Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 48 - (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) 1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo 1. 2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 2. 3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta 3. 3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro4. 4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, [relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,] si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR5. 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore6. 5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 237. 5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13 8. 5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 9. 5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali10. 6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 2311. 7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento 12. 7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto 13. [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 e dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. [3] Comma modificato dall'articolo 16-ter del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, successivamente dall'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 e da ultimo sostituito dall'articolo 24-ter, comma 1, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103. [4] Comma inserito dall'articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41. [5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 3, comma 7, lettere a) e b), del D.L. 7 luglio 2022, n. 85 e dall'articolo 12-bis, comma 7, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108. Il citato D.L. 85/2022 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, della Legge 5 agosto 2022, n. 108. [6] Comma sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e successivamente modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136. [7] Comma sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [8] Comma sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [9] Comma sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [10] Comma sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. [11] Per la sospensione dell'obbligo di cui al presente comma, sino al 30 giugno 2025, vedi l'articolo 3 dell'O.P.C.M. 23 dicembre 2024, n. 107. [12] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. [13] Comma aggiunto dall'articolo 18-bis, comma 12, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79. InquadramentoL'articolo 48 del d.l. n. 77/2021 introduce diverse misure di semplificazione in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Le novità vanno dall'estensione delle competenze del Rup in merito all'approvazione e validazione progettuale, alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 qualora fosse impossibile (per cause non imputabili alla stazione appaltante) rispettare i tempi di attuazione previsti dai piani o programmi nazionali, passando per la riproposizione dell'appalto integrato complesso e la promozione di metodi e strumenti elettronici nello svolgimento dell'attività di progettazione. Ambito oggettivoÈ bene chiarire subito, al fine di evitare fraintendimenti, che le misure di semplificazione previste dall'art. 48 trovino applicazione esclusivamente con riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di appalti finanziati, anche in parte, con le risorse previste: a) dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR); b) dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNC); c) dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Il comma 1 dell’art. 48, come integrato dall’art. 35 del d.l. n. 36/2022, conv. con modif., nella l. n. 79/2022, precisa che le predette semplificazioni operino anche se gli investimenti dovessero essere articolati per lotti funzionali (“…procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC…” Per gli interventi non inerenti ai suddetti piani o programmi nazionali continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria. Il comma 1 specifica, inoltre, che agli affidamenti come sopra finanziati si applicheranno, oltre al medesimo art. 48, le seguenti disposizioni normative. - L'intero Titolo IV, rubricato “Contratti pubblici”, comprendente: l'art. 47 (inerente le prescrizioni finalizzate a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani e disabili), l'art. 47-bis (concernente la composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto), l'art. 47-ter (recante le disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari), l'art. 47-quater (riguardante le misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici), l'art. 49 (concernente le modifiche alla disciplina del subappalto), l'art. 50 (concernente l'adozione di misure di semplificazione nella fase di esecuzione del contratto), l'art. 51 (recante le modifiche al d.l.. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - cd. Decreto Semplificazioni), l'art. 52 (recante le modifiche al d.l. n. 18 aprile 2019 n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55), l'art. 53 (concernente le disposizioni di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici), l'art. 54 (inerente l'estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo), l'art. 55 (recante l'introduzione di misure di semplificazione in materia di istruzione), e l'art. 56 (contenente disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza); – L'articolo 207, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, a mente del quale, sino alla data del 31 dicembre dicembre 2022 (termine prorogato dall’art. 3, comma 4, del d.l. 30.12.2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla l. n. 15/2022), l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, potrebbe essere incrementato fino al 30 per cento (compatibilmente con le disponibilità finanziarie della stazione appaltante). Con riferimento a quest'ultima disposizione non si comprendono bene le ragioni di un suo espresso richiamo, visto che, anche in difetto, l'art. 207 comma 1 del d.l. n. