Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10/05/2018 - n. 76 art.DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018 n. 76 (in Gazz. Uff., 25 giugno 2018, n. 145). - Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. InquadramentoL'istituto del dibattito pubblico sulle grandi opere d'interesse generale è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) con la finalità di realizzare un'effettiva inclusione democratica “dal basso”, affinché, almeno per le opere più importanti per la vita della società, le decisioni non siano più rimesse solo a una determinazione «sovrana» dell'Amministrazione ma costituisca il prodotto di un confronto dialettico con gli amministrati. In tale prospettiva sia la Corte Cost. n. 235 del 2018, sia il Consiglio di Stato, nel parere n. 855 del 2016, hanno evidenziato che il dibattito pubblico costituisce «uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto». Il decreto in esame ha individuato modalità, tipologie e soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico. Tuttavia, ammette la possibilità di avviare un dibattito pubblico facoltativamente: l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può indirne, infatti, la procedura su propria iniziativa quando ne rileva l'opportunità. Non si effettua, invece, il dibattito pubblico: a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice dei contratti pubblici e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti; c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea. Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2020, n. 627 è stata istituita la Commissione nazionale per il Dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale. La Commissione intende essere un modello di democrazia partecipativa, relativamente agli interventi infrastrutturali di maggiore rilevanza nel Paese. Obiettivi della Commissione sono: 1. Rendere trasparente il confronto con i territori sulle opere pubbliche, attraverso procedure che garantiscano il coinvolgimento delle comunità interessate 2. Migliorare la qualità delle progettazioni delle opere pubbliche di grande rilevanza 3. Semplificare l'esecuzione dell'opera attraverso scelte ponderate, al fine di ridurre l'aggravio dei conteziosi. Da ultimo il decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, ha potenziato e rafforzato lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali, attraverso le disposizioni dell'art. 46, prevedendo una serie di misure acceleratorie e di semplificazione. Si rammenta, ad ogni modo, che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico. Essi sono posti a carico degli stanziamenti per la progettazione dell'opera e dovranno essere commisurati alla rilevanza ed alla complessità dell'opera medesima, sotto il profilo dell'impatto territo riale e sociale di quest'ultima. Il Dibattito Pubblico si considera concluso con l'ultimo incontro di discussione previsto dal Documento di Progetto del Dibattito Pubblico. Da questo momento, il/la coordinatore ha il compito di redigere la relazione Conclusiva del Dibattito Pubblico e di renderla pubblica entro 30 giorni. La relazione è un documento molto importante, perché deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti gli elementi utili che consentano di formulare il progetto definitivo tenendo conto delle critiche, dei dubbi, dei suggerimenti e delle proposte emerse durante il Dibattito Pubblico. La Relazione dovrebbe quindi contenere informazioni dettagliate su: a) lo svolgimento del procedimento, per comprendere come sono stati raccolti e inquadrati i punti di vista degli attori del territorio; b) le proposte, i suggerimenti e le critiche sul Progetto di Fattibilità e sull'opera emerse nel corso del Dibattito Pubblico; c) le motivazioni a supporto delle proposte, dei suggerimenti e delle critiche emerse nel corso del Dibattito Pubblico. Dopo la pubblicazione della Relazione Conclusiva del Dibattito Pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno 60 giorni di tempo per definire il Dossier Conclusivo. Anche il dossier conclusivo è fondamentale per la buona riuscita del procedimento, poiché deve contenere non solo la volontà o meno di realizzare l'intervento, ma anche le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte. Poiché lo scopo di questo documento, così come del Progetto di Fattibilità, è di rendere intellegibili per chiunque anche aspetti molto complessi e di offrire motivazioni convincenti in cui si riconoscano in particolare coloro che hanno preso parte al dibattito pubblico, la Commissione Nazionale per il dibattito pubblico, nella raccomandazione del 15 giugno 2021, auspica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dedichi particolare attenzione, non solo alla qualità tecnico-scientifica dei contenuti, ma anche alla comprensibilità delle informazioni e delle argomentazioni e al loro legame con quanto esposto nella relazione conclusiva del dibattito pubblico. |