Decreto ministeriale - 30/06/2021 - n. 173786 art.DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 30 giugno 2021 (in Gazz. Uff., 14 luglio 2021, n. 167). - Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili InquadramentoCon il decreto ministeriale del 30 giugno 2021, sono stati definiti i Criteri ambientali minimi (CAM) per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. I CAM sono i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'ambiente che hanno la finalità di ridurre i consumi attraverso l'individuazione di soluzioni ecosostenibili per le P.A. (Fidone). I CAM si inseriscono nel contesto degli «appalti verdi» (GPP). Con tale nozione ci si riferisce a strumenti finalizzati alla valorizzazione degli aspetti ambientali negli acquisti della P.A., ai quali vengono ricondotti (i) un elemento ‘oggettivo' rappresentato dall'inerenza alla materia della contrattualistica pubblica e (ii) un elemento teleologico consistente nella strumentalità rispetto alla realizzazione di obiettivi di tutela ambientale (Cafagno — Farì). Il decreto ministeriale in parola va inteso come parte integrante del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), in attuazione del quale sono stati emanati vari decreti ministeriali di individuazione di specifici CAM per macroaree di riferimento. Il PAN GPP ha l'obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici in modo tale da sviluppare a pieno tutte le sue potenzialità in ambito ambientale, economico ed industriale. In generale, le stazioni appaltanti sono invitate a valutare prioritariamente la possibilità di procedere con restyling e finissaggio dei prodotti tessili su prodotti usati dalla stazione appaltante e a procedere all'affidamento di una fornitura di prodotti tessili esclusivamente nel caso in cui l'affidamento di tale servizio non sia andato a buon fine. I prodotti forniti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologia Ecolabel (UE) o di altra etichetta ambientale conforme. È altresì possibile l'assenza di determinate sostanze indicate dettagliatamente nell'allegato 1 tramite altri mezzi di prova, ma in tale caso l'offerente dovrà dimostrare che, per cause a lui non imputabili, non ha avuto accesso a etichette e certificazioni ambientali. Oltre ad una lista di materiale esclusi tout court, l'allegato indica altre sostanze il cui utilizzo è consentito solo sotto certi limiti. L'etichetta dei prodotti tessili deve fornire indicazioni sul lavaggio a basse temperature (40° C o meno). Per quanto riguarda gli imballaggi, essi devono essere in un solo materiale (per favorire il riciclaggio), riciclabili e/o riciclati e non devono essere imballati singolarmente. Qualora, poi, la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei criteri premianti indicati nell'allegato 1 nella documentazione di gara. Tra gli elementi che possono essere inseriti come criteri premianti vi è l'utilizzo di articoli con un maggior contenuto di fibra naturale (cotone, canapa etc.) proveniente da piantagioni coltivate con metodo biologico. Altro possibile criterio premiante è la messa a disposizione di un servizio aggiuntivo di riparazione dei prodotti forniti finalizzato alla riutilizzazione da parte della stessa stazione appaltante o alla cessione a soggetti terzi. Degna di note è anche la previsione di criteri sociali per le forniture di prodotti tessili. Va precisato, tuttavia, che tali criteri esulando dall'ambito dell' art. 34 del Codice, pertanto, l'utilizzo dei criteri sociali da parte della stazione appaltante per la fornitura di prodotti tessili è da ritenersi facoltativa. L'utilizzo di tali criteri è, però, moralmente doveroso, specie se si considera che la filiera del tessile è costituita da catene di fornitura molto complesse e spesso localizzate in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non è sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I criteri sociali, pertanto, promuovono il tracciamento della catena di fornitura al fine di effettuare le dovute attività di verifica e monitoraggio della catena di subfornitura. Per un commento esteso in materia di criteri ambientali minimi, si rinvia al commento all'art. 34 del Codice. BibliografiaCafagno - Farì, I princìpi e il complesso ruolo dell'amministrazione nella disciplina dei contratti per il perseguimento degli interessi pubblici, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Fidone, Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2012; Fidone, Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019. |