Decreto ministeriale - 11/10/2017 - n. 150583 art.DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 11 ottobre 2017 (in Gazz. Uff., 6 novembre 2017, n. 259). - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici1. [1] Decreto abrogato dall'articolo 3, comma 1, del D.M. 23 giugno 2022. InquadramentoCon il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2017, sono stati definiti i Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Tale decreto sostituisce i CAM che erano stati introdotti in materia dall'allegato 2 del precedente decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017. I CAM sono i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'ambiente che hanno la finalità di ridurre i consumi attraverso l'individuazione di soluzioni ecosostenibili per le P.A. (Fidone, Gli appalti verdi). I CAM si inseriscono nel contesto degli «appalti verdi» (GPP). Con tale nozione ci si riferisce a strumenti finalizzati alla valorizzazione degli aspetti ambientali negli acquisti della P.A., ai quali vengono ricondotti (i) un elemento ‘oggettivo' rappresentato dall'inerenza alla materia della contrattualistica pubblica e (ii) un elemento teleologico consistente nella strumentalità rispetto alla realizzazione di obiettivi di tutela ambientale (Cafagno — FarÌ). Il decreto ministeriale in parola va inteso come parte integrante del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), in attuazione del quale sono stati emanati vari decreti ministeriali di individuazione di specifici CAM per macroaree di riferimento. Il PAN GPP ha l'obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici in modo tale da sviluppare a pieno tutte le sue potenzialità in ambito ambientale, economico ed industriale. Degna di nota è certamente l'introduzione dell'obbligo della verifica ispettiva sull'appalto al fine di accertare se, durante l'esecuzione delle opere, vengano rispettate le specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. La verifica di cui si discute è a carico dell'appaltatore che ne deve comunicare obbligatoriamente alla stazione appaltante le risultanze. Inoltre, la stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione degli interventi sia affidata a professionisti abilitati e iscritti ad albi o registri professionali. È altresì suggerito che la stazione appaltante selezioni i progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (ad esempio: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). Nella fase dello studio di fattibilità al fine di contenere il consumo di suolo, l'impermeabilizzazione dello stesso, salvaguardare gli habitat e il paesaggio agrario e la perdita di suoli agricoli produttivi, tutelando al contempo la salute, è necessario verificare attraverso una relazione redatta da un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali, se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l'opera pubblica in aree già urbanizzate, degradate o impermeabilizzate, anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Ai fini della selezione dei candidati, poi, l'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da minimizzare l'impatto ambientale. A tal fine, l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS, una certificazione ISO14001 oppure una certificazione equivalente. Quanto al progetto di nuovi edifici, esso deve garantire la conservazione degli habitat e, proprio per questo, deve essere definito da un professionista abilitato iscritto in albi professionali e in possesso di comprovata esperienza in ambito ambientale. Per le aree di nuova piantumazione devono essere utilizzate specie arboree autoctone con ridotte esigenze idriche e resistenti alle fitopatologie. Inoltre, andrà predisposto un piano di gestione e irrigazione delle aree verdi. Il progetto di nuovi edifici deve tendere alla conservazione degli ecosistemi fluviali e, per quanto riguarda le acque sotterranee, prevedere azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. Invece, i progetti di ristrutturazione più rilevanti dovranno prevedere una diagnosi energetica per individuare la prestazione energetica dell'edificio e le azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio. Il T.A.R. Puglia ha avuto modo di precisare che la diagnosi energetica può legittimamente essere sviluppata dalle figure specializzate E.G.E. «in riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024» (T.A.R. Puglia Lecce III, n. 470/2021). Nei locali regolarmente occupati deve essere garantito luce diurna adeguata, anche tramite l'orientamento del lotto a Sud-Est, Sud o Sud-Ovest. Nel caso che l'area di progetto sia caratterizzata da un rischio di esposizione al gas Radon (notoriamente cancerogeno), devono essere adottate strategie progettuali atte a controllare la migrazione di Radon negli ambienti confinati. Deve anche essere previsto un sistema di misurazione e avviso automatico della concentrazione di Radon all'interno degli edifici. I CAM in commento concedono particolare attenzione al materiale riciclato nelle varie tipologie di lavori. Viene inoltre prevista una elencazione delle sostanze pericolose il cui uso è vietato o limitato. Merita una menzione l'introduzione di continui riferimenti a certificazioni europee di qualità e sicurezza come l'etichetta Ecolabel Anche cantiere deve possedere determinate specifiche tecniche. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio. Non mancano indicazioni in merito all'introduzione nelle procedure di affidamento di criteri di aggiudicazione premiante. Si suggerisce, infatti, l'utilizzo di un punteggio premiante sostanziale alla proposta redatta da un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità. Per un commento esteso in materia di criteri ambientali minimi, si rinvia al commento all'art. 34 del Codice. BibliografiaCafagno - Farì, I princìpi e il complesso ruolo dell'amministrazione nella disciplina dei contratti per il perseguimento degli interessi pubblici, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Fidone, Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2012; Fidone, Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019. |