Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 116 - (Elettricità) 1(Elettricità)1 [1. Per quanto riguarda l'elettricità, il presente capo si applica alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità. 2. L'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. InquadramentoAl pari dell'art. 115, anche l'art. 116 del Codice rappresenta la trasposizione in ambito nazionale della disciplina dettata dall'art. 9 della Direttiva 2014/25/UE e, nel contempo, ricalca quella già contenuta nell'art. 208, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 163/2006. Rispetto al passato, il settore speciale dell'elettricità è oggetto di una regolamentazione autonoma, distinta da quella del settore del gas e dell'energia termica (in passato invece tutti contemplati dall'art. 208 del d.lgs. n. 163/2006). Rientrano quindi nell'ambito di applicazione della disciplina in tema di settori speciali, le attività di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, nonché l'alimentazione di tali reti con l'elettricità (comma 1), fatta salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 116 relativa ad alcune ipotesi riguardanti gli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici (infra, par. 2). Le ragioni alla base dell'inclusione (rectius del mantenimento) degli appalti degli enti erogatori di elettricità nell'ambito dei settori speciali sono analoghe a quelle già evidenziate per gli enti erogatori di gas ed energia termica, cui si rinvia (v. commento all'art. 115). Vero è che, nell'intento di favorire un'effettiva apertura al mercato, in sede nazionale, è stato affidato ad un unico soggetto (il «gestore della rete di trasmissione nazionale») l'esercizio delle «attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale», correlando le attività suddette all'«obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta» (art. 3 del d.lgs. n. 79/1999). Lo stesso dicasi per l'attività di distribuzione che è esercitata sulla base di concessione ministeriale e la cui titolarità in capo alle imprese distributrici è foriera dell'«obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio» (art. 9 del d.lgs. n. 79/1999). Non diversamente dal settore del gas e dell'energia termica, anche per quello dell'elettricità, infatti, assumono particolare rilievo la limitatezza e la non duplicabilità delle reti di trasmissione e di distribuzione. Ambito di applicazioneSul piano soggettivo, anche la disposizione in commento si riferisce, naturalmente, agli enti aggiudicatori per come definiti all'art. 3, comma 1, lett. e), punto 1 del Codice, nella cui nozione rientrano, oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese pubbliche, anche i soggetti privati operanti in virtù di diritti speciali o di esclusiva (v. commento all'art. 114 e, in particolare, il par. 5). Analogamente a quanto si è detto per l'art. 115, anche l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in rassegna è definito su un duplice piano, secondo la tecnica «regola-eccezione». La prima parte della disposizione in commento (art. 115, comma 1) individua infatti in via generale le attività inerenti ai settori del gas e dell'energia termica attratte nella sfera di operatività della disciplina dettata dal Codice per l'affidamento dei contratti nei settori speciali. La seconda (art. 115, comma 2) indica invece i casi in cui dette attività, ove svolte da enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici, sono esenti dall'applicazione di questa disciplina (Perfetti, 1062). Più in particolare, ai sensi del comma 1, la regola generale è quella per cui sono soggetti alla disciplina sui settori speciali i contratti di appalto conclusi per l'esercizio delle attività di: i) messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; ii) alimentazione di tali reti con l'elettricità. Ai fini della configurabilità dell'attività sub i) è quindi necessaria la presenza di una rete infrastrutturale di cui l'ente aggiudicatore abbia concesso l'utilizzo a terzi (messa a disposizione) o, di contro, ne abbia mantenuto la disponibilità (gestione) ai fini dell'erogazione di un servizio al pubblico correlato al settore in esame. L'attività sub ii), invece, è più circoscritta, difettando della messa a disposizione o della gestione della rete, e comprende, secondo quanto precisato ex novo nell'art. 114, comma 7, la generazione, la produzione nonché la vendita all'ingrosso e al dettaglio di elettricità. Tale precisazione è frutto della previsione