Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 152 - (Ambito di applicazione) 1(Ambito di applicazione)1 [1. Il presente capo si applica: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 2. Nel caso di cui al comma 1,lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso. 3. Il presente capo non si applica: a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo2. 4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione3. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera l). [Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.] Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti 4.]
[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). [3] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164), successivamente modificato dall'articolo 93, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. [4] Comma modificato dall'articolo 93, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. InquadramentoIl Codice dei contratti pubblici del 2016 dedica un apposito Capo ai concorsi di progettazione e di idee. La scelta del legislatore di valorizzare la fase della progettazione è funzionale a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'acquisizione delle migliori e più innovative soluzioni tecnologiche, architettoniche e tecnico-funzionali ed è coerente con la scelta – esplicitata nell'abolizione dell'appalto integrato ci sui all'art. 59 – di separare la fase di progettazione da quella di esecuzione dei lavori. Le stazioni appaltanti, nella fase progettuale, possono pertanto scegliere se ricorrere a professionalità interne ovvero utilizzare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli artt. 152 e ss.. All'esito delle procedure menzionate la stazione appaltante acquista la proprietà di un prodotto dell'ingegno, giudicato il migliore sul mercato da una commissione appositamente costituita, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e rispondente ad una esigenza predeterminata dell'amministrazione. Esse si distinguono, dunque, dalle procedure classiche per l'affidamento della progettazione, in quanto non sono volte ad individuare un professionista che presti un servizio tecnico, bensì ad acquisire un'«opera di ingegno» o una «proposta ideativa», da sviluppare progettualmente in seguito (Colombo, (1), 1000). La suddetta impostazione risulta coerente con l'interpretazione generale, esplicitata nelle Direttive comunitarie, secondo cui occorre considerare la prestazione di un'attività intellettuale come un vero e proprio servizio. I concorsi di progettazione e di idee, pertanto, trovano collocazione nel Capo IV, Titolo VI della Parte II relativa ai contratti di appalto per lavori servizi e forniture. La disciplina generale dettata dagli artt. 152-156 ne delinea gli ambiti di applicazione e le relative esclusioni, le procedure concorsuali, la composizione della commissione giudicatrice e i concorsi di idee. A chiusura del Capo IV del Codice, l'art. 157 disciplina gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria. La disciplina trova completamento nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, rubricate «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» adottate con delibera 14 settembre 2016, n. 973 (successivamente integrate e aggiornate con delibere del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019). L'intero capo del Codice è frutto del recepimento delle direttive comunitarie del 2014 in materia di appalti. Nello specifico, gli artt. 152, 153 e 154 recepiscono, rispettivamente, gli artt. 78, 79 e 80 della Direttiva n. 2014/24/UE, e l'art. 155 riassume il contenuto precettivo degli artt. 81 e 82; l'art. 156, relativo al concorso di idee, riprende invece, non senza modifiche, il previgente art. 108 del d.lgs. n. 163/2006. In sintesi, il Capo è dedicato alla disciplina mediante affidamento all'esterno di tutte le attività di progettazione, non solo i concorsi di progettazione (artt. 153, 154 e 155) e i concorsi di idee (art. 156), ma anche gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria. Ai sensi della lett. ddd) dell'art. 3 del Codice, sono definititi «concorsi di progettazione» le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché del settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi. A ben vedere, le materie enumerate non sono altro che una specificazione della più ampia materia «pianificazione territoriale e/o urbanistica» contenuta nelle direttive Europee. Il Capo in oggetto individua, pertanto, nel proprio ambito di applicazione, diverse tipologie di concorsi: il concorso di progettazione, il concorso di idee e gli incarichi di progettazione. Il concorso di progettazione è finalizzato alla individuazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che potrà essere messo alla base della realizzazione di un'opera. Il concorso di idee è invece finalizzato unicamente ad individuare una «proposta ideativa» o «idea progettuale» all'interno di un panorama che può avere gradi di indeterminatezza. Esso si inquadra come species nel più ampio genus dei concorsi di progettazione (Caringella, De Marzo, (2), 645-648). Gli altri incarichi di progettazione, ossia i servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice sono invece finalizzati ad acquisire un progetto definitivo e/o esecutivo. Secondo la ricostruzione operata dall'ANAC con Determinazione 17 febbraio 2000, n. 3 i concorsi di progettazione e di idee sono qualificabili come «offerta al pubblico», in cui l'amministrazione promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale, ovvero un progetto normalmente attinente al primo dei tre livelli della progettazione, cosicché la relativa procedura si chiude con la compravendita di un prodotto dell'ingegno. Ambito di applicazione e soglie di rilevanzaL'art. 152 riproduce, sostanzialmente, il contenuto degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 163/2006, estendendone l'ambito di applicazione anche i concorsi di idee. Il comma 1, lett. a) e b), dell'art. 152 distingue tra concorsi di progettazione (e idee) «organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi» e concorsi «che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti», confermando che tali procedimenti possono essere indetti tanto nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi, quanto in assenza di tale collegamento: in entrambi i casi possono poi essere previsti premi di partecipazione o versamenti in favore dei partecipanti. Il successivo comma 2 delinea, a fronte della classificazione di cui al comma 1, due corrispondenti modi per determinare la soglia di cui all'art. 35 del Codice. In particolare, per i concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, la soglia di cui all'art. 35 per individuare le procedure di rilievo Europeo è pari al valore stimato al netto dell'IVA del medesimo appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti; in generale, per i concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti, tale soglia è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, cui si aggiunge il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'art. 63, comma 4 del Codice. Riguardo l'ambito di applicazione dell'istituto, il quarto comma dell'art. 152 prevede espressamente la possibilità di ricorrere ai concorsi di progettazione e di idee anche in caso di concessione di lavori pubblici. EsclusioniIl comma 3 dell'art. 152 delinea una serie di esclusioni relative all'applicazione dell'intero Capo. Nello specifico, esso non trova applicazione in relazione ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 161. Ancora, la disposizione esclude i concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'art. 