Deliberazione - 21/11/2018 - n. 1102 art.DELIBERA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 21 novembre 2018 , n. 1102 (in Gazz. Uff., 20 dicembre 2018, n. 295). - Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso. (Delibera n. 1102). InquadramentoCon il Regolamento, che abroga il precedente del 20 luglio 2016, l'ANAC ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti – eccetto quelli di precontenzioso, per il quale è stabilita una diversa e apposita disciplina – sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici. Come sottolineato nella Relazione illustrativa di accompagnamento, lo scopo della novella è quello di una “ridefinizione dell'ambito entro il quale tale funzione è esercitata, dei soggetti che possono presentare le richieste di parere, delle modalità di esercizio della funzione stessa”. Le principali novità del Regolamento in esame riguardano l'individuazione dell'ambito oggettivo delle predette consultazioni e l'elencazione dei soggetti che possono presentare le istanze di parere all'Autorità. In merito al primo profilo, l'articolo 2 del previgente Regolamento del 2016 – dopo aver fatto genericamente riferimento alla disciplina in materia di anticorruzione (l. n. 190 e decreti attuativi) e contratti pubblici – individuava un elenco di ipotesi in cui adire l'A.NA.C.: a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta avesse carattere di novità; b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata potesse trovare applicazione a casi analoghi; c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presentasse una particolare complessità; d) quando la richiesta sottoposta all'Autorità presentasse una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico; e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità, apparissero particolarmente significativi. Nel nuovo Regolamento, il testo dell'articolo 2 è modificato. Mentre il comma 1 continua a definire in maniera ampia i contorni della funzione consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e in materia di contratti pubblici, il comma 2 rinvia innanzitutto ai casi indicati nell'articolo 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. n. 190/2012 e nell'articolo 16, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 (Di Seri). Sul piano soggettivo, l'articolo 3 del previgente Regolamento individuava i possibili richiedenti con una elencazione onnicomprensiva: a) le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. o), del Codice dei contratti; b) i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse; c) gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'articolo 3 del nuovo Regolamento distingue i predetti soggetti in relazione alla materia sulla quale verte il quesito, ossia prevenzione della corruzione (lett. a, b, c, d, e) e contratti pubblici (lett. f). In particolare, nella materia della prevenzione della corruzione distingue i soggetti legittimati a seconda della disposizione normativa di riferimento: a) per i pareri previsti all'articolo 1, co. 2, lett. d), della l. n. 190/2012, il Ministro per la pubblica amministrazione; b) per i pareri previsti dalla lett. e) dello stesso articolo, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali; c) in materia di conferimento degli incarichi, anche i soggetti privati destinatari dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 che intendano conferire un incarico; d) per i pareri sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità, i Ministeri che le emettono; e) sull'applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla l. n. 190/2012 e relativi decreti attuativi, vi è infine il rinvio al più ampio novero dei soggetti indicato all'articolo 2-bis del d.lgs. n. 33/2013. In materia di contratti pubblici, il nuovo Regolamento dell'A.NA.C. prevede poi che la richiesta di parere possa essere presentata dalle stazioni appaltanti (mantenendo il rinvio alla definizione dell'articolo 3, comma 1, lett. o), del Codice dei contratti) e dai soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati. L'articolo 8 del nuovo Regolamento ribadisce che i pareri dell'A.NA.C. sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità, tenendo conto dell'eventuale richiesta delle parti di sottrazione dalla pubblicazione dei dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile la deliberazione adottata. In dottrina (Di Seri) si è opportunamente obiettato sulla capacità della pubblicità di tali deliberazioni, con riferimento a fattispecie concrete, di fornire compiutamente lumi interpretativi ai soggetti chiamati a dare attuazione ad un quadro normativo estremamente complesso. Allo stato, infatti, i predetti pareri appaiono destinati a perdersi in un esteso panorama di atti di indirizzo e “comando” dell'Autorità (linee guida, pareri, raccomandazioni, segnalazioni, proposte di decreti ministeriali, bandi-tipo, contratti-tipo, protocolli o intese, comunicati del Presidente, misure straordinarie, ordini, misure sanzionatorie) che appare invece generare un certo “disorientamento” nelle amministrazioni. BibliografiaDi Seri, In vigore il nuovo Regolamento dell'A.NA.C. sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici, in quotidianogiuridico.it. |