Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 158 - (Servizi di ricerca e sviluppo) 1(Servizi di ricerca e sviluppo)1 [1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività2; b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore. 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato3.]
[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). [3] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). InquadramentoSi definiscono servizi di ricerca e sviluppo i servizi finalizzati all'acquisizione di un progresso scientifico ottenuto nei vari campi delle scienze naturali o sociali nelle tre aree della ricerca e sviluppo, ovvero: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. L'articolo in commento recepisce quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva n. 2014/24/UE, dall'art. 32 della Direttiva n. 2014/25/UE e dall'art. 25 della Direttiva n. 2014/23/UE. Nella sua attuale formulazione, la disposizione prende le mosse anche dal considerando 35 della Direttiva n. 2014/24/UE, ove si legge che «È opportuno incoraggiare il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo (R&S) da parte di fonti del settore industriale. È pertanto opportuno precisare che la presente direttiva si applica solo in assenza di tale cofinanziamento e qualora i risultati delle attività di R&S siano destinati all'amministrazione aggiudicatrice interessata. Ciò non dovrebbe escludere la possibilità che il prestatore di servizi che ha svolto tali attività possa pubblicare una relazione al riguardo, a condizione che l'amministrazione aggiudicatrice mantenga il diritto esclusivo di usare i risultati dell'R&S nell'esercizio delle sue attività. Tuttavia, condivisioni fittizie dei risultati dell'R&S o partecipazioni puramente simboliche alla remunerazione del prestatore di servizi non dovrebbero impedire l'applicazione della presente direttiva». Nel vigore della precedente disciplina, erano assoggettati all'applicazione del d.lgs. n. 163/2006 i contratti pubblici concernenti servizi di ricerca e sviluppo i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, purché li usi nell'esercizio della sua attività e a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione. In particolare, come si desumeva dal previgente art. 28, comma 1, lett. b) 2), si trattava dei servizi indicati nell'Allegato IIA del vecchio Codice, identificati con i numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73300000-5 e da 72200000-4, 73210000-7, 7322000-0, che corrispondono alle seguenti attività: Servizi di ricerca e sviluppo, nonché servizi di consulenza affini; Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale; Servizi di ricerca; Servizi di laboratorio di ricerca; Servizi di ricerca marina; Servizi di sviluppo sperimentale; Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo; Servizi di consulenza nel campo della ricerca; Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo; Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo; Consulenza nel capo della ricerca e dello sviluppo; Servizi di consulenza nel campo della ricerca; Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo. Tutti gli altri servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli indicati con detti codici di riferimento CPV e i cui risultati non appartengono esclusivamente all'amministrazione per usarli nell'esercizio della sua attività e che non sono dall'amministrazione remunerati erano esclusi dall'applicazione del Codice. Il vigente art. 158 conferma la precedente impostazione, modificando parzialmente tuttavia i servizi di ricerca e di sviluppo assoggettati all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 alle attività corrispondenti ai numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini; Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale; Servizi di ricerca; Servizi di laboratorio di ricerca; Servizi di ricerca marina; Servizi di sviluppo sperimentale; Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo; Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica; Collaudo e valutazione. La norma in commento, inoltre, codifica la figura degli appalti pubblici pre-commerciali, così come definiti nella comunicazione della Commissione Europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, non disciplinati dal precedente Codice. Modalità di affidamentoI due commi di cui si compone l'art. 158 si riferiscono, rispettivamente, agli appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo, come sopra delimitati (comma 1) e agli appalti pubblici pre-commerciali (comma 2). Gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo vengono così suddivisi in due categorie, di cui quella degli appalti pre-commerciali costituisce una species del genus degli appalti di servizi di ricerca e sviluppo. Ai due ambiti applicativi della norma in esame corrispondono altrettanti regimi di disciplina applicabile. La prima categoria è soggetta alle disposizioni generali del Codice; viceversa gli appalti precommerciali sono soggetti alla sola applicazione dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, ossia «nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, ed efficienza energetica». Detti appalti (o concessioni) potranno avere a oggetto solo servizi, e non anche forniture e lavori per così dire innovativi, cui si riferisce specificatamente il partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 (al cui commento si rinvia). Gli appalti pubblici pre-commercialiLa disciplina di cui all'art. 158, per espresso disposto degli artt. 14 della Direttiva n. 2014/24/UE, 32 della direttiva n. 2104/25/UE e 25 della Direttiva n. 2014/23/UE, non si applica agli appalti di servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli: a) i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, affinché li usi