Comunicazione - 8/11/2019 - n. 163030 art.COMUNICATO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 8 novembre 2019 (in Gazz. Uff., 8 novembre 2019, n. 262). - Adozione del nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita'. InquadramentoIl Regolamento, entrato in vigore 23 novembre 2019, in materia di esercizio del potere sanzionatorio, semplifica il procedimento, adeguandolo alle previsioni normative del d.lgs. n. 50/2016, e regola i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del d.P.R. 207/2010. In particolare, viene disciplinato il potere dell'Autorità nell'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di: violazione degli obblighi informativi e di comunicazione; falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritiera all'Autorità, alle S.A. o alle S.O.A.; violazione dell'obbligo di comunicazione o falsa comunicazione delle determinazioni adottate; violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate; violazione della previsione dell'art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione, da parte delle SOA. Il Regolamento enumera ed espone, altresì, i comportamenti che integrano una violazione degli obblighi informativi e costituiscono ipotesi di falsa dichiarazione o di esibizione di documenti non veritieri. Rientrano nel primo caso tra gli altri l'omissione, senza giustificato motivo, di informazioni da parte di soggetti che sono tenuti a un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità oppure la mancata ottemperanza da parte degli o.e. alla richiesta della S.A. o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione ad una procedura di affidamento. Nel secondo caso rientrano, a titolo esemplificativo, i casi di esibizione da parte dei soggetti che sono tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità di documentazione falsa o non veritiera così come il fatto di comprovare con documenti falsi o non veritieri il possesso di requisiti di qualificazione alle S.A. È previsto che il procedimento sanzionatorio sia avviato a seguito di segnalazione che può provenire da soggetti diversi. È prevista una fase di pre-istruttoria durante la quale i soggetti elencati all'art 10, decorso inutilmente l'eventuale termine concesso all'interessato, trasmettono gli atti all'ufficio competente. Sulla base degli atti, e ove necessario chiedendone un'integrazione, entro 90 giorni il dirigente responsabile può decidere se archiviare la segnalazione o procedere alla contestazione. Il regolamento non stabilisce natura perentoria o ordinatoria del termine di avvio del procedimento sanzionatorio. Al riguardo la più recente giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Cons. St., V, n. 8481/2019, T.A.R. Lazio (Roma) n.3835/2021) ha ribadito i principi sulla perentorietà dei termini per l'avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza di ANAC. Il che trova ragione nei profili di specialità del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio – rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio – secondo cui «l'esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all'inerzia dell'autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti» (Cons. St., V, n. 2874/2019 e Cons. St., V, n. 5695/2018). Qualora il dirigente proceda alla contestazione dell'addebito seguirà una fase istruttoria e una fase delle audizioni. A seguito di ciò il dirigente, qualora il soggetto abbia agito con dolo o colpa grave sottopone la questione al Consiglio che adotterà il provvedimento finale che potrà essere il non luogo a procedere; l'irrogazione della sanzione pecuniaria; l'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzioni interdittiva con iscrizione nel casellario; l'iscrizione nel casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla gara in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico. Il Regolamento detta una serie di criteri per la quantificazione delle sanzioni in base a una serie di parametri che devono essere considerati nella valutazione del fatto. Il regolamento si applica a tutti i procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata ancora effettuata la contestazione dell'addebito alla data della sua entrata in vigore. |