contenuta nell'art. 7 della Dir. 2014/25/UE e, nello specifico, nel suo considerando n. 23 in cui si evidenzia che «senza estendere in alcun modo l'ambito di applicazione della presente direttiva, si dovrebbe precisare che allorché in essa si fa riferimento all'alimentazione con l'elettricità, rientrano in questo concetto la produzione, la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio di energia elettrica». Il comma 2 dell'art. 115 individua poi l'eccezione alla suddetta regola, esplicitando, come detto, le condizioni al ricorrere delle quali l'attività di alimentazione di reti fisse con elettricità, se ed in quanto esercitata da un ente aggiudicatore che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, è ritenuta estranea al settore speciale in esame ovvero quando: 1) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività estranea ai settori dell'elettricità, del gas e dell'energia termica, dell'acqua e dei servizi di trasporto; 2) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso Come per il settore del gas e dell'energia termica, la prima condizione ha una portata applicativa più contenuta rispetto a quella corrispondente dell'art. 208, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 che comprendeva, attraverso il richiamo agli «artt. da 209 a 213», anche i settori speciali dei servizi postali, della prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi e dei porti e degli aeroporti. Nonostante manchi l'aggettivo indefinito «tutte» riferito alle condizioni – presente, di contro, nell'art. 115 – si dovrebbe ritenere che queste abbiano comunque carattere cumulativo e l'assenza di una di esse rende inapplicabile la deroga. Concorrono altresì a delimitare il perimetro applicativo della disposizione in esame, sia pure ab externo: i) l'art. 8 del d.lgs. n. 50/2016 che fissa le condizioni in presenza delle quali anche le attività relative all'elettricità possono essere ritenute «direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili» – sulla falsariga di quanto già previsto nell'art. 219 del d.lgs. n. 163/2006 – con la conseguenza che gli appalti e le concessioni ad esse strumentali «non sono soggetti al codice» (sulle attività che secondo le decisioni della Commissione Europea possono ritenersi direttamente esposte alla concorrenza nel settore dell'elettricità, vedi infra, par. 3); ii) nonché le disposizioni contenute nella Parte III del codice relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle attività concernenti l'elettricità, secondo quanto precisato nell'allegato II allo stesso Codice. Inoltre, e sempre in analogia a quanto previsto per il settore gas ed energia termica, sono esclusi dall'applicazione del Codice gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori del settore dell'elettricità per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, ai sensi dell'art. 11, cui si fa rinvio. Le attività di «messa a disposizione», di «gestione» e di «alimentazione» delle reti fisseValgono analoghe considerazioni a quelle esposte con riguardo al precedente art. 115 (par. “Le attività di «messa a disposizione», di «gestione» e di «alimentazione» delle reti fisse”), al cui commento si rinvia. Le decisioni della Commissione Europea sulle attività nel settore «elettricità»Nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006 ed in applicazione della procedura prevista nel suo art. 219 (oggi art. 8 del d.lgs. n. 50/2016), la Commissione Europea, con decisione del 26 settembre 2012, n. 2012/539/UE assunta sulla base della «situazione giuridica e di fatto esistente tra marzo e settembre 2012», ha ritenuto le attività di produzione e di vendita all'ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali nelle macrozone Nord e Sud dell'Italia direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Di conseguenza, ha rilevato l'inapplicabilità della Direttiva 2004/17/CE (oggi, 2014/25/UE) «all'aggiudicazione di appalti diretti a consentire la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali nella macro zona Nord e nella macro zona Sud, né all'organizzazione di gare per l'esercizio di tale attività nella zona geografica in questione». Quanto precede, peraltro, a parziale modifica della precedente decisione del 14 luglio 2010, n. 2010/403/UE con cui la stessa Commissione aveva esonerato la produzione e la vendita all'ingrosso nella zona Nord dell'Italia – senza distinguere tra fonti convenzionali e fonti rinnovabili – oltre che