Deliberazione - 15/02/2017 - n. 235 Articolo unicoL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 1. Oggetto. 1.1 Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice (di seguito, «Elenco») e hanno carattere vincolante. 2. Contenuto dell'elenco. 2.1 L'Elenco contiene le seguenti informazioni: a) Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti) b) Codice fiscale c) Sede d) Organismo in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti 1. Denominazione 2. Codice fiscale 3. Atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto) 4. Forma giuridica 5. Stato dell'organismo in house (in attivita', in liquidazione, etc.) 6. Sede legale 7. Oggetto sociale 8. Settori di attivita' 9. Detenzione di quote di partecipazione nell'organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «societa' tramite») 10. Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge 11. Indici della presenza del controllo analogo di cui agli articoli 5 del Codice e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: - Presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house societa' (nominativo - codice fiscale - inizio e fine incarico - compensi) - Clausole statutarie - Patti parasociali 12. Clausola statutaria che impone che piu' dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale dell'organismo in house. e) denominazione delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 5 del Codice e 4 e 16 del decreto legislativo 175/2016, hanno manifestato l'intenzione di operare affidamenti diretti all'organismo in house controllato dal soggetto iscritto nell'Elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata f) data di presentazione della domanda g) estremi del provvedimento di iscrizione nell'Elenco h) estremi del provvedimento di cancellazione. 3. Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco. 3.1 Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. 3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis. 4. Presentazione della domanda. 4.1 La domanda di iscrizione e' presentata, a pena di inammissibilita', dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 4.2 Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2, del Codice), invertito o orizzontale (art. 5, comma 3), la domanda di iscrizione dovra' contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo sull'organismo in house. 4.3 Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da piu' amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione. 4.4 La domanda e' presentata in modalita' telematica accedendo al sito web dell'Autorita' ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line. 4.5 L'Autorita' acquisisce d'ufficio le informazioni richieste nella domanda di cui al punto precedente gia' contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l'accesso alle predette banche dati sono comunicate all'Autorita' dai soggetti istanti mediante l'applicativo on line di cui al precedente punto 4.4. 4.6 Delle domande pervenute sara' data evidenza nell'Elenco con indicazione della data di presentazione. 5. Avvio del procedimento. 5.1 I procedimenti per l'iscrizione nell'Elenco sono avviati secondo l'ordine di ricezione della domanda. 5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e' avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento e' di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine e' sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini e' data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'Elenco. 5.3 In fase di prima applicazione della presente disciplina, l'Autorita' si riserva la possibilita' di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco con modalita' e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attivita' compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilita' affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, cosi' come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice. 5.4 All'esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalita' e i criteri indicati nel punto 6, l'ufficio competente dispone l'iscrizione nell'Elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all'iscrizione nell'Elenco sono riportati negli atti di affidamento all'organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.). 5.5 Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, l'Autorita' comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato puo' impegnarsi ad eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l'eliminazione della causa ostativa all'iscrizione. L'Autorita', esaminata la documentazione acquisita agli atti, puo': a) riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre l'iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente, nel caso in cui sia accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione; b) riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre il diniego di iscrizione nell'Elenco. 5.6 Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'Elenco e' comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresi', il termine e la possibilita' di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Il provvedimento di cancellazione e' pubblicato sull'Elenco. 5.7 Il provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilita' di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. Per i contratti gia' aggiudicati mediante il modulo dell'in house providing l'Autorita' puo' esercitare il potere di raccomandazione vincolante di cui all'art. 211, comma 2, del decreto legislativo 50/2016. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilita' di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi alla base del provvedimento medesimo. 6. La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del codice e agli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 6.1 L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente. 6.2 L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o piu' delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. 6.3 Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorita' accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. 