Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 150 - (Collaudo) 1

Germana Lo Sapio

(Collaudo)1

[1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

Inquadramento

La norma riproduce in parte il testo di cui all'art. 251 del d.P.R. n. 207/2010, rinviando per il resto al decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'art. 146. Il comma 1 conferma l'obbligatorietà del collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione: si tratta di disposizione applicabile a tutte le opere e lavori relativi ai beni del patrimonio culturale.

L'art. 24 del d.m. n. 154/2017 prevede, in particolare, che la composizione dell'organo, in relazione alle categorie di lavori, specificando per le categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento (comma 2); per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B esso comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento (comma 3); per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25, l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento (comma 4); infine, con una norma di chiusura, prevede che possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente – e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa – i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici (comma 5).

Bibliografia

Albissini, Il nuovo codice dei contratti pubblici - i contratti pubblici concernenti i beni culturali, Giornale dir. amm., 2016, 4, 436; Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva), Carpentieri, Urb. app., 2016, 8-9, 1014; Antoniazzi, Contratti pubblici e beni culturali, Giust. amm., 2019, 7.

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