Deliberazione - 26/06/2019 - n. 570 Articolo unicoPremessa. Le presenti linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 177, comma 3, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. La Parte I contiene indicazioni di natura interpretativa rese ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa e, come tali, sono da considerarsi non vincolanti. La Parte II contiene indicazioni operative rese ai sensi dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici, aventi carattere vincolante. Parte I 1 - Ambito di applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici. 1.1. Nel silenzio della legge, la collocazione sistematica dell'art. 177 nell'ambito della Parte III del codice dei contratti pubblici depone per l'applicazione alle fattispecie in esso regolate delle disposizioni contenute in tale parte. 1.2. L'art. 177 si applica alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall'art. 164 del decreto legislativo n. 50/2016, affidate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 in difformita' rispetto alle procedure di affidamento consentite. 1.3. La norma in esame si applica alle concessioni di cui al comma 1 affidate nei settori ordinari e, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 2, lettera f), nei settori speciali. 1.4. L'art. 177 non si applica alle fattispecie escluse dall'applicazione della Parte III del codice dei contratti pubblici, individuate dall'art. 164, oltre che ai contratti esclusi ai sensi degli articoli 4-18 del codice dei contratti pubblici. L'art. 177, non si applica, quindi: a. ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l'esercizio di un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, incluse le concessioni demaniali; b. ai servizi non economici di interesse generale, riferiti ad attivita' connesse all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, quali ad esempio il servizio sanitario nazionale, le attivita' relative all'esercito e alla polizia, la sicurezza della navigazione aerea, il controllo della circolazione marittima e la sicurezza marittima, la gestione dei regimi di assicurazione obbligatoria finalizzati al perseguimento di un obiettivo esclusivamente sociale, le prestazioni di insegnamento pubblico; c. alle concessioni aggiudicate con le modalita' previste dalla normativa in materia di affidamenti vigente al momento della sottoscrizione del contratto alle concessioni aggiudicate con la formula del project financing di cui all'art. 183 del codice e con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, a condizione che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 del codice per la scelta del partner privato; d. alle concessioni affidate a organismi in house alle condizioni di cui agli articoli 5 e 192 del codice; e. alle concessioni aggiudicate ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture ai sensi dell'art. 6 del codice; f. per effetto dell'art. 7 del codice dei contratti pubblici: alle concessioni nei settori speciali aggiudicate a un'impresa collegata o a una joint venture, alle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo; agli appalti nei settori speciali che l'ente aggiudicatore titolare di una concessione assoggettata all'art. 177 del codice dei contratti pubblici affida a un'impresa collegata o a una joint venture per l'esecuzione della concessione medesima, alle condizioni previste all'art. 7, comma 2 del codice dei contratti pubblici. La condizione qui descritta si realizza, ad esempio, nel caso in cui, nei settori speciali, un concessionario affida una concessione ad un soggetto terzo, riservandosi l'esecuzione di parte delle prestazioni e decide poi di appaltare a un'impresa collegata uno specifico contratto attuativo della concessione. In tal caso, sebbene la concessione sia assoggettata all'art. 177, essendo carente il presupposto soggettivo della deroga prevista dall'art. 7, i contratti attuativi affidati al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma citata sono esclusi dall'applicazione del regime speciale dettato dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici. g. per effetto dell'art. 8 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori se l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza; h. per effetto dell'art. 9, comma 2, del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate ai soggetti ivi indicati sulla base di un diritto esclusivo e, con riferimento agli operatori economici, per le attivita' individuate all'allegato II del codice dei contratti pubblici; i. per effetto dell'art. 12 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni nel settore idrico aggiudicate per le finalita' previste dalla norma citata; j. per effetto dell'art. 14 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121 o per l'esercizio di tali attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea; k. per effetto