la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia. Per effetto delle modifiche introdotte con l'ultima decisione, è stata nuovamente attratta nel raggio d'azione della disciplina pubblicistica sui settori speciali l'aggiudicazione di appalti diretti a consentire la produzione e la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macrozona Nord nonché l'organizzazione delle gare per l'esercizio di tali attività nella zona geografica in questione. Alla luce della recente decisione della Commissione Europea 2020/1499 del 26 luglio 2020, devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina pubblicistica sui settori speciali, in quanto legati ad attività direttamente esposte alla concorrenza, gli «appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia in base ai regimi istituiti dai decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019». Di contro, alla luce della stessa decisione n. 2020/1499, non sono legati ad attività direttamente esposte alla concorrenza e sono quindi attratti nella sfera di operatività dei settori speciali, gli «appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia che riceve il sostegno dei regimi indicati di seguito: a) meccanismo del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 (CIP6); b) meccanismo dei Certificati verdi o GRIN; c) regime del Conto energia; d) tariffa onnicomprensiva; e) regime istituito dal d.m. del 14 febbraio 2017; f) regime del Ritiro dedicato; g) regime dello Scambio sul posto». Questioni applicative.1) La strumentalità dell'appalto rispetto agli scopi del settore speciale dell'elettricità. La riconduzione di un appalto al settore speciale dell'elettricità ed alla relativa regolamentazione pubblicistica presuppone «a monte» la sussistenza di un rapporto di strumentalità «diretta» – secondo quanto già chiarito a proposito del settore del gas e dell'energia termica cui si rinvia – tra il lavoro, il servizio o la fornitura oggetto dell'affidamento e l'esercizio delle attività considerate nell'art. 116 del d.lgs. n. 50/2016 (Galli, Cavina, 1044). Il vincolo di strumentalità va individuato in concreto, caso per caso, sulla base di un'interpretazione restrittiva che dia rilievo soltanto agli affidamenti strettamente funzionali alle attività proprie del settore speciale di riferimento (sul punto, si rinvia a quanto più diffusamente esposto nel commento all'art. 114). La giurisprudenza ha così negato l'esistenza di un nesso di strumentalità tra il settore dell'elettricità e il servizio avente ad oggetto «l'implementazione del sistema informatico utilizzato dall'Azienda per la gestione dei propri processi amministrativi e contabili» (T.A.R. Emilia Romagna (Parma), I, n. 234/2014; Cons. St., V, n. 2008/2015) nonché tra il medesimo settore e «l'affidamento di un servizio sostitutivo di mensa, complementare a qualsiasi tipo di attività» (T.A.R. Lombardia (Brescia), II, n. 314/2016). Di contro, lo stesso giudice aveva in passato ravvisato un rapporto di strumentalità tra il settore dell'elettricità e «il servizio di ristorazione in favore dei dipendenti ENEL» in quanto «funzionale al più agevole svolgimento delle prestazioni lavorative che il personale rende nell'ambito delle attività gestite dall'ENEL nel settore dell'energia elettrica, tant'è che l'oggetto del servizio in questione è definito attraverso serrate trattative sindacali» (T.A.R. Lombardia (Milano), III, n. 1178/1999). Questa seconda – seppur più risalente – posizione appare invero maggiormente in linea con quanto di recente rilevato, anche se con riguardo al diverso settore dei servizi postali, dalla Corte di Giustizia, secondo la quale, come visto, è «difficilmente ipotizzabile che dei servizi postali possano essere forniti in maniera adeguata in assenza di servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici del prestatore interessato. Tale constatazione vale tanto per gli uffici aperti agli utenti dei servizi postali e che ricevono quindi il pubblico, quanto per gli uffici utilizzati per lo svolgimento di funzioni amministrative. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al par. 116 delle sue conclusioni, la prestazione di servizi postali comprende anche la gestione e la pianificazione di tali servizi» (Corte giust. UE, 28 ottobre 2020, C-521/18, Poste Italiane). BibliografiaGalli, Cavina, I settori speciali, in Corradino, Galli, Gentile, Lenoci, Malinconico, I contratti pubblici, Milano, 2017; Perfetti, Codice dei contratti pubblici commentato, Vicenza, 2017. |