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 avrebbe comunque trovato applicazione agli affidamenti de quo, al pari delle altre norme di settore non espressamente derogate. La validazione e approvazione di tutte le fasi progettuali o di esecuzione da parte del RupIl comma 2 stabilisce che, per ogni procedura, la stazione appaltante nomini un responsabile unico del procedimento il quale, con propria determinazione adeguatamente motivata, dovrà validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto (anche in corso d'opera), fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. 50/2016. La disposizione, che riporta in maniera quasi identica il contenuto del comma 5 dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, non innova tanto in ordine al fatto che il Rup debba essere nominato per ciascun procedimento (essendo tale aspetto già disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016) ma piuttosto nell'attribuzione al medesimo Rup dell'ulteriore compito di approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto. Incombente, quello inerente l'approvazione del progetto, che spetta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Codice dei contratti, all'amministrazione aggiudicatrice in conformità alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e alle altre disposizioni regionali o statali di settore e, quanto agli enti locali, alla Giunta o al Consiglio comunale (riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo), e all'organo dirigenziale (riguardo al progetto esecutivo) (T.A.R. Campania (Napoli), III, 260/2012). Prossimamente si vedrà se ed entro quali limiti la novella abbia esteso il perimetro delle competenze assegnate al Responsabile unico del procedimento, anche se appare veramente arduo immaginare che quest'ultimo possa sostituire (con particolare riferimento agli enti locali) l'organo politico nell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo. Differentemente da quanto statuito dal predetto comma 5 dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, il comma 2 dell'art. 48 richiama l'attenzione sul rispetto dei paletti fissati dall'art. 26, comma 6 del d.lgs. 50/2016. Il Rup, pertanto, in relazione ai progetti finanziati con i fondi del PNRR o del PNC, non potrà procedere alla verifica degli elaborati progettuali: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro. Questa disposizione, da un punto di vista sistematico, appare piuttosto contraddittoria, se si considera che per le opere finanziate con le risorse del PNRR e dal PNA, che dovrebbero essere attuate entro una tempistica breve e certa, si è scelto di applicare l'attuale (e più lento) sistema di verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016, mentre per gli affidamenti sopra soglia che esulano da tale ambito, quindi meno urgenti, l'art. 2 comma 5 del d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, sembrerebbe non porre detto limite. L'affidamento tramite procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. 50/2016Il comma 3 regolamenta una nuova ipotesi tassativa che consente, al suo verificarsi, l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 e 125 del d.lgs. 50/2016. Nello specifico, la stazione appaltante potrà ricorrere a quest'ultima procedura di selezione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini (anche abbreviati) previsti dalle procedure ordinarie potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche'al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Tale sistema di scelta del contraente, al pari di quanto previsto con le analoghe disposizioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e art. 2 comma 3 del d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 rappresenta, quindi, un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti ivi stabiliti dovranno sussistere tutti, essere insuscettibili di interpretazione estensiva oltre che accertati con il massimo rigore. Al riguardo la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'Amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza” (T.A.R. Lazio (Roma), I, 12735/2019; T.A.R. Campania (Napoli), VIII, 1443/2020; T.A.R. Abruzzo (Pescara), I, 197/2019). In base al comma 3, pertanto l'affidamento (che potrebbe essere anche diretto) sarà consentito previa adeguata motivazione, nella misura strettamente necessaria, ricorrendo i seguenti presupposti: – rischio di compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. – ragioni di estrema urgenza tali da non essere compatibili con i termini, anche abbreviati, imposti dalle procedure ordinarie; – estrema urgenza determinata da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice; – estrema urgenza determinata da circostanze in alcun modo imputabili alla stazione appaltante. