L'impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo

30 Dicembre 2021

Il caso in rassegna affronta la vexata quaestio dell'impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo. In particolare, si tratta di stabilire se un creditore tardivo, sia, o meno, legittimato all'impugnazione dello stesso.

Il caso in rassegna affronta la vexata quaestio dell'impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo. In particolare, si tratta di stabilire se un creditore tardivo, sia, o meno, legittimato all'impugnazione dello stesso.

I Giudici della Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 41511/2021, hanno chiarito, in primis, che entro i termini di decadenza previsti dalla legge, sono legittimati all'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98, comma 3, l. fall., tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione al passivo sia stata accolta definitivamente o sia ancora sub iudice per la pendenza dell'opposizione, contro il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata.

I Giudici di legittimità, inoltre, hanno specificato che l'interesse all'impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l'impugnante non veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l'ipotesi che il credito in contestazione non venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia stata esaminata.

Il fatto - Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione tardiva di Gamma s.r.l. avverso l'ammissione dei crediti tempestivamente insinuati dall'istituto di credito Alfa, Omega, Delta, nonché da Equitalia Sud s.p.a. In particolare, il giudice di prime cure ha affermato che i creditori che abbiano proposto domanda tardiva di ammissione possono impugnare, ai sensi dell'art. 99, comma 1, solo lo stato passivo formatosi in relazione alle altre domande tardive e non quello relativo alle domande tempestivamente formulate, posto che in caso contrario si neutralizzerebbero gli effetti pregiudizievoli dell'impugnazione tardiva. Ha aggiunto che solo con la comunicazione dell'esito positivo della domanda il creditore istante matura un interesse qualificato all'impugnazione, legittimante il suo diritto alla contestazione. Gamma s.r.l. ha quindi impugnato quest'ultimo decreto facendo valere un unico motivo di gravame. In particolare, la società impugnante ha denunciato la violazione degli artt. 98 e 99 rilevando come il terzo comma dell'art. 98, legittimi all'impugnazione il creditore non distinguendo fra creditore insinuato tempestivamente o tardivamente, e che solo colui che non abbia proposto domanda di ammissione è privo di interesse a contestare gli altrui crediti concorsuali. E, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Cosenza in diversa composizione. In particolare, i giudici del vertice precisano che non si può condividere l'assunto del tribunale secondo cui, ritenendo ammissibile l'impugnazione di crediti tempestivamente ammessi da parte del creditore tardivo, si neutralizzerebbero gli effetti pregiudizievoli derivanti dal ritardo nella presentazione della domanda. Infatti, l'unico effetto pregiudizievole derivante da tale ritardo è quello contemplato dall'art. 112 l. fall., a norma del quale i creditori tardivi concorrono solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione.

Nel vigore della legge fallimentare anteriore alla riforma, si escludeva che l'impugnazione potesse essere proposta dai creditori insinuati tardivamente. Ciò, non per ragioni legate al difetto originario, in capo a costoro, delle condizioni dell'azione, ma perché le domande tardive erano solo quelle depositate dopo il decreto di esecutività dello stato passivo, ex art. 101, comma 1, l. fall., ante novella, mentre il termine concesso per impugnare i crediti ammessi era di appena quindici giorni dal deposito in cancelleria dello stato passivo.

L'incompatibilità temporale fra ricorso per dichiarazione tardiva e ricorso per impugnazione è venuta meno con la riforma di cui al d. lgs. n. 5/2006. Difatti, ai sensi dell'attuale art. 101, comma 1, l. fall., sono tardive tutte le domande di ammissione trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo: è dunque ben possibile che, come accaduto nella specie, una domanda tardiva sia presentata prima che lo stato passivo sulle domande tempestive sia dichiarato esecutivo, o, comunque, prima che sia decorso il termine per proporre opposizione, impugnazione o revocazione contro il relativo decreto di esecutività, tanto più che tale termine, per il creditore che non abbia ricevuto la comunicazione, ex art. 97 l. fall., non è quello breve di cui all'art. 99, comma 1, ma quello “lungo” di sei mesi, previsto dall'art. 327, c.p.c., decorrente dalla del deposito dello stato passivo. Va aggiunto, che a differenza del passato, il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di quello, di cui all'art. 95 l. fall., previsto per le domande tempestive, e che anche ad esso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 93-99.

In definitiva, una volta preso atto della sostanziale identità di disciplina fra trattamento delle domande tempestive e di quelle tardive, nonché del fatto che l'unico limite temporale preclusivo alla proposizione dei rimedi impugnatori previsti dall'art. 98, l. fall., è costituito dal decorso del termine di cui agli artt. 99, comma 1, o 327, c.p.c., non v'è alcuna ragione per ritenere che il creditore che abbia proposto domanda tardiva prima che il termine in questione sia spirato, sia privo della legittimazione – o dell'interesse, secondo quanto ritenuto dall'odierno tribunale – ad impugnare il credito tempestivamente ammesso in favore di altri.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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