Decreto ministeriale - 2/08/2021 - n. 312 art.

Francesco Mascia

Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021 n. 312.

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 48 comma 6 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla l. 29 luglio 2021 n. 108, le stazioni appaltanti che procedono ad affidare i contratti finanziati (anche in parte) con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, ovvero dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, hanno la facoltà (ma non l'obbligo) di assegnare un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016

Il comma 6 dell'art. 48 precisa che i cd. strumenti BIM, ai quali potrà essere attribuito il punteggio qualitativo, dovranno necessariamente utilizzare piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, nonché rispettare le regole e le specifiche tecniche fissate da un successivo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 77/2021 convertito dalla l. n. 108/2021.

Il suddetto decreto ministeriale è stato adottato il 2 agosto 2021, con il n. 312 (cd. Decreto BIM), ed ha apportato diverse modifiche al precedente d.m. n. 560/2017, oltre che indicato, in via esemplificativa, i criteri premiali che l'amministrazione potrebbe utilizzare per l'assegnazione dei punteggi.

Il quadro normativo previgente al d.m. n. 312/2021

L'art. 23, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che la progettazione dei lavori pubblici ha il fine di assicurare, tra gli altri, la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche «attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture”. Il successivo comma 13 della medesima disposizione aggiunge, inoltre, che le stazioni appaltanti possano richiedere «per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h)”, e che, con decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe dovuto definire «le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni». L'utilizzo di tali metodologie avrebbe costituito, altresì, un parametro di valutazione dei requisiti premianti.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2017 n. 560 sono state definite, in attuazione del predetto art. 23 comma 13 del d.lgs. 50/2016, le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il d.m. n. 560/2017 stabilisce al riguardo che:

- l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici debba essere chiesto obbligatoriamente dalla stazione appaltante nel rispetto dei seguenti termini: a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019; b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020; c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021; d) per tutte le opere di importo a base di gara pari o superiore alle soglie UE definite dall'art. 35 del Codice, a decorrere dal 1° gennaio 2022; e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023; f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (art. 6);

- l'utilizzo del metodo BIM sia subordinato al compimento da parte delle stazioni appaltanti: a) di un piano di formazione; b) di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi; c) di un atto organizzativo disciplinante il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti (art. 3);

- la stazione appaltante possa prevedere in via facoltativa l'uso del metodo BIM, ma a condizione che abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3 del medesimo decreto (adozione di un piano di formazione, di un piano di acquisizione o manutenzione degli strumenti hardware e software, di un atto organizzativo);

- la stazione appaltante debba utilizzare piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari;

- La stazione appaltante provveda ad inserire nel capitolato speciale: a) i requisiti informativi strategici generali e specifici compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi; b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in particolare del modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

Il d.m. n. 312/2021: cosa cambia

Con decreto n. 312 del 2 agosto 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha dato attuazione all'art. 48, comma 6, d.l. n. 77/2021 convertito dalla l. n. 108/2021.

Il predetto provvedimento, il quale opera in relazione agli affidamenti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla sua data di entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati successivamente alla medesima data, ha l'obbiettivo di: 1) individuare le regole e le specifiche tecniche per l'uso dei metodi e strumenti elettronici (BIM) di cui all'articolo 23, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 50/2016, in coordinamento con il precedente d.m. n. 560/2017; 2) introdurre alcune modifiche al d.m. n. 560/2017 per assicurare la piena operatività del sistema per l'uso di metodi e strumenti elettronici; 3) determinare, in via esemplificativa, i criteri premiali per l'uso del BIM che le stazioni appaltanti potrebbero prevedere nella lex specialis.

Tra le novità più importanti, si segnala la definizione del «Modello informativo» (solamente citato nel decreto del 2017), intendendosi con esso un «insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata», nonché la puntualizzazione data alla locuzione «atto organizzativo» di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del d.m. n. 560/2017. L'art. 1 comma 1 lett. b) del d.m. n. 312/2021, prevede che la stazione appaltante per poter utilizzare il metodo BIM debba compiere, tra gli altri, un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, l'identità dei gestori dei dati, la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti «in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati».

Il nuovo decreto modifica, inoltre, rispetto alla disciplina previgente, alcuni dei termini di scadenza previsti per l'utilizzo obbligatorio del metodo BIM, stabilendo che:

- a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, l'obbligo decorra dal 1° gennaio 2019;

- b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, l'obbligo decorra dal 1° gennaio 2020;

- c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, l'obbligo decorra dal 1° gennaio 2021;

- d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, l'obbligo decorra dal 1° gennaio 2022;

- e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, l'obbligo decorra dal 1° gennaio 2023;

- f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, l'obbligo decorra dal 1° gennaio 2025.

È consentito, tuttavia, che prima dei suddetti termini la stazione appaltante possa comunque ricorrere al metodo BIM in via facoltativa. In tal caso sarà sufficiente che la stessa programmi di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 3 del d.m. n. 560/2017, ovvero: alla redazione di un piano di formazione, nonché di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, e all'adozione di un atto organizzativo disciplinante il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. L'art. 5 del d.m. 560/2017 prevedeva diversamente, ponendo l'effettivo rispetto di tali obblighi come condizione per l'utilizzo del modello BIM.

L'art. 7 del d.m. 312/2021 inserisce anche il comma 5-bis ed il comma 5-ter all'art. 7 del d.m. 560/2017. Il comma 5-bis è volto a garantire uniformità di utilizzazione del BIM, prevedendo che le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, facciano riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n. 1025/2012 secondo il seguente ordine: 1) «norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO»; 2) «norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO», che introducono aspetti gestionali e metodologici con il supporto di processi tecnologicamente avanzati; 3) «norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI». Il comma 5-ter dispone, invece, l'utilizzo di altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità, qualora le norme tecniche di cui al comma 5-bis dovessero essere assenti.

L'art. 7-bis del d.m. 312/2021 disciplina, infine, i criteri premiali inerenti l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici di cui sopra, che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di introdurre nel regolamento di gara contestualmente ai relativi punteggi. I criteri di valutazione stabiliti dal decreto, i quali hanno natura esemplificativa e non tassativa, sono i seguenti:

- proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;

- proposte metodologiche per l'implementazione dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;

- proposte metodologiche volte a consentire un'analisi efficace dello studio, tra l'altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;

- proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;

- previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;

- proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

- previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione;

- previsione di modelli digitali che consentano di verificare l'andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

L'art. 7-bis precisa che la stazione appaltante possa introdurre anche ulteriori criteri premiali, riguardanti l'assegnazione di punteggi aggiuntivi all'operatore economico che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario