Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 155 - (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione) 1(Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)1 [1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78. 2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente. 3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. 4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione: a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando; b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi; c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione; d) assume le decisioni anche a maggioranza; e) redige i verbali delle singole riunioni; f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante. 5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. InquadramentoL'art. 155 recepisce l'art. 81 della Direttiva n. 2014/24/UE e introduce importanti innovazioni rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 106 («Composizione della Commissione giudicatrice») e 107 («Decisioni della Commissione giudicatrice») del d.lgs. n. 163/2006, nonché nell'art. 258 del d.P.R. n. 207/2010 («Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione»). Benché rubricata «Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione», la disposizione in commento si ritiene pacificamente applicabile anche ai concorsi di idee. Tanto si desume dall'ampio rinvio, operato dal successivo art. 156, all'intera disciplina in materia di concorsi di progettazione. Non poche le novità rispetto alla previgente Codice. Il previgente art. 106, comma 1, operava un rinvio integrale alla disciplina in materia di incompatibilità e astensione dei componenti delle commissioni giudicatrici preposte alla valutazione tecnica ed economica nelle procedure di aggiudicazione che ricorrono al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; viceversa il comma 1 della norma in esame, ne circoscrive l'applicabilità solo con riguardo al comma 6 dell'art. 77, e quindi solo ai casi di impossibilità di far parte delle commissioni in questione da parte di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati del Capo Primo del Titolo Secondo del codice penale (art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001), ai casi di astensione del giudice ordinario (art. 51 c.p.c.) e ai casi di conflitto di interesse (previsti dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, al cui commento si rinvia). Sempre ai sensi del comma 6 dell'art. 77 sono poi «esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi». È, inoltre, richiamato l'art. 78 del Codice, che riguarda l'istituzione, a opera di ANAC e presso la stessa, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni. Ancora, tra le novità della vigente disciplina, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 155, secondo cui la Commissione si esprime o attraverso «decisioni» oppure con «pareri», e quindi selezionando in modo definitivo il vincitore del concorso, oppure proponendo mediante parere il nome del vincitore all'amministrazione aggiudicatrice. Una ulteriore novità è rappresentata dall'obbligo della specifica motivazione, che deve suffragare, ai sensi del comma 4, lett. d), i giudizi espressi dai commissari su ciascun progetto: termina così la vexata quaestio della necessità o meno, ai fini dell'integrazione dell'obbligo di motivazione, del giudizio espresso in termini meramente numerici. Non è invece riproposta la figura della Commissione avente compiti istruttori, che aveva creato non pochi problemi interpretativi circa la sua composizione, circa i rapporti tra essa e il responsabile del procedimento, da una parte, e la Commissione giudicatrice, dall'altra; mentre sono confermate sia la regola (recata dal comma 2 dell'art. 106 del d.lgs. n. 163/2006 e dal comma 2 dell'art. 155 del vigente Codice) della qualificazione professionale dei componenti della Commissione, che quella dell'anonimato (comma 4) e dell'autonomia di giudizio (comma 3). Resta confermata anche la regola che detta valutazione debba avvenire sulla base di criteri predeterminati nel bando o nell'avviso di concorso (comma 4). Composizione della CommissioneIn generale, l'art. 155 prevede che la commissione giudicatrice sia composta unicamente di persone fisiche alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'art. 77 comma 6. Non è ben chiara la scelta di non richiamare la generale applicazione della disciplina di cui all'art. 77. Stante il dato letterale, potrebbe pertanto non essere precluso che i componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi di progettazione e di idee abbiano svolto altre funzioni o incarichi tecnico – amministrativi relativamente alla procedura di cui trattasi (art. 77, comma 4), oppure abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni che indicono i concorsi in questione (art. 77, comma 5). Ancora, in assenza di espresso rinvio all'art. 77 comma 2, la disposizione pare non individuare una forbice