nell'esercizio della sua attività; b) la cui prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore. In questi casi e sempre che «l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato», il comma 2 dell'art. 158 dispone che occorre far riferimento alla comunicazione della Commissione Europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, che si incentra sul concetto di appalto pre-commerciale, ossia di appalto relativo alla fase di ricerca e sviluppo (R&S) prima della commercializzazione: il termine appalto pre-commerciale mira a descrivere un approccio all'aggiudicazione di appalti di servizi di R&S diverso da quelli «i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione» e che non costituisce un aiuto di Stato. Più precisamente, nell'appalto pre- commerciale: – il campo di applicazione è limitato ai servizi di R&S: la R&S può coprire attività che vanno dalla ricerca, all'elaborazione di soluzioni, alla messa a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali. Lo sviluppo iniziale di prodotti o servizi nuovi può includere una produzione o una fornitura limitate aventi lo scopo di incorporare i risultati delle prove sul campo e di dimostrare che il prodotto o servizio è idoneo per una produzione o una fornitura in massa conformemente a norme di qualità accettabili. La R&S non comprende le attività di sviluppo commerciale, quali la produzione o la fornitura in massa per stabilire la redditività commerciale o recuperare i costi di R&S a fini di integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale dei prodotti o dei processi esistenti; – si applica la condivisione dei rischi e dei benefici: nell'appalto pre-commerciale, l'acquirente pubblico non riserva al suo uso esclusivo i risultati delle attività di R&S. Le autorità pubbliche e le imprese condividono i rischi e i benefici delle attività di R&S necessarie allo sviluppo di soluzioni innovative, più efficienti di quelle disponibili sul mercato; – appalti competitivi miranti a evitare gli aiuti di Stato: organizzando la condivisione dei rischi e dei benefici, nonché l'intera procedura dell'appalto in modo da garantire il massimo di concorrenza, trasparenza, apertura, correttezza e fissazione dei prezzi alle condizioni di mercato, l'acquirente pubblico può individuare le soluzioni migliori che il mercato è in grado di offrire. Nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2016, è stato ulteriormente specificato che «tali servizi di R&S sono svolti per il raggiungimento di uno scopo obiettivamente e intrinsecamente aleatorio (non deve sussistere certezza dell'effettiva riuscita della ricerca) e non possono essere diretti alla realizzazione di soluzioni la cui ripetibilità è assicurata dall'esistenza di soluzioni offerte dal mercato già prima dell'indizione della gara; essi devono essere rivolti, infatti, allo sviluppo di una soluzione non disponibile o non pienamente disponibile sul mercato. Più precisamente, con l'appalto pre-commerciale la ricerca è mirata a un progetto altamente innovativo, più difficile da gestire rispetto a situazioni nelle quali l'elemento della innovatività è presente ma assai limitato». Gli ambiti normativamente indicati per il ricorso agli appalti pre-commerciali sono quelli definiti dall'art. 19, comma 1 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito il comma 3-bis, all'art. 20 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, riguardano lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza. Gli ulteriori ambiti nei quali l'appalto pre-commerciale può rappresentare un utile, efficace e legittimo strumento di incentivo per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in modo da soddisfare con i minor costi possibili e i tempi più rapidi esigenze pubbliche che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte, sono sicuramente quello sanitario, per assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili, dell'efficientamento energetico e della lotta contro i cambiamenti climatici. Per contro, la procedura di appalto pre-commerciale non può essere ammessa nei seguenti casi: 1) allorché l'appalto risulti finalizzato in prevalenza all'acquisto di forniture o lavori di R&S e non già di servizi di R&S, nell'ambito dei quali l'oggetto della prestazione è rappresentato dallo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione; sul punto, si consideri che le forniture di R&S godono di un'autonoma disciplina sia nell'ordinamento comunitario, sia in quello interno; tale normativa, infatti, assicura comunque il ricorso a procedure negoziate per tale tipologia di appalti (art. 31, par. 2, lett. a) Dir. 2004/18 CE e art. 40, par. 3, lett. b) Dir. 2004/17/CE, art. 57, comma 3, lett. a) del Codice, per i contratti di fornitura di R&S che riguardano proprio i «prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo»); 2) quando il valore dei prodotti oggetto delle attività di ricerca sia prevalente, cioè superiore al 50% del valore dell'appalto del servizio di R&S; sul punto, va tuttavia notato che, anche laddove il valore dei lavori sia superiore a quello della ricerca, l'appalto rimane comunque qualificabile come appalto di servizi, allorché i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto (cfr. 3, comma 3, art. 14 del Codice, secondo cui ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al 50%, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto); 3) quando anche solo uno degli elementi qualificanti i servizi di R&S oggetto di gara non sia verificato (e si ricada in una casistica di sviluppo in esclusiva ovvero di remunerazione integrale). BibliografiaBuonanno, in Caringella, Protto (a cura di) Codice e Regolamento Unico dei Contratti Pubblici, Trento, 2011, 2214-2215; Nunziata, Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019. |