6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalita' temporali di controllo da considerarsi cumulative: a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso: la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc. b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso: la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione; la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; la previsione della possibilita' di fornire indirizzi vincolanti sulle modalita' di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house; la previsione di controlli ispettivi; il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza. c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. 6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati: a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla societa' in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti; e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico. 6.3.3 La sussistenza del requisito del controllo analogo e' accertata dall'Autorita' attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L'onere della prova e' posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco o a richiesta dell'Autorita', deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria. 6.3.4 L'Autorita' puo' richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo - delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria. 6.3.5 Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del Codice, l'Autorita' esegue le seguenti verifiche: a) in caso di in house «a cascata», (l'amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C - A concede affidamento diretto a C), l'Autorita' verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C; b) in caso di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che e' un'amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A), le verifiche da svolgere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco sono le medesime previste per l'in house classico; c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C - B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'in house sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C. d) in caso di controllo congiunto, e' verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del Codice. 6.4 L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l'Autorita' accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo. 6.5 L'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale dell'organismo in house. 6.6 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e' effettuato tenuto conto delle particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto. 7. Comunicazione di variazioni. 7.1 L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore iscritto nell'Elenco deve tempestivamente comunicare all'Autorita', mediante l'applicativo on line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. 7.2 La corrispondenza tra l'Autorita' e l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e' effettuata esclusivamente tramite l'applicativo on line e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente. 8. La cancellazione dall'elenco. 8.1 La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell'Autorita', anche all'esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l'avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l'iscrizione. 8.2 Il procedimento di cui al precedente punto 8.1 e' avviato anche laddove l'Autorita' o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle societa' a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli organismi in house nello svolgimento della propria attivita', delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Codice e negli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 8.3 L'Autorita' comunica all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessato l'avvio del procedimento di cancellazione, invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni. 8.4 Con le controdeduzioni, il soggetto interessato puo' impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione nel termine massimo di 60 giorni. 8.5 Il termine per la conclusione del procedimento e' di 90 giorni. Tale termine e' sospeso dall'invio della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle memorie e per l'eliminazione della causa ostativa. Il procedimento e' sospeso, altresi', per una sola volta e al massimo per 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di integrazione documentale. 8.6 L'Autorita', esaminata la documentazione acquisita agli atti, puo': a) disporre il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente; b) adottare il provvedimento finale di cancellazione. 8.7 Il provvedimento finale di cancellazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresi', il termine e la possibilita' di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Il provvedimento di cancellazione e' pubblicato sull'Elenco. 8.8 Dalla data di cancellazione dall'Elenco, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non puo' effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di accertamento. Per i contratti gia' aggiudicati mediante il modulo dell'in house providing l'Autorita' puo' esercitare il potere di raccomandazione vincolante di cui all'art. 211, comma 2, del decreto legislativo 50/2016. 9. Entrata in vigore. 9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9.2 A partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorita' la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituira' presupposto legittimante l'affidamento in house. La mancata trasmissione all'Autorita' delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del decreto legislativo 50/2016. 9.3 Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilita' e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice. InquadramentoL'istituto degli affidamenti in house, dapprima di matrice giurisprudenziale (v. Corte di Giustizia 18 novembre 1999, c.