dell'art. 15 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche; l. per effetto dell'art. 16 del codice dei contratti pubblici alle concessioni aggiudicate o organizzate in base a norme internazionali; m. alle concessioni aventi ad oggetto le fattispecie previste dall'art. 17 del codice dei contratti pubblici; n. per effetto dell'art. 18, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007; o. alle concessioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) e c) del codice dei contratti pubblici; 1.5. Al ricorrere dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici e fatte salve le esclusioni previste ai punti 1.2 e 1.3, l'art. 177 si applica ai concessionari privati, anche se non tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici. 1.6. La disposizione in esame si applica anche ai concessionari tenuti all'applicazione del codice, atteso che la stessa introduce un regime piu' restrittivo, applicabile alle sole concessioni gia' in essere, affidate senza gara in vigenza del decreto legislativo n. 163/2006. Anche nel caso del concessionario tenuto all'applicazione del codice dei contratti pubblici permane l'esigenza di recuperare il difetto di concorrenza nell'affidamento della concessione con l'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla norma. 2. - I contratti assoggettati alle previsioni dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici. 2.1. I contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'art. 177 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione e sono quindi necessarie per l'esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario. 2.2. Non sono inseriti nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'art. 177 i contratti stipulati per la gestione dell'attivita' del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, i contratti per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attivita' svolte dal concessionario. 2.3. I valori percentuali indicati all'art. 177 si riferiscono al valore complessivo dei contratti di cui al punto 2.1 calcolato ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici. 2.4. I contratti di durata pluriennale, o quelli che si riferiscono a piu' concessioni, contribuiscono al calcolo delle percentuali indicate dalla norma pro-quota. Anche per tale finalita', i concessionari tengono una contabilita' separata per ciascuna concessione. 3 - Ambito temporale di applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici. 3.1. Il termine indicato dall'art. 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 rappresenta il termine finale entro cui i titolari di concessioni affidate senza gara prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 devono adeguare la percentuale degli affidamenti esterni alle indicazioni normative. L'adeguamento e' effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza. 3.2. Per i contratti affidati a partire dal 19 aprile 2016, i titolari di concessioni assoggettate alla deroga di cui all'art. 253, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006 sono tenuti a rispettare le percentuali indicate all'art. 177. 3.3. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici sono integrate con l'indicazione degli obblighi derivanti dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici e dalle presenti linee guida. Parte II 4 - Situazione di squilibrio e quantificazione della penale. 4.1. Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti percentuali indicati dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici sono riequilibrate entro l'anno successivo rispettando, nel contempo, le percentuali di affidamento di pertinenza dell'anno in corso e considerando il valore dei contratti che avrebbero dovuto essere affidati con procedura di evidenza pubblica per ciascun anno. 4.2. Le situazioni di squilibrio sono sanate mediante: a. nuove esternalizzazioni; b. il rinnovo con procedure di evidenza pubblica delle esternalizzazioni gia' avvenute a mezzo di contratti, man mano che esse scadono; c. la cessazione degli affidamenti diretti a societa' in house o collegate, eventualmente previo recesso. 4.3. Al fine del rispetto delle percentuali di legge possono essere considerate le procedure di affidamento avviate dal concessionario ma non ancora concluse. In tal caso, il concedente e' tenuto ad accertare l'effettivo affidamento del contratto. 4.4. La penale di cui all'art. 177, comma 3, del codice dei contratti pubblici, e' calcolata sull'importo complessivo dei contratti affidati senza gara oltre i limiti percentuali consentiti dalla norma nella misura in cui lo squilibrio non sia recuperato entro l'anno successivo. 4.5. L'applicazione della penale avviene dopo una preventiva contestazione con la quale si assegna un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del principio della partecipazione e del diritto di difesa. 5 - Obblighi di pubblicazione. 5.1. Per le concessioni in essere assoggettate all'art. 177 del codice dei contratti pubblici, i soggetti concedenti pubblicano sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti», sezione «Concessioni assoggettate all'art. 177 del decreto legislativo 50/2016», le seguenti informazioni: data di sottoscrizione della concessione; oggetto della concessione; valore stimato della concessione; stato della concessione, con indicazione delle attivita' svolte e delle attivita' residue; dati del concessionario. 5.2. I soggetti concedenti pubblicano i dati e le informazioni richiesti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici e all'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013 riferiti alle concessioni in essere escluse dall'applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici, sul profilo di committente nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara e contratti» sezione «Concessioni escluse dall'applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici», indicando altresi' lo stato della concessione e i motivi che legittimano l'esclusione. 5.3. I concessionari elaborano un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere al concedente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, contenente i lavori, servizi e forniture programmati nell'anno di riferimento, specificando, per ciascuno, la modalita' di esecuzione e l'incidenza percentuale sul totale dei contratti da eseguire. 5.4. I concessionari pubblicano sul profilo di committente nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara e contratti» sezione «Contratti riferiti a concessioni assoggettate all'applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici» i dati e le informazioni riferiti ai contratti affidati con procedura di evidenza pubblica richiesti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici e all'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013, oltre alle seguenti informazioni: programma annuale degli affidamenti; incidenza percentuale dei contratti affidati con gara sul totale dei contratti relativi alla concessione; entita' delle eventuali situazioni di squilibrio e interventi proposti per il riequilibrio, con indicazione del relativo cronoprogramma. 5.5. I concessionari pubblicano, inoltre, con le modalita' di cui al punto precedente, le seguenti informazioni riferite ai contratti affidati senza gara: contratti riferiti alla concessione realizzati da societa' in house, da societa' collegate/controllate o mediante operatori individuati con procedure di evidenza pubbliche anche semplificate, con indicazione del soggetto esecutore e, nel caso si tratti di operatori, della procedura utilizzata per l'affidamento, nonche' dell'oggetto, del valore e della percentuale di incidenza sul totale dei contratti relativi alla concessione; 5.6. Gli obblighi di pubblicazione di cui ai punti precedenti devono essere assolti, in prima applicazione, entro il 31 gennaio 2022 con riferimento al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente. 5.7. I dati e le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicati in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici e restano accessibili per cinque anni dalla data della pubblicazione. 5.8. La mancata pubblicazione dei dati indicati nel presente paragrafo e' segnalata dal concedente all'ANAC. 6 - Attivita' di verifica. 6.1. La verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art. 177, commi 1 e 3, del codice dei contratti pubblici e' effettuata dai soggetti concedenti secondo un calendario di controlli che preveda almeno un controllo annuale. 6.2. Il concedente effettua le verifiche sulle attivita' del concessionario secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 12, del codice dei contratti pubblici. 6.3. I concedenti verificano il rispetto delle quote percentuali indicate dall'art. 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici, secondo le indicazioni fornite nelle presenti linee guida. I dati necessari alla verifica sono acquisiti sia mediante attivita' di verifica presso le sedi dei concessionari, sia mediante accesso diretto al profilo di committente dei concessionari. I concedenti richiedono ai concessionari i dati e le informazioni ulteriori necessari allo svolgimento delle verifiche di competenza. 6.4. L'esito delle verifiche effettuate dai concedenti e' trasmesso all'ANAC senza ritardo unitamente ad una relazione sulle situazioni di squilibrio accertate e sulle ipotesi che hanno dato luogo all'applicazione delle penali, secondo modelli predisposti da ANAC. 6.5. L'ANAC, oltre a operare controlli a campione sui concessionari, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici, puo' in qualsiasi momento chiedere ai concedenti dati, informazioni e chiarimenti. In caso di reiterato e grave inadempimento o inescusabile inerzia di un concedente nelle verifiche di competenza, essa si sostituisce al medesimo, previa diffida, nell'esercizio dei compiti di cui al presente paragrafo. 6.6. Ai sensi dell'art. 213, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'ANAC segnala agli organi competenti l'accertamento di irregolarita', inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle verifiche di competenza da parte dei concedenti.
InquadramentoL'art. 177 – sotto la rubrica “Affidamenti dei concessionari” – impone ai soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (19 aprile 2016), non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro. Per i concessionari autostradali, la quota percentuale di affidamenti oggetto di esternalizzazione è quantificata nel 60% (art. 177, comma 1). Il termine per l'adeguamento a tali vincoli, inizialmente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del codice (19 aprile 2018) è stato da ultimo posticipato al 31 dicembre 2021. La disposizione mira a recuperare il deficit concorrenziale nella scelta del concessionario sottratto ad un confronto competitivo, imponendo – come contrappeso – a quest'ultimo di coinvolgere il mercato per almeno l'80% (60 nel caso di concessionari autostradali) dei contratti oggetto della concessione. Al fine di evitare il rischio di elusioni rispetto ai sopravvenuti obblighi normativi, lo stesso articolo demanda all'ANAC l'individuazione, con apposite Linee Guida, delle modalità della verifica annuale, da parte dei soggetti preposti e della stessa ANAC, del rispetto della disciplina (fermo restando che eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite dell'80% dovranno essere riequilibrate entro l'anno successivo e che, nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi, il concedente è tenuto ad applicare una penale pari al 10% dell'importo dei lavori, servizi e forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica (art. 177, comma 3). Secondo Cons. St, V, ud 3 marzo 2022, ric n. 8960/2019 che si pronuncia sul Tar Lazio 7936/2019, la declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost 218/2021) dell'art. 177 nel suo complesso, unitamente alla norma della legge delega che ne era alla base (l'art. 1, comma 1, lettera iii della l. n. 11 del 2016 – per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.travolge anche la disposizione (il terzo comma dell'art 177) che demandava all'ANAC il compito di definire le modalità di verifica in merito all'ottemperanza degli obblighi di esternalizzazione-. Ne deriva la caducazione delle misure attuative adottate con Linee-guida ANAC n. 11, recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea”.
Le Linee GuidaCon le Linee Guida in questione, emanate nel giugno 2019 (laddove l'art. 177 fissava il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice), l'ANAC è intervenuta su un duplice piano. Infatti, piuttosto che limitarsi ad emanare indicazioni a portata vincolante in merito alle modalità di svolgimento delle attività di verifica in merito all'effettivo rispetto degli obblighi di esternalizzazione imposti ai concessionari (Parte II), ha fornito anche indicazioni interpretative dirette a definire l'effettivo perimetro soggettivo e oggettivo della normativa e ad agevolarne l'applicazione (Parte I delle Linee Guida). Ne deriva che le disposizioni della parte I hanno natura interpretativa e devono ritenersi adottate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con conseguente non vincolatività delle relative previsioni; le indicazioni contenute nella parte II sono adottate al fine di rendere possibile le verifiche previste dall'articolo 177, comma 3, del codice dei contratti pubblici e, pertanto, devono considerarsi vincolanti. Ambito di applicazione della normaCome detto, hanno valore interpretativo e non vincolante le indicazioni relative all'ambito di applicazione della norma. Nel definire l'esatto perimetro dell'obbligo di esternalizzazione imposto dall'art. 177, le Linee Guida muovono dal presupposto che, vista la collocazione sistematica di tale disposizione nell'ambito della parte III del Codice, essa sia applicabile alle sole concessioni disciplinate da quest'ultima parte: in sostanza, la disposizione in questione non si applica alle fattispecie escluse dall'applicazione della parte III del codice dei contratti pubblici (individuate dall'articolo 164), così come non si applica ai contratti esclusi (ai sensi degli artt. 4-18 del codice dei contratti pubblici). Presupposto per l'applicazione della disposizione – riferita sia ai settori ordinari che ai settori speciali – è che il valore delle concessioni di lavori e di servizi di sia di importo pari o superiore a 150.000 euro. Non si applica, invece, come anticipato, alle fattispecie escluse dall'applicazione della parte III del codice dei contratti individuate dall'articolo 164, oltre che ai contratti esclusi ai sensi degli articoli 4-18 del codice dei contratti pubblici. Di tali fattispecie, le Linee Guida forniscono una dettagliata elencazione che, se risponde a logiche chiarificatrici, reca in sé possibili sovrapposizioni e imprecisioni. Così, ad esempio, l'indicazione in base alla quale, ai sensi dell'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, l'art. 177 viene ritenuto non applicabile alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività nell'ambito dei c.d. settori speciali, altro non è che la riproposizione della disciplina vigente e rischia di risultare ingannevole. Non viene dato conto del fatto che l'esclusione dall'obbligo di applicare la norma in questione può valere solo per imprese pubbliche e soggetti privati operanti in virtù di diritti speciali ed esclusivi, ma non già per le amministrazioni aggiudicatrici. È noto, infatti (vedi commento art. 114), che, se per imprese pubbliche e soggetti privati la soggezione alle regole pubblicistiche è subordinata alla funzionalizzazione dell'affidamento allo svolgimento di attività nell'ambito dei c.d. settori speciali, le amministrazioni aggiudicatrici soggiacciono ad un obbligo che assume una diversa consistenza a seconda dell'oggetto dell'affidamento, dovendo, comunque, applicare la disciplina generale sui settori ordinari, in tutti i casi in cui non sia applicabile quella sui settori speciali. Il calcolo della percentuale da esternalizzareConcorrono al raggiungimento dell'importo oggetto di esternalizzazione, tutti i contratti relativi alle le prestazioni legate da un nesso di funzionalità all'oggetto della concessione e che sono necessarie per l'esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario. Non vi rientrano, invece, quelle non direttamente connesse all'oggetto della concessione (quali, ad esempio, i contratti per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario). I contratti di durata pluriennale o quelli riferibili a più concessioni vengono imputati, ai fini del raggiungimento delle soglie, pro-quota a ciascuno dei contratti cui si riferiscono. Il che rende necessario che, anche per tale finalità, i concessionari tengano una contabilità separata per ciascuna concessione. A rigore, questa indicazione non essendo inserita nella Parte II delle Linee Guida non dovrebbe avere portata vincolante, il che, in teoria, rischia di creare su un aspetto fondamentale asimmetrie applicative. Tuttavia, considerato che è proprio dal corretto calcolo della percentuale da esternalizzare che può discendere la violazione del limite normativo sottoposta a verifica da parte del concedente e dell'ANAC, è presumibile che tale indicazione finiscano con il costituire punto di riferimento ai fini applicativi. Situazione di squilibrio e quantificazione della penaleLe linee Guida definiscono – con indicazioni vincolanti – i criteri operativi di verifica e di recupero di eventuali situazioni di squilibrio rispetto all'obbligo di esternalizzazione nonché modalità di applicazione delle eventuali penali. È previsto, in primo luogo, in linea con quanto stabilito dalla norma, che situazioni di squilibrio rispetto all'osservanza dei limiti percentuali indicati dall'articolo 177 del d.lgs. n. 50/2016 siano riequilibrate entro l'anno successivo, tenendo conto dell'obbligo di rispettare le percentuali di affidamento di pertinenza dell'anno in corso e considerando anche il valore dei contratti che avrebbero dovuto essere affidati con procedura di evidenza pubblica per ciascun anno. Le situazioni di squilibrio sono sanate mediante: (a) nuove esternalizzazioni; (b) il rinnovo con procedure di evidenza pubblica delle esternalizzazioni già avvenute a mezzo di contratti, man mano che esse scadono; (c) la cessazione degli affidamenti diretti a società in house o collegate, eventualmente previo recesso. In sostanza, il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per recuperare il gap accumulato nell'anno precedente e garantire la conformità del proprio operato a quanto stabilito dall'art. 177. Ai fini del rispetto delle percentuali di legge, concorrono anche le procedure di affidamento avviate dal concessionario ma non ancora concluse, fermo restando, in tal caso, l'obbligo del concedente ad accertare l'effettivo affidamento del contratto. Come si è visto (commento all'art. 177), nel caso in cui siano accertate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi, è prevista l'applicazione di una penale pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei contratti affidati senza gara oltre i limiti percentuali consentiti dalla norma. In sostanza, è sulla differenza tra affidamenti che in un dato anno si sarebbe dovuto affidare e il limite di legge (80 per cento o 60 nel caso di concessionari autostradali), se non recuperata per l'anno successivo, che va calcolata l'entità della penale. Sul piano procedurale, l'applicazione della penale presuppone la preventiva contestazione con la quale il concedente assegna al concessionario un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del principio della partecipazione e del diritto di difesa. Obblighi di pubblicazione per il concedenteAl fine di porre in essere le condizioni per un controllo diffuso del corretto adempimento degli obblighi di legge, per le concessioni cui trova applicazione l'art. 177, i soggetti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione «amministrazione trasparente», del proprio sito istituzionale una serie di informazioni (data di sottoscrizione, oggetto e valore stimato della concessione; stato della concessione, con indicazione delle attività svolte e delle attività residue; dati del concessionario). Con riferimento alle concessioni cui non è applicabile l'art. 177, gli enti concedenti sono tenuti a indicare lo stato della concessione e i motivi che legittimano l'esenzione dagli obblighi di esternalizzazione sanciti dalla norma. Anche su questo punto le indicazioni contenute nelle Linee Guida, che hanno portata vincolante, rischiano di essere fuorvianti. L'imposizione di questo obbligo infatti, giustificato in base all' articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 e all'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013, non può non avere la medesima estensione applicativa desumibile da tali disposizioni. Ne discende, ad esempio, che tale obbligo non può essere riferito al caso delle c.d. concessioni estranee all'ambito di applicazione del Codice. Il programma annuale e gli obblighi di pubblicazione per il concessionarioLe Linee Guida stabiliscono l'obbligo per i concessionari di trasmettere al concedente entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale degli affidamenti — contenente i lavori, servizi e forniture programmati nell'anno successivo — specificando, per ciascun affidamento, la modalità di esecuzione (diretta, in house, a controllate, collegate o esternalizzazione) e l'incidenza percentuale sul totale dei contratti da eseguire. Sul proprio profilo di committente, i concessionari pubblicano i dati relativi al programma degli affidamenti; l'incidenza percentuale dei contratti affidati con gara sul totale dei contratti relativi alla concessione; l'entità delle eventuali situazioni di squilibrio e interventi proposti per il riequilibrio, con indicazione del relativo cronoprogramma. Inoltre, sono tenuti a pubblicare informazioni relative ai contratti riferiti alla concessione realizzati da società in house, da società collegate/controllate o mediante operatori individuati con procedure di evidenza pubbliche anche semplificate, con indicazione del soggetto esecutore e, nel caso si tratti di operatori, della procedura utilizzata per l'affidamento, nonché dell'oggetto, del valore e della percentuale di incidenza sul totale dei contratti relativi alla concessione. I dati e le informazioni sono pubblicati in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici e restano accessibili per cinque anni dalla data della pubblicazione Quanto alla tempistica per la fase di prima applicazione, gli obblighi di pubblicazione dovranno essere assolti, in prima applicazione, entro il 31 gennaio 2022 con riferimento all'anno 2021 e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente. È fatto obbligo al concedente di segnalare all'ANAC la mancata pubblicazione dei dati. Le attività di verificaDelle attività di verifica sono investiti, con indicazioni vincolanti, sia i soggetti concedenti che l'ANAC. I concedenti sono tenuti ad effettuare le verifiche sulle quote degli affidamenti secondo un calendario di controlli a cadenza almeno annuale. Ai sensi dell'art. 31, comma 12, del Codice, il concedente è tenuto ad individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionale con cui effettuare le verifiche (programmate o a sorpresa) presso le sedi dei concessionari ovvero anche mediante accesso diretto al profilo di committente dei concessionari. L'esito delle verifiche effettuate dai concedenti, in conformità alle Linee Guida è trasmesso all'ANAC senza ritardo unitamente ad una relazione sulle situazioni di squilibrio accertate e sulle ipotesi che hanno dato luogo all'applicazione delle penali, secondo modelli predisposti da ANAC. Oltre ad essere destinataria delle relazioni in merito all'esito delle verifiche, l'ANAC esercita un ruolo centrale nel quadro delle verifiche sul rispetto degli obblighi normativi. Infatti, può procedere a controlli a campione sui concessionari, ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici, così come può in qualsiasi momento chiedere ai concedenti dati, informazioni e chiarimenti, addirittura esercitando un potere sostitutivo, potendo procedere, in caso di reiterato e grave inadempimento o inescusabile inerzia di un concedente, e previa diffida, procedere direttamente alle verifiche presso il concessionario. |