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lett. b), del medesimo articolo. Procedimento e caratteristiche tecnicheL'avvio della procedura di gara non differisce da quelle ordinarie e prende avvio con la pubblicazione di un bando o avviso di concorso da parte della stazione appaltante. I bandi e gli avvisi devono contenere le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione Europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo le ordinarie modalità delineate dagli artt. 71, 72 e 73 del Codice. Successivamente all'aggiudicazione del concorso, in linea generale con quanto disposto dall'art. 98 del Codice, l'amministrazione deve inviare un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'art. 72. Oltre alle norme appositamente dedicate dagli artt. 152 e ss., la disciplina applicabile alle selezioni è quella delle procedure ordinarie, per espresso rinvio ad opera dell'art. 154, su cui si tornerà in seguito. Ai sensi dell'art. 152, nel concorso di progettazione relativo a lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli artt. 154, comma 5, e 156, comma 7 così come poi specificato dall'Avviso di Rettifica del d.lgs. n. 50/2016 emesso il 15 luglio 2016. La «proposta ideativa» deve contenere anche la redazione di uno studio economico finanziario per la costruzione e gestione dell'intervento da affidare in concessione; ciò in conformità all'art. 3, lett. uu), secondo cui la remunerazione del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire le opere oggetto del contratto o (in) tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell'opera. Nel caso in cui sia prescritto il raggiungimento della redazione di un documento di fattibilità tecnica ed economica, le alternative progettuali di cui all'art. 23, comma 5 (ossia l'individuazione, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di tutte le indagini necessarie nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare) dovranno essere depositate entro i successivi sessanta giorni dall'approvazione definitiva della graduatoria. In relazione alla funzione di tale termine, la giurisprudenza più recente (T.A.R. Lazio, Roma I, n. 4219/2020) ha sottolineato che mentre nell'ambito di una gara la fissazione di un termine ultimo per la ricezione delle offerte è posto a tutela dell'interesse pubblico, relativamente al rispetto della par condicio tra i concorrenti, non si ravvisa una simile esigenza quanto al termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di progettazione. In tale fase, infatti, non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e l'interesse perseguito è legato a esigenze organizzative dell'Amministrazione, avuto particolare riguardo alla distribuzione di un codice alfanumerico, da applicare alla successiva offerta, tra i soggetti partecipanti. Il Codice non fornisce indicazioni circa il livello di approfondimento della progettazione che le stazioni appaltanti possono richiedere in caso di concorsi di progettazione relativi a servizi e a forniture: la dottrina formatasi all'epoca sembrava tuttavia escludere richieste di livelli di progettazione superiori a quello preliminare (oggi, progetto di fattibilità tecnico ed economico), in quanto ciò esporrebbe i concorrenti «a un'alea, anche economica, eccessiva e difficilmente sostenibile, che con ogni probabilità scoraggerebbe grandemente non solo l'elaborazione di proposte progettuali attente e credibili, ma anche la stessa partecipazione» (Colombo, (1), 1006). Problemi attuali: premi, rimborsi spese e affidamento dei successivi livelli di progettazioneSecondo quanto disposto dal comma 4, al vincitore del concorso e agli altri partecipanti ritenuti meritevoli può essere assegnato rispettivamente un premio e un rimborso spese. La disposizione va interpretata nel senso che l'amministrazione ha facoltà di prevedere nelle diposizioni del bando l'assegnazione di premi – consistenti in una somma di denaro – il cui ammontare può essere liberamente determinato dalla stazione appaltante e non deve essere necessariamente correlato ai costi della progettazione (Buonanno, (3), 678, Sciancalepore, (4), 568). Ciò diversamente dalla previgente disciplina, che demandava ad un apposito Regolamento la determinazione dei premi (artt. 99, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, attuato dall'art. 260 del d.P.R. n. 207/2010). Alla fronte della corresponsione del premio, l'art. 152 comma 5 dispone che la proprietà del progetto vincitore venga acquistata dalla stazione appaltante. Qualora la stazione appaltante decida di esternalizzare l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, il vincitore del concorso gode di una corsia preferenziale nella relativa aggiudicazione, mediante procedura negoziata senza bando. Tale possibilità deve in ogni caso essere prevista nel bando ed è subordinata al possesso dei requisiti in capo al vincitore. Il possesso dei requisiti può essere assicurato anche mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo fra operatori tecnici, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Ciò anche al fine di evitare fittizi frazionamenti dell'affidamento al fine di eludere l'applicazione delle procedure previste per il superamento della soglia di rilevanza di cui all'art. 35. BibliografiaBuonanno, in Caringella, Protto (a cura di) Codice e Regolamento Unico dei Contratti Pubblici, Trento, 2011; Caringella, De Marzo (a cura di), La nuova disciplina dei lavori pubblici, Milano, 2003; Colombo, in AA.VV. (a cura di), Codice dei Contratti Pubblici, Milano, 2007; Nunziata, I concorsi di progettazione e di idee, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei contratti pubblici, II ed., Torino, 2019; Scalise - Massari, I concorsi di progettazione e di idee, in Caringella, Mantini, Giustiniani (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Roma, 2021; Sciancalepore, in Garofoli, Ferrari, Codice degli appalti pubblici, Roma, 2009. |