Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 130 - (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 1(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)1 [1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. 2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalità di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 123, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati2: a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 129, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara3; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione; c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità. 5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione. 6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato V. 7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 73.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). [3] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). InquadramentoNel recepire l'art. 71 della Direttiva 2014/25/UE, la disposizione in commento disciplina le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi dei settori speciali da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, rinviando all'art. 73 per la pubblicità a livello nazionale. La previsione di una disciplina specifica per i settori speciali costituisce già di per sé stessa una novità dal momento che il previgente d.lgs. n. 163/2006 rinviava tout court, per il tramite del suo art. 206, alla regolamentazione propria dei settori ordinari contenuta nell'art. 66 del medesimo d.lgs. Rispetto al precedente assetto, l'art. 130 del d.lgs. n. 50/2016 introduce alcune novità che consistono: i) nella soppressione della possibilità – già prevista nell'art. 66, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 ed oggi non più rinnovata – di trasmettere i bandi e gli avvisi in modalità diversa da quella elettronica, ad esempio a mezzo fax. La modalità elettronica rimane l'unica consentita, secondo il formato e le procedure indicate nel portale internet http: //simap. Europa. int; ii) nell'introduzione di una pubblicità continuativa in favore degli avvisi periodici indicativi, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione e degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione. In sostanza, l'art. 130 replica la disciplina dettata nei settori ordinari dall'art. 72, al cui commento si fa dunque rinvio. L'unica reale differenza è la specifica previsione contenuta all'art. 130, comma 3, lett. d) in tema di pubblicità continuativa degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, assente nei settori ordinari per l'ovvia ragione che la possibilità di istituire tale sistema costituisce una prerogativa esclusiva dei soggetti operanti nei settori speciali e non è viceversa prevista per le amministrazioni aggiudicatrici operanti nell'ambito dei settori ordinari. Modalità di pubblicazione (cenni e rinvii)Gli enti aggiudicatori redigono i bandi e gli avvisi (periodici indicativi e sull'esistenza del sistema di qualificazione) utilizzati come mezzi di indizione della gara in relazione ad appalti sopra soglia Europea in conformità alle indicazioni contenutistiche dell'allegato XIV, parte II, lett. A), B), D), G), e H) e secondo il formato di modelli di formulari redatti la Commissione Europea (art. 130, comma 1). La loro trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea avviene per via elettronica attraverso il portale http://simap.Europa.int (art. 130, comma 1). Entro cinque giorni dalla loro trasmissione, i bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea a scelta degli enti aggiudicatori; il testo pubblicato in tale lingua è l'unico facente fede (art. 130, comma 2 e 3). Gli enti aggiudicatori italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo (art. 130, comma 3). Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, prescelti ed indicati dagli enti aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, è pubblicata anche nelle altre lingue ufficiali. La disciplina ricalca quella di cui all'art. 72, al cui commento si fa dunque rinvio. Per le pubblicazioni a livello nazionale, la disposizione in rassegna (comma 7), richiama l'art. 73, al cui commento quindi si rinvia. Problemi attuali: la pubblicità continuativaCome già anticipato, l'art. 130, comma 4, contempla ex novo una forma di pubblicità continuativa del testo integrale e della sintesi degli avvisi periodici indicativi, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara (Carullo, Iudica, 1167). Testo e sintesi continuano, infatti, a essere pubblicati nei seguenti casi: a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per 12 mesi oppure fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione indicante – ai sensi del combinato disposto dell'art. 129, comma 2, e dell'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 – che nel periodo residuo di validità dell'avviso non sarà aggiudicato nessun altro appalto; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione; c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, per il periodo di validità del sistema. Per espressa previsione legislativa, la pubblicità continuativa è ammessa in favore degli avvisi predetti – ma il rilievo tocca soprattutto l'avviso periodico indicativo e l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione – se ed in quanto utilizzati come mezzi di indizione di gara (Perfetti, 1125). BibliografiaCarullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Milano, 2018; Perfetti, Codice dei contratti pubblici commentato, Vicenza, 2017. |