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, con particolare riferimento ai requisiti dell'urgenza di provvedere, che essa non dovrà essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità (Cons. St., V, 8006/2010; Cons. St., V, 2882/2009; T.A.R. Lazio (Roma), I, 9145/2018; T.A.R. Puglia (Lecce), III, 1514/2016). Il contenzioso inerente gli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR, del PNC e dai fondi strutturali UEIl comma 4 si occupa di regolamentare il contenzioso relativo alle procedure afferenti agli investimenti pubblici di cui al precedente comma 1. La norma stabilisce che in caso di impugnazione degli atti relativi agli affidamenti dei suddetti appalti, troverà integralmente applicazione la disciplina prevista per i giudizi inerenti le infrastrutture strategiche di cui all'art. 125 del d.lgs. 104/2010. Il Giudice, pertanto, dovrà valutare in sede cautelare, oltre a tutti gli interessi che potenzialmente potrebbero essere lesi, il prioritario interesse nazionale alla tempestiva realizzazione dell'intervento e, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, accertare l'eventuale irreparabilità del pregiudizio sofferto dal ricorrente e comparare l'interesse di quest'ultimo con quello della stazione appaltante alla celere prosecuzione delle procedure. Considerato che nella stragrande maggioranza dei casi il pregiudizio dell'operatore economico sarà di natura patrimoniale, quindi non irreparabile, difficilmente il Giudice adotterà una misura cautelare. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 125, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporterà la caducazione del contratto già stipulato, ed il risarcimento del danno eventualmente subito avverrà solo per equivalente. La reintroduzione dell'appalto integrato complessoIl comma 5 recita “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. La novella, dunque, reintroduce dopo diversi anni, seppur in un ambito circoscritto, l'istituto dell'appalto integrato complesso. Si ricorderà che detta procedura di scelta del contraente, introdotta dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e confermata (con alcune modifiche) dagli artt. 3 comma 7 e 53 comma 2 del d.lgs. 163/2006, consentiva alla stazione appaltante di affidare ad un operatore economico, oltre ai lavori, anche la loro progettazione. Più precisamente, l'art. 53 comma 2 del d.lgs. 163/2006 stabiliva che negli appalti di lavori, il contratto avrebbe potuto avere ad oggetto: - “b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice”, ovvero il cd. “appalto integrato semplice”; - “c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori”, ovvero il cd. “appalto integrato complesso”. L'utilizzo dell'appalto integrato fu limitato, con l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, a poche e tassative ipotesi le quali, secondo buona parte della dottrina, sarebbero rimaste tali anche successivamente all'entrata in vigore del d.l. 18.04.2019 n. 32 convertito dalla legge 14.06.2019 n. 55. Ad ogni modo, la novella normativa in commento non lascia adito a dubbi sulla possibilità di affidare mediante appalto integrato complesso i lavori finanziati, anche in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Il comma 5 infatti, differentemente dalla tecnica utilizzata dal Decreto cd. “Sblocca cantieri” (d.l. 18.04.2019 n. 32 convertito dalla legge 14.06.2019 n. 55), deroga espressamente all'intero comma 1 dell'art. 59 (in particolare, per quanto di interesse, la parte in cui viene stabilito che “Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo...”), oltre che ai commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 50/2016. La norma, inoltre, precisa che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori potrebbe essere disposta anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica “mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo”. Sembrerebbe, pertanto, non essere stato ammesso l'appalto integrato semplice, ma soltanto quello complesso, peraltro con una duplice veste: 1) affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice; 2) affidamento del progetto definitivo, di quello esecutivo e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. In ambedue i casi l'offerta relativa al prezzo dovrà indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Al fine di ottimizzare i tempi di approvazione, è stato previsto che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara venga convocata, obbligatoriamente, la conferenza di servizi ex art. 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, mentre per quella indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, il comma 5 dell'art. 48 richiede la necessaria partecipazione dell'affidatario dell'appalto il quale, se del caso, dovrà adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. Sempre ai fini acceleratori viene aggiunto che, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'aggiudicatario (qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara), il Rup dovrà avviare le procedure per acquisire i pareri e gli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. Il punteggio premiale per l'uso del BIMAi sensi del comma 6 le stazioni appaltanti che procedono ad affidare i contratti di cui al comma 1, ossia quelli finanziati (anche in parte) con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, ovvero dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, hanno la facoltà (ma non l'obbligo) di assegnare un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Gli strumenti BIM ai quali potrà essere attribuito il punteggio qualitativo, dovranno necessariamente utilizzare piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, ciò al fine di garantire la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Questo limite, invero, è già stato previsto dal comma 13 dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 in relazione all'utilizzo degli strumenti elettronici specifici per l'affidamento di nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi. Il comma 6 conclude rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, l'individuazione di regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei predetti metodi e strumenti elettronici da coordinarsi con le previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 560 del 1.12.2017. Il nuovo Decreto ministeriale è stato pubblicato il 2 agosto 2021, con il n. 312, (cd. Decreto BIM), ed ha apportato diverse modifiche al precedente d.m. 560/2017, oltre che indicato in via esemplificativa i criteri premiali che l'amministrazione potrebbe utilizzare per l'assegnazione dei punteggi. La riduzione dei casi di rilascio del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubbliciAi sensi dell'art. 215, comma 3, del d.lgs. 50/2016, è richiesto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici debba esprimere un parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonché sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, invece, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e, qualora il lavoro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. La disposizione è stata temporaneamente derogata, fino al 30.06.2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (come sostituito dall'articolo 8, comma 7, lettera d), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a) punto 6) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77), a norma del quale “il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui al presente comma”. Il comma 7 interviene anch'esso sull'art. 215 comma 3 del d.lgs. 50/2016, introducendo ulteriori misure di semplificazione in merito al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Esso stabilisce che anche in relazione agli interventi finanziati con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, ovvero dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, al pari di quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del d.l. n. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici venga reso, non sul progetto definitivo, bensì sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, e che l'importo dei lavori per cui sarà necessario detto parere non possa essere inferiore ai 100 milioni di euro. Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal citato art. 1 comma 7 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, viene escluso il rilascio del parere per gli investimenti di importo inferiore ai 100 milioni di euro, durante il periodo 1.06.2021 – 31.12.2026 e, in deroga all'art. 1 comma 9 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, il parere del Consiglio Superiore non avrà ad oggetto la valutazione di congruità del costo. Il medesimo comma 7 rimanda, infine, ad un provvedimento del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. 77/2021) con cui determinare le modalità di presentazione delle richieste di parere, indicare il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti per l'espressione del parere, e disciplinare le procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento. Gli oneri di pubblicazione sostenuti dalle centrali di committenzaL’art. 18-bis del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv., con modif., dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto il comma 7-bis dell’art. 48, a mente del quale “Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto". Gli oneri a cui si riferisce il comma 7-bis dovrebbero essere quelli relativi alla pubblicazione, per estratto, degli avvisi e dei bandi su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Ciò in quanto, le spese per la pubblicazione dei medesimi avvisi e bandi sulla Gazzetta ufficiale, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice (si rinvia al riguardo anche al D.M. MIT del 2 Dicembre 2016). In applicazione della novella, pertanto, le centrali di committenza delegate per l’affidamento degli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e/o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, potranno utilizzare, per sostenere le suddette spese, le risorse previste per l’attuazione degli interventi PNRR di cui all’art. 10, comma 5, d.l. n. 77/2021 conv., con modif., dalla l. n. 108/2021. Questioni applicative1) L'approvazione dei progetti da parte del RUP. Il comma 2 stabilisce che, per ogni procedura, la stazione appaltante nomini un responsabile unico del procedimento il quale, con propria determinazione adeguatamente motivata, dovrà validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto (anche in corso d'opera), fermo restando però quanto previsto dall'art. 26, comma 6 del d.lgs. 50/2016. Prossimamente si vedrà se ed entro quali limiti la novella abbia esteso il perimetro delle competenze assegnate al Responsabile unico del procedimento, anche se appare veramente arduo immaginare che quest'ultimo possa sostituire (con particolare riferimento agli enti locali) l'organo politico nell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo. 2) L'affidamento tramite procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 per scongiurare la violazione degli obiettivi o dei tempi previsti dal PNRR e dal PNA. Tale sistema di scelta del contraente, al pari di quanto previsto con le analoghe disposizioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e art. 2 comma 3 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti ivi stabiliti dovranno sussistere tutti, essere insuscettibili di interpretazione estensiva oltre che accertati con il massimo rigore. Al riguardo la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'Amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza” (T.A.R. Lazio (Roma), I, 12735/2019; T.A.R. Campania (Napoli), VIII, 1443/2020; T.A.R. Abruzzo (Pescara), I, 197/2019). BibliografiaCaringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Giustiniani-Caringella, I Contratti Pubblici, Roma, 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2021. |