Composizione negoziata: mancata nomina dell’esperto e autorizzazione ex art. 10 DL 118/2021 a contrarre finanziamenti prededucibili

La Redazione
24 Dicembre 2021

La nomina dell'esperto nell'ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi non è condizione necessaria per dar corso all'autorizzazione ex art. 10 D.L. 118/2021, a contrarre da parte dell'impresa un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F.

La nomina dell'esperto nell'ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi non è condizione necessaria per dar corso all'autorizzazione ex art. 10 D.L. 118/2021, a contrarre da parte dell'impresa un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F.

Come evidenziato nel decreto, l'art. 10 D.L. 118/2021, diversamente dall'art. 7, che richiede espressamente l'accettazione dell'esperto per la conferma delle misure protettive e cautelari, si limita, infatti, a prescrivere che, su richiesta dell'imprenditore, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, autorizza quest'ultimo a contrarre finanziamenti prededucibili.

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