Decreto ministeriale - 12/02/2018 - n. 153328 art.

Marco Giustiniani

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 12 febbraio 2018 (in Gazz. Uff., 16 aprile 2018, n. 88). - Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.

Inquadramento

Il decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 (G.U. 16 aprile 2018, n. 88) recante «Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi» ha introdotto delle linee guida per le stazioni appaltanti nel fase di determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici in attuazione dell'art. 77 comma 10 del Codice.

In particolare, per quanto riguarda le tariffe di iscrizione all'albo di cui all'art. 78 del codice, il costo annuale è pari ad € 168,00. La tariffa non è dovuta dai dipendenti pubblici che partecipano quali commissari per la stazione appaltante di appartenenza. Infatti, tali dipendenti, a norma del comma 2 dell'art. 2 del decreto in commento, non percepiscono alcun compenso per il servizio svolto.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione dei compensi, il decreto ha previsto una tabella che prevede dei minimi (come si vedrà successivamente annullati) e dei massimi entro i quali la stazione appaltante ha discrezionalità nella determinazione dei compensi. Nell'esercizio di tale discrezionalità, tuttavia, la stazione appaltante è tenuta prendere in considerazione la complessità dell'affidamento, il numero di lotti, il numero di partecipanti previsto, il criterio di attribuzione dei punteggi e la tipologia di progetti. All'importo così determinato va aggiunto, a norma del comma 3 dell'articolo 2, il 5% per il Presidente della commissione (che viene individuato dalla sanzione appaltante tra i commissari sorteggiati ai sensi dell'art. 77, comma 8 del Codice). Dal calcolo dei compensi vengono comunque esclusi i rimborsi di spese (art. 2, comma 4).

A seguito di un ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo, il TAR Lazio ha annullato la previsione di compensi minimi per le ragioni che seguono:

- l'art. 77, comma 10, del Codice prevede che vengano stabiliti con decreto la tariffa di iscrizione all'albo ed il compenso massimo per i commissari;

- il decreto qui commentato, tuttavia, ha fissato anche il compenso minimo;

- il Decreto impugnato ha, quindi, travalicato i limiti normativamente imposti al suo oggetto.

Il TAR Lazio ha così annullato il Decreto, nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice (T.A.R. Lazio Roma I, n. 6925/2019).

Per un commento esteso sul punto, si rinvia al commento degli artt. 77 e 78 del codice.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario