Fallimento: ammissibile la domanda di insinuazione tardiva solo se diversa rispetto all'ammissione del credito per il solo capitale
21 Dicembre 2021
La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito (accessorio) agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale.
Un commercialista proponeva opposizione ai sensi dell'art. 98 l.fall. contestando la non ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l. degli interessi moratori – insinuati in via tardiva - relativi a due crediti professionali già insinuati in via tempestiva per la sorte capitale. Il Tribunale rigettava l'opposizione in quanto «non può essere richiesta in sede di domande di ammissione tardiva una voce accessoria e strettamente collegata in quanto fondata sulla stessa causa giustificativa di quella già riconosciuta in una precedente fase di accertamento dello stato passivo»; il non aver domandato gli accessori nell'anteriore fase avrebbe precluso, per il principio del giudicato riferito al dedotto e al deducibile, «la riproposizione in una diversa e successiva fase procedimentale di una voce di credito omessa in sede tempestiva, ma afferente per petitum o per causa petendi a quella richiesta». Da qui il ricorso in Cassazione. Il ricorso viene ritenuto fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito (accessorio) agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (Cass. civ., Sez. Un., n. 6060/2015). Nello specifico, l'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, in quanto il credito degli interessi costituisce un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato. Per questi motivi, la Suprema Corte cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |