Deliberazione - 4/07/2018 - n. 803 art.

Danilo Di Matteo

DELIBERA DELL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 4 luglio 2018 (in Gazz. Uff., 16 Ottobre 2018, n. 241). - Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803).

Inquadramento

Il regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del codice appalti.

L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del consiglio nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 4, lett. da a) a d).

L'Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

Il Regolamento contempla anche l'ipotesi di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblower), nel cui caso la trattazione della stessa è affidata all'ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.

Il regolamento considera anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.

La regola è che le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. Tuttavia, le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Gli articoli 12, comma 1, 21, comma 3 e 22, comma 1 del Regolamento sono stati modificati dalla Delibera Anac n. 654 del 22 settembre 2021 che ha aggiunto l'atto a firma del Presidente tra gli atti capaci di adottare determinati provvedimenti indicati nelle norme.

La scelta di prevedere la possibilità che l'atto conclusivo di taluni procedimenti vada a firma del Presidente presenta una duplice valenza: (i) sotto il profilo della rilevanza esterna, si è inteso attribuire (quantomeno agli occhi dei destinatari) una maggiore ‘importanza' al provvedimento, riconducendo la relativa responsabilità diretta in capo all'organo di vertice dell'Autorità; (ii) sotto il profilo della rilevanza interna, la novella si inserisce con ogni probabilità in un disegno di riorganizzazione interna dell'Autorità, con lo spostamento su altri soggetti (ad es. il Presidente) di competenze originariamente riservate al Consiglio.

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