Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 138 - (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture) 1

Domenico Galli

(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)1

[1. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X .

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

Inquadramento

L'art. 138 in rassegna, che recepisce l'art. 86 della Direttiva 2014/25/UE, si occupa delle relazioni intercorrenti tra imprese italiane e paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi.

Esso non trova corrispondenza nell'ordinamento previgente.

I compiti della Cabina di regia in ambito di appalti di servizi in paesi terzi

La disciplina in esame mira alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione Europea, a cura della Cabina di regia prevista dall'art. 212 del Codice, di ogni informazione relativa alle difficoltà incontrate dalle imprese italiane «per ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi», anche in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, le difficoltà sono collegate alle ipotesi in cui il paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a) non concede alle imprese dell'Unione un accesso effettivo comparabile a quello accordato dall'Unione alle imprese di tale paese terzo;

b) non concede alle imprese dell'Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali; oppure

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell'Unione

Secondo quanto emerge dal testo dell'art. 86 della Direttiva 2014/25/UE, le informazioni trasmesse sono strumentali all'adozione, da parte della Consiglio Europeo e su proposta della Commissione, di misure atte a sospendere o limitare temporaneamente l'aggiudicazione di appalti di servizi a:

a) imprese soggette alla legislazione dei Paesi terzi in questione;

b) imprese legate alle suddette imprese, la cui sede sociale si trovi nell'Unione ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari dei Paesi terzi in questione.

Nonostante la rubrica dell'articolo – che menziona anche gli appalti di lavori e di forniture – l'attenzione del legislatore nazionale, in linea con le indicazioni Eurounitarie (cfr. art. 86 Direttiva 2014/25/UE) è essenzialmente rivolta agli appalti di servizi.

Bibliografia

Carullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Milano, 2018.

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