti. All'esito dell'applicazione degli stessi, inoltre, non deve risultare integralmente soppressa ogni forma di confronto competitivo nella procedura, dovendosi comunque garantire un livello minimo di concorrenzialità della gara» (Ioannides, 679).

Bibliografia

Caringella, Protto, Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma, 2017; Giustiniani, Il dialogo competitivo, in Manuale di diritto amministrativo - IV - I contratti pubblici, Roma, 2014; Guccione, La procedura competitiva con negoziazione, in Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Ioannides, La selezione delle offerte, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Sessa, Dialogo competitivo, in Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021.

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