-107/98) e poi tradotto in esplicite disposizioni normative nella disciplina europea (v. direttive del 2014 e reg. n. 1370/07), è, a livello nazionale, oggetto di diverse disposizioni normative. Il d.lgs. n. 175/2016 che, in un'ottica di tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, disciplina la costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione delle partecipazioni in società controllate da parte di pubbliche amministrazioni a totale, ammette l'affidamento diretto da parte di una o più amministrazioni che esercitino sulla società affidataria un controllo analogo o un controllo analogo congiunto, sempreché non vi sia partecipazione al capitale di privati (salvo che non sia prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza dominante sulla controllata (comma 1). Il d.lgs. n. 50/2016 prende in considerazione gli affidamenti in house in più disposizioni, tra le quali, in questa sede, assumono rilievo gli artt. 5 e 192. La prima esclude che siano sottoposti all'applicazione del Codice dei contratti gli affidamenti di appalti e concessioni, tanto nei settori speciali che nei settori ordinari, aggiudicati, da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato sempreché siano rispettate condizioni qualitative (la soggezione della società affidataria al c.d. controllo analogo esercitato dall'amministrazione affidante o da più amministrazioni) e quantitative (che oltre l'80% delle attività della società controllata sia riconducibile ad attività svolte a favore dall'amministrazione controllante o da soggetti sottoposti al controllo di questa ultima (v. commento all'art. 5). La seconda introduce di fatto un'ulteriore condizione all'affidamento in house stabilendo che, a tali fini, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto affidatario avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità, di qualità del servizio nonché dell'ottimale impiego di risorse pubbliche (v. commento all'art. 192). Sulla compatibilità costituzionale di tale disposizione, e, in particolare, dell'imposizione di un onere motivazionale rinforzato, v. Corte Costituzionale, sent. 27 maggio 2020, n. 100. Inoltre, nel febbraio 2021, l'ANAC ha avviato una consultazione finalizzata alla emanazione di Linee Guida, non vincolanti, dirette a fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti nella formulazione della motivazione con l'obiettivo di orientarne l'azione verso comportamenti conformi alla normativa vigente e di uniformarne l'operato. In aggiunta a ciò, l'art. 192, prevede l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house (oltre alla fissazione dell'obbligo per i committenti di: procedere ad una verifica di congruità economica dell'offerta dei soggetti affidatari; di dare conto della motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività del modello di gestione prescelto (comma 2); pubblicare nella sezione amministrazione trasparente gli atti connessi all'affidamento degli appalti e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (comma 3). La definizione delle modalità di iscrizione e di gestione dell'elenco è demandata all'ANAC. Il contenuto delle Linee Guida n. 7Le Linee guida disciplinano istituzione e gestione dell'elenco e, con una disposizione a contenuto non solo procedurale ma anche sostanziale, dettano anche specifiche indicazioni in merito alle modalità di accertamento dei requisiti che consentono l'accesso al sistema. Esse hanno carattere vincolante e questa indicazione è coerente con il loro carattere integrativo della fonte primaria (v. par. 1 delle Linee Guida). Funzione, ambito di applicazione e contenuti dell'Elenco Fatto salvo un primo periodo transitorio (v. par. 8 delle Linee Guida), l'iscrizione all'elenco costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house da parte di amministrazioni aggiudicatrici e soggetti aggiudicatori. Il provvedimento di accertamento negativo rispetto all'iscrizione nell'elenco di un'amministrazione aggiudicatrice e di un ente aggiudicatore comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l'Autorità può agire in giudizio, esercitando così i poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici (v. par. 5 delle Linee Guida). L'ambito di applicazione delle Linee Guida è limitato ai soli affidamenti in house, relativi sia ai settori ordinari che ai settori speciali effettuati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, ma non prende in considerazione quelli a società collegate effettuate nei settori speciali (la cui disciplina sia nella ratio che nei contenuti si presenta in più parti come sovrapponibile a quella dettata all'art. 5). L'Elenco contiene una serie di informazioni di diversa natura. Un primo blocco di dati è funzionale alla identificazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore; un secondo è diretto alla identificazione dell'organismo in house (in attività, in liquidazione, etc.); un terzo a consentire la verifica dei presupposti per l'affidamento; un quarto blocco è funzionale al procedimento di iscrizione. La gestione dell'elenco Le Linee Guida contengono una serie di disposizioni di carattere procedurale relative al funzionamento dell'elenco, dalla fase dell'iscrizione da parte di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori a quella di gestione delle eventuali variazioni e della cancellazione. Soggetti legittimati ad ottenere l'iscrizione nell'elenco, come detto, sono amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. Una specifica disposizione è stata dettata con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. In questi casi, sono gli enti di governo degli ambiti ottimali (istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148) a dover richiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis. Tale precisazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che, in questi casi, non vi è coincidenza tra soggetti partecipanti alla società ed ente affidante. La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (c.d. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente. In una logica di semplificazione, da un lato, è previsto che la domanda sia presentata in modalità telematica (accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line); dall'altro, in linea con il principio di non aggravamento, l'Autorità acquisisce d'ufficio le informazioni già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. I procedimenti per l'iscrizione nell'Elenco sono avviati secondo l'ordine di ricezione della domanda. Il procedimento di iscrizione si conclude di norma entro 120 giorni dalla data di presentazione. È avviato, infatti, entro 30 giorni dalla data presentazione dell'istanza di iscrizione e si conclude nei successivi novanta. Il termine può essere sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, l'Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni dall'invio delle controdeduzioni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l'eliminazione della causa ostativa all'iscrizione. Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco è comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude, ovviamente, la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo. Le disposizioni che, sul piano contenutistisco assumono maggior rilievo sono quelle relative alle modalità di accertamento, dimostrazione e verifica dei requisiti (par. 6 delle Linee Guida). In questa prospettiva, è stabilito che siano accertati, in primo luogo, l'oggetto sociale esclusivo della società affidataria individuato nella produzione di un servizio di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; nella progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50/2016; nell'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante; di servizi di committenza, anche ausiliaria, a supporto di enti senza scopo di lucro o di amministrazioni aggiudicatrici (vale a dire le attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), b) d) ed e) del d.lgs. n. 175/2016). In secondo luogo, il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (deve essere, più in particolare, accertata la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali). A tal fine, va verificata l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge (in tali casi eccezionali, deve essere verificato che la partecipazione di soggetti privati non comporti controllo, poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo). Con riferimento al controllo analogo, le Linee Guida forniscono concrete indicazioni funzionali alla valutazione del requisito, da considerarsi cumulative: a) un «controllo ex ante», esercitabile da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ad esempio, attraverso: ‒ la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; ‒ la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione (quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc). b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso: ‒ la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione; ‒ la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; ‒ la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house; ‒ la previsione di controlli ispettivi; ‒ il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza. c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Sempre a titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati: ‒ il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; ‒ l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; ‒ l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; ‒ il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti; ‒ la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico. L'onere di provare l'esistenza del controllo analogo è a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco o a richiesta dell'Autorità, deve indicare gli elementi da cui deriverebbe tale situazione di controllo e la relativa documentazione probatoria. L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale – a titolo esemplificativo – delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria. Tenuto conto del carattere articolato che può assumere il controllo analogo l'Autorità esegue le seguenti verifiche: i) in caso di in house «a cascata», (l'amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C - A concede affidamento diretto a C), l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C; ii) in caso di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice ‒ B concede un affidamento diretto ad A), le verifiche da svolgere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco sono le medesime previste per l'in house diretto; iii) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C - B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'in house sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C; iv) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (vale a dire, la composizione degli organi sociali che devono essere espressione delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori (lett. a)); l'idoneità di questi ultimi ad esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società (lett. b)); l'estraneità della società controllata al perseguimento di interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici e delle persone giuridiche controllanti (lett. c)). Terza condizione che deve essere accertata è che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house. Sotto questo profilo, dunque, le verifiche non riguardano l'effettivo rispetto del limite di fatturato ma solo l'esistenza di una previsione in tal senso nello statuto (in coerenza con quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che impone che la verifica delle condizioni di legge vada effettuata al momento dell'aggiudicazione). Ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco deve essere tempestivamente comunicata all' amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (par. 7 delle Linee Guida); mentre la conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell'ANAC, anche all'esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l'avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l'iscrizione. Il procedimento si svolge in contraddittorio tra ANAC e amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore al quale viene comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione, con l'invito a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione nel termine massimo di 60 giorni dall'invio delle controdeduzioni. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni. Tale termine è sospeso dall'invio della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle memorie e per l'eliminazione della causa ostativa. Il procedimento è sospeso, altresì, per una sola volta e al massimo per 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di integrazione documentale. L'eventuale provvedimento finale di cancellazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione nonché termine e possibilità di impugnazione dello stesso innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. |