Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 4 bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici 1Ulteriori misure in materia di contratti pubblici1 1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia' provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia gia' avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca e' comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. InquadramentoL'art. 4-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 120/2020, apporta alcune novità di carattere micro settoriale in relazione all'affidamento ed esecuzione dei contratti di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero. Il legislatore ha ritenuto che la gestione dell'emergenza sanitaria abbia inciso in maniera particolare sui predetti appalti di servizi ed ha previsto, nell'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dovesse comportare un determinato incremento della spesa in capo all'appaltatore, degli strumenti a tutela di quest'ultimo e dell'interesse pubblico. I presupposti per la revoca e la risoluzione del contrattoL'art. 4-bis stabilisce che, qualora l'incremento dei costi di un appalto di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario e/o ospedaliero, derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto della pandemia da COVID 19, dovesse essere di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nella lex specialis di gara, o del valore del contratto stipulato, la stazione appaltante potrà disporre: a) la revoca dell'aggiudicazione (comma 1); b) oppure la risoluzione del contratto (comma 2). La revoca, di cui all'articolo 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241, potrà essere disposta nel caso in cui il costo del servizio dovesse essere aumentato di oltre il 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, a condizione che il provvedimento di aggiudicazione sia stato adottato in data anteriore al 31 gennaio 2020, e non sia stato ancora stipulato il contratto o proceduto all'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza. L'eventuale provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, evidenzia la novella, dovrà essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 76/2020. La risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, potrà invece essere adottata dalla stazione appaltante per i servizi in corso di esecuzione alla data del 31.01.2020, ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della l. n. 120/2020, qualora il costo del servizio dovesse essere aumentato di oltre il 20 per cento del valore del contratto iniziale. Diversamente da quanto statuito per la revoca dell'aggiudicazione, il provvedimento di risoluzione dovrà essere dichiarato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 120/2020, mentre nessun termine è stato disposto in merito alla sua comunicazione all'appaltatore. Il successivo comma 3 dell'art. 4-bis conferma, con riferimento a questi ultimi contratti, la possibilità di procedere alla loro modifica ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016. BibliografiaCaringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2020. |