Deliberazione - 13/06/2018 - n. 154708 art.

Danilo Di Matteo

DELIBERA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 13 giugno 2018 (in Gazz. Uff., 6 luglio 2018, n. 155). - Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).

Inquadramento

L'articolo 213, c. 2, del Codice, dispone che l'ANAC «attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche». Nella stessa disposizione si prevede altresì che l'Autorità «per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice».

In considerazione delle predette funzioni, il Consiglio dell'ANAC ha deliberato l'adozione del Regolamento in esame che sostituisce il Regolamento AVCP del 2013 e il Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione adottato dall'ANAC nel 2015, unificando la disciplina di consultazione, AIR e VIR in un unico testo.

Recependo le osservazioni del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere n. 1435 del 31 maggio 2018) il regolamento è suddiviso in tre titoli: Titolo I (Partecipazione ai procedimenti di regolazione), che comprende gli articoli 1-6; Titolo II (Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Verifica di impatto della regolazione (VIR), che comprende gli articoli 7-14; Titolo III (Disposizioni finali), che comprende l'art. 15.

In estrema sintesi, il Regolamento stabilisce che l'Autorità, nell'adottare atti di carattere generale (nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile), debba sempre favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione e garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, alle quali, è chiamata a fornire supporto, facilitando lo scambio di informazioni, promuovendo l'omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo sviluppo delle migliori pratiche.

In merito alla scelta di ampia partecipazione dei soggetti interessati, occorre al riguardo ricordare che, ad avviso del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale (Corte cost. n. 69/2017), la partecipazione al processo decisionale concorre ad accrescere la legittimazione sostanziale dell'Autorità indipendente di regolazione. In una analoga prospettiva, la legge n. 229 del 2003 ha previsto l'effettuazione dell'AIR da parte delle Autorità Amministrative Indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie, disponendo all'articolo 12 che le stesse «si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione».

La previsione dell'audizione dei soggetti interessati è regolata dagli artt. 6 e 7.

Va riferito che nella formulazione iniziale (già art. 4, comma 4) non era prevista alcuna perimetrazione dei soggetti che potevano essere auditi. Il richiamato parere n. 1435 del 31 maggio 2018 del Consiglio di Stato, proprio al fine di delimitare al meglio la fattispecie, suggeriva di offrire una simile possibilità non a tutti, ma solo ad alcuni dei soggetti interessati, e di rendere più trasparente una siffatta decisione proponendo di riformulare l'incipit, ora recepito nella norma che dispone che «in caso di atti che abbiano un grande impatto sul mercato oppure che riguardino questioni caratterizzate da novità o notevole complessità, il Consiglio può prevedere che la predisposizione del documento di consultazione avvenga all'esito dell'audizione di soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, particolarmente qualificati in considerazione dell'oggetto dei suddetti atti».

Sul piano degli atti sui quali è possibile avviare una consultazione, l'art. 8, comma 1, dispone che «quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorità, laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad analisi di impatto della regolazione». La formulazione iniziale non prevedeva l'obbligo di motivazione, introdotto, ora alla luce del parere n.1435/2018 del Consiglio di Stato ove si rilevava che «l'ampiezza semantica e la generalità della categoria delle questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, entro cui il regolamento circoscrive l'operatività della disciplina in esame, rende evidente la necessità che l'Autorità ricorra ad un'adeguata motivazione per illustrare le ragioni per le quali ritiene la questione di particolare rilevanza, consentendo un controllo sull'esercizio del suo potere valutativo, senza dubbio di notevole ampiezza». Aggiungendosi che «la locuzione sempre che sussista un ampio potere discrezionale può essere, da un lato, foriera di dubbi interpretativi in ordine alla latitudine della discrezionalità necessaria per rendere operativo il presente regolamento e, quindi, rendere arbitrario l'apprezzamento della relativa soglia».

L'ANAC deve predisporre sul proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l'indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR, e solo dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, può adottare l'atto di regolazione.

Il provvedimento finale è accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, nella quale verrà indicato se per l'atto si prevede la realizzazione di una VIR, ed eventualmente precisata la relativa tempistica.

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