Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 52 - (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

Francesco Mascia

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"1;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta." 2;

7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";

8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023";

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"3.

1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla funzionalita' delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili45.

[1] Punto modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[2] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione e successivamente sostituito dall'articolo 40, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142.

Inquadramento

L'art. 52 interviene sull'art. 1 del d.l. 32/2019 convertito dalla l. n. 55/2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, prorogando le disposizioni finalizzate in via sperimentale a rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nonché integrandole e modificandole in alcune parti.

Le modifiche e le proroghe relative all'art. 1 del d.l. n. 32/2019 convertito dalla l. n. 55/2019

Il comma 1 lett. a) n. 1.1, proroga al 30 giugno 2023 la sospensione dell'applicazione dell'art. 59 comma 1 (relativamente al divieto dell'appalto integrato) e dell'art. 77 comma 3 del d.lgs. 50/2016 (sull'obbligo di selezionare i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell'Albo istituito presso l'Anac). Viene posticipata al 30 giugno 2023 anche la disapplicazione dell'art. 37 comma 4 (inerente le procedure per gli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte dei comuni non capoluogo di provincia), ma limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed al Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), conv. con modif. in l. 101/2021. L'art. 52 specifica, infatti, che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC i comuni non capoluogo di provincia procederanno all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Sembrerebbe, dunque, che per l'aggiudicazione degli appalti finanziati con le eccezionali risorse di cui al PNRR e PNC, i «comuni non capoluogo» potranno e dovranno ricorrere, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 37 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, oltre che ai soggetti già indicati dall'art. 37 comma 4 (centrali di committenza, soggetti aggregatori qualificati, unioni di comuni, province e città metropolitane), anche ai comuni capoluogo di provincia.

Il comma 1 lett. a) n. 2, abroga il comma 2 dell'art. 1 del d.l. 32/2019 secondo il quale il Governo, entro il termine del 30 novembre 2021, avrebbe dovuto presentare una relazione al Parlamento sugli effetti della sospensione prevista dall'art. 1 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento medesimo di valutare l'opportunità di prorogare o meno la disapplicazione delle relative norme.

Il comma 1 lettera a), n. 3), proroga al 30 giugno 2023 l'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del d.lgs. 50/2016 – riservato di norma ai settori speciali – anche ai settori ordinari. Di conseguenza, fino al 30 giugno 2023, se previsto nel bando di gara ed esclusivamente in caso di affidamento tramite procedura aperta, le stazioni appaltanti potranno decidere, anche nei settori ordinari, di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Il comma 1 lett. a) ai nn. 4) e 5), estende fino all'anno 2023, le semplificazioni previste per gli anni 2019, 2020 e 2021 dai commi 4 e 6 dell'art. 1 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, per l'affidamento, rispettivamente, delle opere di cui risulta finanziata solo l'attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo in base al progetto definitivo.

Più precisamente, il comma 4 dell'art. 1 del d.l. 32/2019 consente di dare avvio alle procedure di affidamento di lavori, per cui debba essere realizzata anche la progettazione, in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il comma 6, invece, prevede che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti) possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, il quale dovrà essere corredato almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Ai fini semplificatori ed acceleratori, l'esecuzione dei lavori potrebbe anche prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il comma 1 lett. a) n. 6, proroga fino al 30 giugno 2023 l'art. 1 comma 7 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, mediante il quale sono state ridotte le ipotesi in cui il Consiglio Superiore dei lavori pubblici debba rendere il proprio parere tecnico. Fino al 30 Giugno 2023, pertanto, in deroga all'art. 215 comma 3 del d.lgs. 50/2016, il Consiglio superiore dei lavori pubblici dovrà esprimersi esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici (e non sui progetti definitivi come stabilito dall'art. 215 comma 3) di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (differentemente dall'art. 215 comma 3 che indicava un importo di 50 milioni di euro). Invece, per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore dei laori pubblici saranno esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Infine, per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, non sarà richiesta l'acquisizione di alcun parere tecnico (l'art. 215 comma 3, invero, attribuiva ai Provveditorati interregionali il compito di esprimere il parere al di sotto di questo importo). L'art. 1 comma 1 lett. a) n. 6 del d.l. n. 77/2021, integrando il citato comma 7 dell'art. 1 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, esclude tuttavia che le predette deroghe operino in ordine agli affidamenti per la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta di cui al d.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363.

Il comma 1 lett. a) n. 7, proroga fino al 30 Giugno 2023 l'applicazione dell'art. 1 comma 10 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, a mente del quale l'appaltatore potrà formulare riserve anche con riferimento agli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 50/2016.

Il comma 1 lett. a) n. 8, proroga fino all'anno 2023 il termine entro il quale, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'art. 216 comma 1-bis del d.lgs. 50/2016, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, debbano essere approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, previa convocazione (se occorrente) della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.

Il comma 1 lett. a) n. 9, proroga fino al 31 dicembre 2023: 1) la sospensione dell'applicazione del comma 6 dell'art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 del d.lgs. 50/2016, ragion per cui continuerà a non essere obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria o, a prescindere dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (il comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 è stato abrogato dell’art. 10, comma 1, lett. d), della l. n. 238/2021, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – legge Europea 2019 – 2020; 2) la sospensione delle verifiche in sede di gara, relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, nei confronti del subappaltatore.

Il comma 1 lett. a-bis) proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il Presidente del Consiglio dei ministri di adottare, ai sensi dell'art. 4 comma 1, uno o più decreti volti all'individuazione di ulteriori interventi per i quali nominare i Commissari straordinari.

Le misure di semplificazione per le opere destinate alla difesa nazionale

In sede di conversione in legge del d.l. n. 77/2021, è stato introdotto il comma 1-bis, secondo il quale, al verificarsi di comprovate necessità connesse alla funzionalità delle Forze armate, anche se collegate all'emergenza sanitaria, troveranno applicazione per l'affidamento delle opere destinate alla difesa nazionale le misure di semplificazione di cui all'art. 44 del d.l. n. 77/2021 convertito dalla l. n. 108/2021.

Questioni applicative

1) L'applicazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016 agli appalti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

L'art. 52 specifica che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC i comuni non capoluogo di provincia procederanno all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. Sembrerebbe, dunque, che per l'aggiudicazione degli appalti finanziati con le eccezionali risorse di cui al PNRR e PNC, i «comuni non capoluogo» potranno e dovranno ricorrere, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 37 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, oltre che alle centrali committenza, ai soggetti aggregatori qualificati, alle unioni di comuni, alle province ed alle città metropolitane (soggetti già indicati dall'art. 37 comma 4), anche ai comuni capoluogo di provincia.

Bibliografia

Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Giustiniani-Caringella, I Contratti Pubblici, Roma, 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2021.

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