Decreto ministeriale - 10/11/2016 - n. 248 art.DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 10 novembre 2016 n. 248 (in Gazz. Uff., 4 gennaio 2017, n. 3). - Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. InquadramentoIl decreto in esame reca la disciplina delle opere cosiddette superspecialistiche per le quali «non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali ... l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere», individuando in particolare l'elenco di tali opere (art. 2) e i «requisiti di specializzazione» che devono essere posseduti per l'esecuzione delle opere in questione (art. 3). Il decreto, inoltre, era inizialmente finalizzato a superare – nelle more della definizione, da parte dell'ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall'art. 84 del Codice – il regime transitorio recato dall'art. 216, comma 15 del Codice, il quale prevede che «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80». Va riferito che, in seguito alle modifiche operate sul testo dell'art. 84 del codice dei contratti da parte del d.l. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd. sblocca cantieri, conv. in l. n. 55/2019), la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici non sarà più affidata alle linee guida Anac, ma sarà determinata dal nuovo Regolamento unico di attuazione. Come riferito dal Ministero nella relazione di accompagnamento del provvedimento, si è ritenuto di superare il succitato regime transitorio individuando, tramite l'art. 2 del decreto in esame, un elenco di opere superspecialistiche che sostanzialmente conferma quello recato dall'art. 12 del d.l. n. 47 del 2014 con le sole aggiunte – così come richiesto da alcune associazioni di settore – della categorie OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno). La scelta dell'Amministrazione di ribadire l'elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni – con i riflessi di cui si è detto sulla disciplina applicabile agli istituti dell'avvalimento e del subappalto – è stata condivisa da Consiglio di Stato nel parere del 20 ottobre 2016, n. 1677, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione del sistema unico di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice non sarebbe utile «provocare disallineamenti e disfunzioni rispetto al vigente sistema di qualificazione». Il decreto de quo, infine, sempre secondo quanto riferito dal Ministero delle infrastrutture, è volto a risolvere «due ordini di criticità», consistenti nell'esigenza di «garantire una adeguata competenza nella realizzazione di opere che hanno un particolare impatto sull'incolumità e sulla salute pubblica» e nella necessità di tutelare, al contempo, «la concorrenza nel mercato degli appalti e, dunque, l'accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE». In altri termini, secondo il dicastero proponente, la ratio sottesa alla predisposizione del decreto in esame deve essere rinvenuta anche nella necessità di trovare un corretto «bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche», individuando un elenco di opere superspecialistiche che tenga conto dell'esigenza di salvaguardare sia il «patrimonio culturale» del Paese, sia «l'incolumità dei lavoratori addetti» alla realizzazione degli interventi, sia, infine, «l'incolumità pubblica» in relazione alla circostanza che alcune di tali opere vanno ad incidere su un contesto «ad elevato rischio sismico ed idrogeologico». Non sono mancate, infatti, in sede di predisposizione del decreto richieste, provenienti dalle associazioni rappresentative degli operatori economici, di procedere alla diminuzione delle categorie superspecialistiche; soluzione, questa, tuttavia, che per il Ministero avrebbe frustrato le finalità testé evidenziate. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel richiamato parere del 2016, nel condividere questa impostazione di fondo, ha altresì rilevato che l'effettivo conseguimento di un corretto bilanciamento fra i predetti interessi, così come gli effetti della presente disciplina sulle imprese, potranno essere valutati, a seguito della concreta applicazione del decreto in esame, tramite l'analisi di alcuni specifici indicatori quali il numero dei contratti stipulati concernenti le opere superspecialistiche, ricavabile dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, e il numero degli eventuali contenziosi che scaturiranno dall'applicazione della normativa in esame. |