Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 203 - (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari) 1(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)1 [1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. InquadramentoLa necessità di evitare il rischio di infiltrazioni della malavita organizzata di stampo mafioso all'interno del circuito della contrattualistica pubblica influenza da decenni la disciplina in materia, con misure di progressiva e crescente pervasività. È, ad esempio, in questa logica che vanno lette le disposizioni in tema di certificazioni ed informative antimafia (ora contenute nel d.lgs. n. 159/2010) applicabili a contratti e subcontratti; i limiti procedurali e quantitativi al subappalto e il divieto di cessione del contratto contenuti nell'art. 105 del Codice; la disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (l. n. 136/2010); i limiti alle modificazioni soggettive di raggruppamenti temporanei e consorzi dopo la presentazione dell'offerta, ecc.. La rilevanza non solo sul piano economico delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti prioritari e la preoccupazione che esse finiscano con il rappresentare un obiettivo di imprenditori organici o solo anche contigui a fenomeni malavitosi hanno suggerito l'adozione di alcune specifiche misure e segnatamente l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del programma e per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. Le attività di monitoraggioIn linea con quanto da ultimo disposto dall'abrogato comma 2 dell'art. 180, del d.lgs. n. 163/2006, la norma in commento prevede la definizione, con apposito decreto del Ministero dell'interno, delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. In attuazione di tale indicazione, è stato adottato il d.m. 21 marzo 2017, il quale – ai fini dell'attuazione delle operazioni di monitoraggio – definisce il perimetro delle informazioni considerate rilevanti ai fini del monitoraggio, prendendo in esame dati e informazioni afferenti: a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali; b) alla tipologia dei lavori ed alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori; c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture ed insediamenti prioritari, nonché agli affidatari e subaffidatari, alle imprese terze interessate a qualsiasi titolo alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura; d) agli assetti societari relativi alle imprese affidatarie, subaffidatarie e terze ed alla loro evoluzione in corso d'opera; e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri ed in particolare sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi ed agli accertamenti, anche con accessi al cantiere, di competenza del prefetto previsti dall'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011; f) ogni altro dato ritenuto rilevante dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere (CCASG, art. 1 d.m. 21 marzo 2017). È prevista l'attivazione di una Rete di monitoraggio relativa alle infrastrutture e agli insediamenti che si basa, nel rispetto del principio di leale collaborazione reciproca, sullo scambio di dati e informazioni rilevanti e di cui fanno parte, tra gli altri, alcuni Ministeri ( Interno, Giustizia, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Economia e Finanze), loro articolazioni territoriali oltreché stazioni appaltanti ed imprese affidatarie dei lavori (art. 2 d.m. 21 marzo 2017). Fanno, dunque, parte della rete di monitoraggio soggetti pubblici e privati in grado di offrire un qualificato contributo informativo all'attività del Comitato, secondo il principio di leale e reciproca collaborazione. La rete di monitoraggio, tuttavia, è necessariamente una rete aperta, nel senso che sarebbe contrario alla stessa ratio della norma escludere da essa altri potenziali soggetti in grado di contribuire alle esigenze di informazione. Non è, dunque, un'elencazione tassativa quella contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.m. 14 marzo 2003 ma, piuttosto, una prima e fondamentale ricognizione dei soggetti che necessariamente devono far parte della rete, per riportare nel Comitato il patrimonio di dati e informazioni in un quadro di attività di monitoraggio a fini antimafia. La rete di monitoraggio è, pertanto, basata su una logica inclusiva, alla luce della quale il contributo proveniente da altri soggetti non solo è da ritenersi ammissibile ma è auspicabile ed è addirittura necessario quando sia effettivamente suscettibile di apportare una significativa implementazione del quadro conoscitivo (Caringella, Protto, 841). Tra i compiti e le attribuzioni del Comitato – che si compone anche di sezioni specializzate (art. 6 d.m. 21 marzo 2017) – definiti all'art. 4 rientrano la promozione delle attività conoscitive sulla provenienza dei capitali e sulle persone fisiche e/o giuridiche operanti in subappalto; la tutela ambientale del territorio interessato dalle opere; la vigilanza sulla sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori; nonché la sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere. Il Comitato di coordinamento opera in veste di organo collegiale del Ministero dell'Interno, in cui sono presenti i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche maggiormente interessate (Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture, Direzione nazionale antimafia, Autorità nazionale anticorruzione). Il monitoraggio finanziarioNel quadro delle misure di prevenzione previste dalla disposizione in commento è prevista anche l'applicazione delle misure di monitoraggio finanziario previste dall'art. 36 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114). La disposizione in esame dispone che la disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla Delibera n. 45 del 2011 del CIPE. Con successiva Delibera (n. 15 del 28 gennaio 2015) il CIPE ha approvato le «Linee Guida per il monitoraggio finanziario delle Grandi Opere», elaborate dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 17 novembre del 2014, unitamente allo schema di Protocollo Operativo che deve essere stipulato tra la stazione appaltante e il soggetto aggiudicatario. Viene imposto un monitoraggio dei conti correnti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nei lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi ed è istituito, a tal fine, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), un Gruppo di Lavoro appositamente dedicato all'attuazione delle finalità e dei compiti della delibera in questione. La complessità del sistema e l'aggravio economico e burocratico derivante dall'applicazione di tale disciplina risultano in parte sproporzionati rispetto alle condivisibili esigenze di trasparenza, che potrebbero essere egualmente perseguite attraverso misure meno onerose. L'adempimento di maggiore impatto sul sistema delle imprese è costituito dall'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti esclusivamente dedicati alle transazioni in entrata e in uscita di cui sono gravati anche i subcontraenti che intervengono per eseguire subcontratti aventi ad oggetto forniture di materiali e prestazioni di servizi di importo limitato, che spesso si risolvono in prestazioni isolate o sporadiche. Anche in tal caso, infatti, è imposta l'apertura di conti correnti esclusivamente dedicati, senza considerare gli oneri che ne derivano sul piano sia gestionale, che economico. Ne discende la difficoltà delle imprese di individuare fornitori disponibili ad adeguarsi alla disciplina laddove si tratti di prestazioni di importo basso. Sarebbe stato, pertanto, opportuno escludere dall'applicazione della disciplina le prestazioni che non raggiungono importi significativi, prevedendo una soglia di esenzione. Ciò al fine di contenere i costi dei conti correnti bancari dedicati in via esclusiva, funzionali ad adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina del monitoraggio finanziario (Caringella, Protto, 841). BibliografiaCaringella, Protto, Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma 2017. |