Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 12/08/2021 - n. 148 art.DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 12 agosto 2021, n. 148 (in Gazz. Uff., 26 ottobre 2021, n. 256). - Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. InquadramentoLa digitalizzazione degli appalti pubblici è una delle principali direttrici delle politiche economiche della Commissione europea e che, già alla fine del 2011, la Commissione ha proposto di rendere obbligatorie le fasi di pubblicazione elettronica (e-notification), di accesso elettronico ai documenti di gara (e-access) e di presentazione elettronica delle offerte (e-submission). Successivamente la Commissione è intervenuta in un'altra fase del processo di acquisto attraverso la digitalizzazione della fatturazione (e-invoicing), al fine di sfruttare i vantaggi degli appalti elettronici e procedere alla modernizzazione del quadro giuridico degli appalti pubblici. Anche attraverso l'introduzione del pagamento elettronico, poi, si è perseguito l'obiettivo di realizzare per via elettronica l'intero ciclo dell'appalto, ossia dalla pubblicazione del bando fino al pagamento elettronico. Tutto ciò in considerazione del fatto che gli appalti elettronici costituiscono uno dei fattori che contribuiscono alle finalità di crescita sostenibile della strategia Europa 2020 e alla realizzazione di un unico mercato digitale. Passando al versante nazionale, tali obiettivi sono stati inseriti dalle autorità italiane tra le azioni del Piano d'azione nazionale “Appalti pubblici”, allegato all'Accordo di partenariato italiano 2014-2020, in ragione della centralità che il settore degli appalti pubblici riveste nel contesto dei fondi strutturali e d'investimento europei per il perseguimento di un pieno ed efficace coordinamento tra la politica del mercato interno e la politica di coesione territoriale. In questo contesto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede, secondo gli obiettivi primari di semplificazione ed efficacia che caratterizzano le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, l'introduzione delle nuove tecnologie digitali nei processi di acquisto della pubblica amministrazione, nell'art. 44, al cui commento rinviamo. In considerazione di tale quadro economico e normativo, gli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione hanno elaborato il decreto in esame che identifica i principi generali che sottendono alla digitalizzazione dei processi di acquisto della PA, effettuando in particolare la c.d. «reingegnerizzazione» (i.e.: una riprogettazione migliorativa) in chiave digitale delle fasi di acquisto e negoziazione e individuando le caratteristiche tecniche generali dei sistemi – indicati appunto come “sistemi telematici” – che ne costituiscono il supporto telematico. Più in dettaglio, il regolamento definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all'articolo 29 del codice. Il regolamento detta una specifica disciplina per la partecipazione alla procedura di gara, disponendo che il sistema telematico consente all'operatore economico di compilare e presentare l'offerta mediante interfaccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati. Il sistema, inoltre, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico nonché di inserire l'offerta tecnica con i relativi allegati e l'offerta economica. Al momento della ricezione dell'offerta, il sistema (artt. 16-17-18): - trasmette automaticamente all'operatore economico un messaggio di notifica dell'avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l'ora di presentazione della stessa; - effettua la verifica preliminare dell'avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l'integrale compilazione dei moduli on-line. In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico trasmette automaticamente all'operatore economico un messaggio di errore con l'indicazione delle criticità riscontrate. Il sistema telematico consente inoltre: - ai componenti della commissione giudicatrice l'accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici; - lo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza degli eventuali segretari responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell'autorizzazione concessa; - la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove necessario, l'accesso al sistema telematico di tutti i soggetti interessati e il loro collegamento nel corso dell'intera seduta. Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbliche, con le modalità definite nelle regole tecniche; - consente l'acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche. In riferimento all'apertura e alla valutazione delle offerte, la data e l'ora delle sedute pubbliche in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche e di quella in cui si procede all'apertura delle offerte economiche vengono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi. Il sistema telematico predispone, infine, la graduatoria di gara e la rende disponibile secondo la normativa vigente, consente inoltre l'acquisizione del provvedimento di aggiudicazione, la redazione del contratto e l'inserimento di queste ultime documentazioni nel fascicolo informatico. |