Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 131 - (Inviti ai candidati) 1

Domenico Galli

(Inviti ai candidati)1

[1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse2.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo .

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

Inquadramento

La disposizione in commento disciplina le modalità procedurali in base alle quali gli enti aggiudicatori sono tenuti a gestire la fase di trasmissione degli inviti a presentare offerta (per il caso di procedure ristrette o negoziate), a confermare l'interesse a presentare offerta (nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo) ovvero a partecipare ai dialoghi competitivi o ai partenariati per l'innovazione, nella logica di assicurare il rispetto della par condicio tra tutti gli operatori coinvolti.

Si tratta di una disposizione che recepisce l'art. 74 della Direttiva 2014/25/UE, aggiornando la previgente disciplina in funzione della spinta alla «dematerializzazione» delle procedure di affidamento attuata con la nuova regolamentazione.

Il suo contenuto, infatti, va coordinato, oltre che con la disciplina dell'art. 74 del d.lgs. n. 50/2016 espressamente richiamato, anche con quanto stabilito negli artt. 52 e 40 del Codice.

Come noto, il primo istituisce l'obbligo generalizzato di effettuare «tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni» mediante strumenti di comunicazione elettronica; obbligo cui è possibile derogare soltanto in presenza di circoscritte ipotesi, ivi puntualmente individuate.

Il secondo, invece, ha imposto, dal 18 ottobre 2018, l'operatività dell'obbligo in esame anche nei confronti degli enti aggiudicatori che non si connotino come «centrali di committenza».

L'art. 131 in rassegna replica, inoltre, la disciplina dettata nei settori ordinari dall'art. 75, al cui commento si fa quindi rinvio.

I contenuti della lettera d'invito a presentare offerta

L'art. 131 disciplina i contenuti della lettera di invito ad offrire in caso di procedura ristretta, di dialogo competitivo, di partenariato per l'innovazione, di procedura negoziata previa indizione di gara e di procedura negoziata senza previa indizione di gara nonché quelli della lettera di invito a confermare interesse in caso di indizione di gara mediante avviso periodico indicativo.

La lettera di invito ad offrire apre la fase successiva a quella di prequalificazione nel corso della quale sono stati selezionati gli operatori idonei a presentare offerta.

In caso di procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 125), difettando la pubblicazione dell'avviso, i concorrenti sono selezionati sulla base delle informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, in analogia a quanto previsto nell'art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Per evidenti ragioni di imparzialità e par condicio e nell'ottica di assicurare una effettiva concorrenza, la lettera di invito deve essere trasmessa «simultaneamente e per iscritto» ai candidati selezionati per presentare le rispettive offerte, per partecipare al dialogo per negoziare (Perfetti, 1127, Carullo, Iudica, 1168).

Per le ipotesi di procedura ristretta, di dialogo competitivo, di partenariato per l'innovazione e di procedura negoziata previa indizione di gara, la lettera di invito deve contenere le informazioni minime elencate nell'allegato XV, parte II, n. 1, ed in particolare: «a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte (...); b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate; c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara; f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri».

Al fine di consentire la formulazione dell'offerta, inoltre, la lettera di invito ad offrire deve essere corredata dei documenti di gara (in particolare, del capitolato d'oneri, delle specifiche tecniche ecc.) che devono essere resi immediatamente disponibili per via elettronica, all'indirizzo elettronico indicato nella lettera, oppure in formato digitale o, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.

Qualunque sia la modalità di messa a disposizione adottata, l'acquisizione dei documenti di gara da parte dei soggetti invitati deve essere gratuita.

Le indicazioni che precedono si applicano anche alle lettere di invito ad offrire relative ai sistemi dinamici di acquisizione nei settori speciali.

Difatti, «le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'art. 75 e all'art. 131» (cfr. art. 55, comma 8).

L'art. 131, comma 3, infine, regolamenta in modo specifico la materia in caso di procedura negoziata senza previa indizione di gara.

La specificità risiede in una maggiore libertà di contenuti della lettera, difettando il richiamo all'allegato XV, parte II, e richiedendosi soltanto l'indicazione degli «elementi essenziali della prestazione richiesta», nonché nella possibilità di un suo invio «a mezzo di posta elettronica certificata» o «con lettera», in deroga quindi alle prescrizioni dettate nell'art. 52 del Codice.

Problemi attuali

L'invito a confermare interesse in caso di indizione di gara mediante avviso periodico indicativo

Come già indicato in precedenza, nel sistema di aggiudicazione degli appalti dei settori speciali, l'avviso indicativo periodico può essere utilizzato come mezzo di indizione di gara – procedura ristretta o negoziata – in luogo del bando.

In tale eventualità, l'avviso deve individuare in modo specifico le prestazioni che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare affinché gli operatori economici interessati possano manifestare il loro interesse.

Nel momento in cui l'ente aggiudicatore decida di procedere all'effettiva aggiudicazione dell'appalto, sarà sufficiente richiedere agli operatori economici che, in esito all'avviso, avevano manifestato il loro interesse, una conferma in ordine all'attuale persistenza dello stesso.

A ciò, per l'appunto, mira la lettera di invito a confermare interesse.

I suoi contenuti minimi sono elencati nell'allegato XV, parte II, n. 2. e si traducono nelle seguenti informazioni: «a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto; b) tipo di procedura: ristretta o negoziata; c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi; d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte; e) l'indirizzo dell'ente aggiudicatore; f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici; g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa».

Da evidenziare, peraltro, che con la lettera di invito in parola si chiede agli operatori economici di confermare il proprio interesse a concorrere all'aggiudicazione dell'appalto, senza invitarli a formulare alcuna offerta.

Fra i contenuti minimi, infatti, non compare – a differenza di quanto previsto per la lettera di invito ad offrire – l'informativa relativa al «termine ultimo per la ricezione delle offerte».

Ne consegue che, ad avvenuta conferma dell'interesse da parte dell'operatore economico, seguirà l'invio al medesimo della lettera di invito ad offrire secondo quanto indicato al precedente par. 2.

I canali di comunicazione della lettera di invito a confermare l'interesse sono identici a quelli della lettera di invito ad offrire.

La mancata menzione dell'invito a confermare interesse

L'art. 131 in commento menziona l'avviso periodico indicativo e non anche l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione in relazione alla necessità di trasmettere agli operatori economici il preventivo invito a confermare l'interesse.

È noto che anche il secondo, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può fungere da strumento di indizione di gara mediante procedura ristretta o negoziata, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione.

Ciò che potrebbe ingenerare il dubbio circa una possibile dimenticanza da parte del legislatore.

Depongono, tuttavia, in senso contrario – nel senso, cioè, dell'inapplicabilità (intenzionale) dell'istituto dell'invito a confermare interesse in caso di indizione di gara mediante avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione – le seguenti circostanze:

i) l'art. 128 del Codice, dedicato all'avviso sull'esistenza del sistema di qualificazione anche quale mezzo di indizione di gara, non fa menzione alcuna all'«invito a confermare interesse», a differenza del precedente art. 127 relativo all'avviso periodico indicativo;

ii) l'art. 134, comma 8, del Codice precisa che «quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema»;

iii) l'ammissione e la permanenza di un operatore economico in un sistema di qualificazione possono essere ritenuti già di per sé sufficienti a confermare l'interesse all'aggiudicazione degli appalti contemplati nello stesso.

Questioni applicative.

1) Quale documento di gara prevale in caso di contrasto tra avviso di indizione e successiva lettera di invito?

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, che costituisce jus receptum, «nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d'invito, prevalgono le disposizioni del primo. Tale principio va inteso non solo nel senso dell'impossibilità che la lettera possa derogare alle previsioni del bando, ma anche nel senso dell'impossibilità – specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle previsioni di esclusione – che attraverso la lettera d'invito possano essere introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contenute nel bando». La lettera invito, quindi, ha funzione meramente integratrice/specificatrice rispetto al bando, ma non potrebbe utilmente contraddire e sconfessare le prescrizioni contenute in quest'ultimo (Cons. St., IV, n. 1516/2015).

Per le procedure negoziate previa indizione di gara di cui all'art. 124 (al cui commento si rinvia), resta ferma la possibilità affermata dalla recente giurisprudenza di prevedere vera e propria fase di rilancio in relazione anche solo ad alcuni dei criteri di aggiudicazione previsti nella lex specialis e anche laddove di tale fase non sia stata fornita una analitica disciplina procedimentale negli atti di gara (T.A.R. Lazio (Roma), III, n. 6248/2019).

Bibliografia

Carullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Milano, 2018; Perfetti, Codice dei contratti pubblici commentato, Vicenza, 2017.

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