numerica di componenti, ritenendosi sufficiente che essi siano in numero dispari. Secondo parte della dottrina, sebbene si faccia riferimento al solo comma sesto dell'art. 77, in realtà non può mettersi in dubbio l'applicabilità dell'intera disciplina ivi prevista, non solo in relazione al numero non superiore a cinque dei membri, ma anche e soprattutto, per la necessità che i componenti siano scelti dalla stazione appaltante mediante pubblico sorteggio tra i nominativi contenuti nella lista formata dall'ANAC, ai sensi del comma 3 dell'art. 77 (Nunziata). I membri dovranno essere designati ricorrendo all'albo dei commissari istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78. Sul punto, il Consiglio di Stato nel parere 1° aprile 2016, n. 855 ha messo in luce talune perplessità sulla formulazione normativa, nel senso che «nell'art. 155 non risulta chiaro il procedimento di nomina delle commissioni; anzi sembrerebbe inapplicabile la nuova disciplina dell'albo dei commissari presso l'ANAC che riguarda gli appalti e le concessioni, non i concorsi di progettazione. Occorre pertanto che si stabilisca espressamente o il richiamo alla disciplina dell'albo dei commissari o la specifica esclusione della stessa». La disposizione di cui all'art. 155 stabilisce altresì che – qualora ai partecipanti ad un concorso di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale – almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice dovrà possedere tale qualifica o una qualifica equivalente. Profili procedimentaliL'art. 155, comma 4, dispone che i membri della commissione giudicatrice dovranno esaminare i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. Il legislatore opera una stretta correlazione tra l'autonomia di giudizio dei commissari e l'anonimato dei progetti presentati. Tale previsione è posta a garanzia di correttezza e imparzialità dell'amministrazione, al fine di eliminare qualsiasi arbitrarietà dell'autorità giudicante (Nunziata). Per tale ragione, l'anonimato deve essere rispettato fino al parere o alla decisione della commissione. La violazione dell'anonimato comporta l'applicazione della sanzione espulsiva del concorrente, qualora sussistano due elementi: l'idoneità del segno di riconoscimento ad identificare il concorrente e il suo utilizzo intenzionale (T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 5712/2019). Quanto al primo elemento, secondo la giurisprudenza, «quel che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione: ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. In tal caso non rileva che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato». Quanto al secondo elemento la stessa giurisprudenza ha precisato che «è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato» (Cons. St, V, n. 4331/2018). La disposizione di cui al comma 4 specifica poi le competenze della Commissione e nello specifico, attribuisce all'organo il compito di: – verificare la ammissibilità dei progetti, ossia la loro conformità rispetto alle prescrizioni del bando (lett. a); – quindi, esaminare e valutare collegialmente ciascuno di essi (lett. b); – esprimere i giudizi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando, con specifica motivazione, assumendo le decisioni anche a maggioranza (lett. c e d); – e redigere i verbali delle singole riunioni e quello finale, recante la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti, consegnando gli atti alla stazione appaltante (lett. e, f e g). L'ultimo comma della disposizione in commento prevede che i candidati possano essere in via invitati a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. Deve essere poi redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati. La disposizione ha generato non poche perplessità in dottrina (Buonanno, (1), 2215), a causa della sua ampia ed indeterminata formulazione. Non è ben chiaro, infatti, in presenza di quali presupposti il contraddittorio possa o debba essere attivato. La disposizione, inoltre, pare porsi in contrasto con la regola dell'anonimato che, ai sensi del comma 4, deve essere preservato dalla Commissione «sino al parere o alla decisione». Data la ratio della norma, l'ipotesi di convocazione e contraddittorio dovrebbe considerarsi eccezionale. L'esigenza di mantenere l'assoluto anonimato deve essere dunque contemperata con il principio di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, nonché di buon andamento amministrativo e del favor partecipationis, che verrebbe leso in caso di esclusione dal procedimento per soli elementi dubbi o non intellegibili. BibliografiaBuonanno, in Caringella, Protto (a cura di) Codice e Regolamento Unico dei Contratti Pubblici, Trento, 2011, 2214-2215; Nunziata, I concorsi di progettazione e di idee, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Scalise, Massari, I concorsi di progettazione e di idee, in Caringella, Mantini, Giustiniani (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Roma, 2021. |