Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 110 - (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) 1 2 .

Anna Corrado

(Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)12

[1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

[2] Articolo modificato dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56; successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1,  del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Per l'applicazione vedi il comma 2 dell'articolo 2 medesimo e, da ultimo, sostituito dall'articolo 372, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 389, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40,  dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successivamente dall'articolo 42, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Inquadramento

L'art. 110, d.lgs. n. 50/2016, così come sostituito dal d.l. n. 32/2019, disciplina le «procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione», con una serie di disposizioni volte a salvaguardare l'interesse pubblico sotteso alla corretta esecuzione del contratto nel caso in cui si verifichino determinate situazioni ‘patologiche' in ordine alle vicende dell'appaltatore.

Più nello specifico, l'art. 2 del d.l. n. 32/2019, modificato nel corso dell'esame in Senato, sostituisce l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente d.lgs n. 14/2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La disposizione, inoltre, con finalità di coordinamento interviene anche su alcune disposizioni della legge fallimentare.

Per quanto rileva in questa sede, al di là della sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale», le innovazioni più importanti previste dal Codice della crisi d'impresa (d.lgs n. 14/2019) riguardano le modifiche agli artt. 80 e 110 del Codice dei contratti pubblici, che recepiscono le novità apportate, in particolare, dall'art. 95 del Codice della crisi d'impresa, che detta «Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni». Tale norma stabilisce:

– che, in linea di principio, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, non si risolvano per effetto del deposito della domanda di concordato «se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento»;

– che, successivamente al deposito della domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici debba essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, ove già nominato. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del tribunale consente la partecipazione alla gara, purché vi sia stato il preventivo deposito di una relazione da parte di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nel rispetto di queste regole, è consentito a soggetti in concordato di partecipare alle gare pubbliche anche attraverso l'adesione a raggruppamenti temporanei di imprese, purché non rivestano «la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale» (cfr. art. 95, ultimo comma, d lgs. n. 14/2019).

Rispetto alla formulazione previgente dell'art. 110, e anticipando quanto previsto dall'art. 372 del c.c.i., in vigore dal 15 agosto 2020, il decreto legge (art. 2, comma 1):

conferma, salvo piccole variazioni terminologiche, i primi due commi dell'art. 110 e dunque che le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l'obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all'originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. scorrimento delle graduatoria), al fine di stipulare un nuovo negozio di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

– precisa che l'obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria si applica a patto che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi (originaria aggiudicataria), come previsto dal comma 3 dell'art. 110 («Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti...»);

– conferma, al comma 3, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita. Rispetto alla formulazione previgente non si fa più menzione della possibilità di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto»; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare. Anticipando la riforma del 2020, il decreto legge elimina la possibilità per l'impresa in liquidazione di partecipare alle gare; tale possibilità era stata prevista dal legislatore per consentire al curatore, la cui gestione operativa è evidentemente protesa esclusivamente alla liquidazione dei beni aziendali, di poter porre sul mercato un'impresa appetibile da parte degli operatori economici che effettuano le loro valutazioni anche tenendo conto della mole di attività che viene trasferita con l'azienda;

consente invece all'impresa che ha fatto domanda di concordato in bianco di partecipare alle gare, risolvendo un contrasto giurisprudenziale circa la persistente ammissibilità della partecipazione alle gare delle imprese che ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., hanno presentato solamente una domanda di ammissione all'istituto del concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta concordataria ed il relativo piano. Il nuovo comma 4 dell'art. 110, nel testo originario del decreto legge, prevede infatti che, nell'intervallo di tempo intercorrente tra il deposito della domanda di concordato «in bianco» (ex art. 161, comma 6 l. fall.) ed il deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, sia sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Al contrario, una volta ottenuta l'ammissione al concordato preventivo, in base al comma 5 l'impresa non ha più bisogno di ricorrere all'avvalimento. Sul nuovo comma 4 è intervenuto in sede di conversione il Senato, per specificare che la partecipazione alle gare è consentita a tutte le imprese che hanno presentato domanda di concordato, non solo a quelle che hanno presentato domanda di concordato «in bianco» (ai sensi del comma 6 dell'art. 161 l. fall.). Da osservare che sarebbe stato sufficiente fare riferimento alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, risultando pleonastico l'inciso «anche ai sensi del comma 6»;

conferma, al comma 6, che l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato (avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida). La novità consiste nell'eliminazione delle parole «sentito il giudice delegato»: conseguentemente, la previsione di avvalimento rinforzato sembra rimessa alla sola decisione dell'ANAC. La nuova formulazione del comma 6, inoltre, sopprime il riferimento all'irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali.

Le novità introdotte dal d.l. n. 76/2020 (conv. dalla legge n. 120/2020)

Anche la disciplina relativa alla crisi d'impresa ha subito una vistosa deroga ad opera del già citato art. 5 del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, che ha previsto che, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa procedere con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara la risoluzione del contratto, che opera di diritto, in deroga alla procedura di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'art. 4 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv., con modif., dalla l. 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

La procedura di risoluzione del contratto relativa alla crisi d'impresa si applica anche all'ipotesi di ritardo nell'avvio, nell'esecuzione e nella realizzazione dell'opera, qualora il ritardo sia corrispondente ad un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera. Anche tali modifiche sono temporanee e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Caringella).

Questioni applicative

1) Quali sono gli effetti della presentazione di una domanda di concordato in bianco durante una procedura di affidamento di appalti pubblici?

La presentazione, durante una procedura di affidamento di appalti pubblici, di una domanda di concordato «in bianco», disciplinata dall'art. 161, comma 6, della l. fall., comporta l'esclusione dalla gara per violazione del principio di continuità dei requisiti di partecipazione; invece, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 32/2019, come convertito dalla l. n. 55/2019, la partecipazione dell'impresa che ha presentato una domanda di concordato «in bianco» è consentita, alle condizioni previste dagli artt. 110, d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis, comma 4, della l. fall., in riferimento alle sole procedure di affidamento iniziate dopo il deposito della domanda stessa (Tar Lazio, sez. II, ter, n. 9782/2019).

Secondo T.A.R. Trento, 179/2017 è illegittima l'esclusione da un appalto di una società in concordato con continuità aziendale, disposta per mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato, che l'aveva rifiutata non avendola ritenuta necessaria. Ha chiarito il Tar che la procedura di concordato, per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa ex art. 181 l. fall., e che a seguito della pronuncia di questo si verifica per l'imprenditore il passaggio dal regime di spossessamento attenuato, proprio della procedura, al riacquisto della piena capacità di agire, e per gli organi tutori dal potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria amministrazione ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato (Cass. VI, n. 2695/2016; Cass. I, n. 12265/2016; Cons. St., III, n. 2305/2012).

2) I chiarimenti forniti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentt. nn. 9, 10 e 11 del 2021)

Nel dirimere i contrasti in materia l'Adunanza Plenaria ha fissato i seguenti principi:

a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 186-bis, comma 4, e al quale l'operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all'uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;

b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli artt. 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l'operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l'autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;

c) l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l'impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale;

d) l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva a norma dell'art. 161, comma 6, l. fall, e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara, solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l'aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento; l'evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara.

Bibliografia

Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Caringella, Protto, Il Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma, 2017; Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma 2021; De Nictolis, I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017, Bologna, 2017, 1540 e ss.; Esposito (a cura di), Codice dei Contratti Pubblici, (a cura di Esposito) Milano, 2017; Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Torino, 2017; Giuffrè, Provenzano, Tranquilli (a cura di), Codice dei Contratti Pubblici, Napoli, 2019.

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