Regolamento - 5/01/2016 - n. 7 art.

Marco Giustiniani

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 N. 7 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo

Inquadramento

Con il regolamento n. 7 del 5 gennaio 2016 della Commissione Europea si è voluto fornire un modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE).

L'allegato n. 1 fornisce anche delle «istruzioni» a corredo del formulario inserito nell'allegato n. 2. In particolare, nelle istruzioni, dopo aver prevosto una definizione di DGUE («autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi»), viene precisato che gli Stati membri possono adottare linee guida per agevolare gli operatori economici nella compilazione.

Il regolamento sottolinea altresì l'importanza della veridicità delle affermazioni rilasciate in sede di compilazione, arrivando fino a prevedere la possibilità dell'esclusione o delle più gravi sanzioni previste dalla legge nazionale in caso di false dichiarazioni.

Inoltre, l'allegato n. 1 prevede che il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica (cfr. art. 59, par. 2 della Direttiva 2014/24 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 26 febbraio 2014). Tuttavia, tale ultima disposizione ammette che lo Stato membro possa differire l'obbligatorietà della forma elettronica fino al 18 aprile 2018. Proprio questa è stata la scelta del legislatore italiano che ha previsto, all'articolo 85, comma 1, secondo periodo del Codice appalti, che il DGUE sia «fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018».

Le istruzioni forniscono anche delle indicazioni utili agli operatori economici per la fase di compilazione, precisando che se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto. Parimenti se l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altro soggetto (ex art. 89 del Codice), il primo deve assicurarsi che la stazione appaltante riceva, insieme al proprio DGUE, un secondo DGUE che riporti le informazioni pertinenti per l'impresa ausiliaria.

Per un commento esteso sul contenuto delle linee guida, si rinvia al commento all'art. 85 del codice.

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