Mancato rimborso delle spese di registrazione del contratto1. Bussole di inquadramentoLa registrazione del contratto. Nullità conseguente alla registrazione tardiva. In proposito, occorre richiamare le questioni interpretative connesse alle disposizioni normative di cui all' art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) e dell'art. 13 della l. n. 431/1998, come novellato dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208/2015. Come noto, la prima di dette disposizioni prevede che i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari o di singole porzioni, comunque stipulati, sono nulli se ricorrendone i presupposti non sono registrati. La norma, pur avendo superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost., n. 420/2007), si poneva in evidente contrasto con la disposizione dell'art. 4 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) che, pur nel prevedere l'obbligo di registrazione del contratto di locazione nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, ne ammetteva la sanatoria con registrazione tardiva. A risolvere la questione è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 23601/2017). I giudici di legittimità hanno sancito il principio di diritto secondo cui il contratto di locazione di immobili urbani, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente fin dal principio il canone realmente pattuito, e quindi esulando dalle ipotesi nelle quali ricorra il c.d. accordo simulatorio – che conduce ad altre e diverse dinamiche in punto invalidità della clausola e del contratto – ove non registrato nel termine, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004; tuttavia, la tardiva registrazione, legittima in base alle norme tributarie, e consentita ad entrambe le parti, determina la c.d. sanatoria per adempimento del contratto, con decorrenza ex tunc degli effetti giuridici del medesimo. Le Sezioni Unite, nel premettere un esame circa la natura giuridica della dedotta nullità, chiariscono trattarsi di una nullità atipica diversa da quella civilistica, della quale non condivide modalità di funzionamento ed effetti, in quanto derivante dalla carenza di un requisito extra formale di validità del contratto, la registrazione, e non dal difetto di un proprio elemento essenziale, il che (a dispetto della espressa indicazione normativa) determina una nullità virtuale ex art. 1418 c.c., definita funzionale per inadempimento all'obbligo di registrazione, e non una nullità testuale, con conseguente sanabilità della stessa. Le spese di registrazione Dovrebbero esulare dalla nozione di “oneri accessori” – anche se, talvolta, tale differente locuzione viene adoperata in tal senso o come sinonimo di oneri accessori del canone – altri rapporti allegati a quello locatizio, e che costituiscono, invece, “spese accessorie”, come, ad esempio, le spese di registrazione del contratto, risolvendosi queste ultime, piuttosto, in oneri tributari gravanti sul rapporto, come tali del tutto estranei al concetto di corrispettività contrattuale. Premesso ciò, l' art. 8 della l. n. 392/1978 – richiamato, per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo, dal successivo art. 41 – sancisce che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali; la disposizione in esame si riferisce ai soli rapporti interni locatore-conduttore, mentre, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sussiste la responsabilità solidale dei contraenti per l'adempimento dell'obbligazione tributaria. Dunque, per i contratti stipulati in forma solenne, a richiedere la registrazione è obbligato il notaio o il pubblico ufficiale che ha effettuato l'autentica, mentre, per i più comuni contratti (scrittura privata) o per le denunce di contratti verbali, l'obbligo fiscale incombe, di regola, su entrambe le parti sicché, in caso di omessa registrazione, saranno responsabili solidalmente verso lo Stato. Peraltro, nei rapporti interni, nulla vieta che i contraenti trovino un diverso assetto dei loro interessi prevedendo l'obbligo di richiedere la registrazione soltanto a carico di uno di essi, salvo sempre il diritto al rimborso della metà dell'importo. Ove, quindi, tra le parti si instauri la prassi in base alla quale una di esse (in genere, il locatore) provvede all'incombente, sembra doversi ritenere che la controparte – che, in concreto, ha fatto affidamento su tale abituale altrui iniziativa – sia tenuta soltanto al rimborso della metà della somma afferente all'imposta. Il soggetto obbligato Come visto in precedenza, la disciplina della registrazione è radicalmente mutata a seguito di una disposizione della Legge finanziaria del 2005, per la quale i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati ( art. 1, comma 346, l. n. 311/2004 ). Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato, in ambito locatizio, occorre tenere in considerazione ulteriori aspetti. Invero, mentre la divisione delle spese di registrazione del contratto è una questione che regola i rapporti tra padrone di casa e affittuari, nei confronti del Fisco valgono regole completamente diverse: come sostenuto più volte dall'Agenzia delle Entrate (Circ. del 13 giugno 2016 n. 27/E), locatore e conduttore restano solidalmente responsabili dell'assolvimento dell'imposta. Detto in termini pratici, aldilà di ciò che è stato previsto nel contratto di affitto – addebito del 100% dell'imposta sul locatore o al 50% su entrambe le parti – in caso di mancata registrazione l'Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento a tutti e due i soggetti. Può, cioè, inviare l'accertamento tanto all'inquilino – chiedendogli tutto l'importo – quanto al padrone di casa. Ovviamente, chi paga l'importo potrà rivalersi, nei confronti dell'altra parte, nei limiti del 50%. Infine, in ordine all'individuazione del soggetto concretamente obbligato a svolgere gli adempimenti fiscali connessi alla registrazione del contratto, l'altra novità, vista in precedenza, riguarda l'art. 13 della l. n. 431/1998, che disciplina i «patti contrari alla legge» nell'àmbito delle locazioni abitative. In particolare, il nuovo testo del comma 1 dell'art. 13 della l. n. 431/1998 fa espressamente «carico al locatore» di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, n. 6), c.c. Fermo restando l'obbligo interno di pagamento dell'imposta di registro della locazione al 50% – fatta salva diversa pattuizione più favorevole al conduttore – nelle locazioni immobiliari ad uso abitativo, dal gennaio 2016, l'obbligo di registrazione del contratto ricade sul solo locatore, mentre, nelle altre tipologie locatizie, di tale adempimento sono gravati entrambi i contraenti, in mancanza di difformi usi locali. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Il mancato rimborso delle spese di registrazione del contratto legittima il locatore all'azione di rivalsa nei confronti del conduttore?
Inderogabilità in peius della normativa nei riguardi del conduttore Per ciò che concerne la ripartizione interna dell'onere fiscale, si è, infatti, opinata l'inderogabilità in peius nei riguardi del conduttore della norma ex art. 8 della l. n. 392/1978 (Trib. Trieste 26 maggio 2009). La deroga pattizia all' art. 8 della l. n. 392/1978 e, quindi, la scelta negoziale di porre a carico del conduttore di immobile le spese di registrazione è stata considerata illegittima, con diritto dell'oblato alla ripetizione degli importi anticipati, in quanto la norma, essendo rivolta anche a garantire una pluralità di obblighi verso l'Amministrazione finanziaria ed incidendo direttamente sulla regolamentazione del canone, ha portata inderogabile (Trib. Bologna 24 novembre 1993). Pertanto, consegue la nullità ex art. 79 della l. n. 392/1978 della clausola che ponga a carico di quest'ultimo le spese di registrazione in misura superiore alla metà dà luogo all'eterointegrazione del contratto secondo il consueto meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. Responsabilità solidale in caso di di immobile in comproprietà In caso di locazione di immobile in comproprietà, un orientamento si basa sulla presunzione del consenso di tutti i proprietari alla stipula del contratto; in particolare, si è affermato che, in tema di imposta di registro, in caso di comproprietà di quote indivise di un immobile concesso in locazione, alla richiesta di registrazione del contratto, nonché al pagamento dell'imposta, sono solidalmente obbligati, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a), 10, comma 1, lett. a), e 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, tutti i contraenti, dovendosi intendere per tali anche tutti i comproprietari dell'immobile concesso in locazione, in quanto, dalla parità del potere di gestione dell'immobile spettante a ciascuno di essi ex art. 1105 c.c., fino a prova contraria, si presume che la locazione sia stata stipulata con il consenso di tutti e, quindi, sia, ex parte locatoris, unitaria (Cass. trib., n. 4580/2015; Cass. trib., n. 2181/2015). La rivalsa del locatore nei confronti della parte inadempiente Qualora il locatore provveda ad effettuare la registrazione del contratto, l'altra parte deve provvedere a rimborsarne la metà gravante su di lui, salvo diversa previsione contrattuale (tra le pronunce di merito, Concil. Albinea 4 giugno 1987, secondo cui la parte di un contratto di locazione, che ha pagato l'intero importo della tassa di registrazione, ha diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altra, nascendo il diritto in questione dal principio giuridico della solidarietà). Secondo altro orientamento, l'azione di rivalsa, fondata anche sul disposto dell' art. 8 della l. n. 392/1978 , richiede l'allegazione dell'effettuato pagamento e l'assolvimento dell'onere probatorio attinente alla reale effettuazione del pagamento mediante la produzione dei documenti attestanti il versamento dovuto all'Amministrazione finanziaria (Trib. Campobasso 13 maggio 2013, in mancanza di tale prova, non può ravvisarsi alcun inadempimento del conduttore nei riguardi del locatore, bensì un inadempimento di entrambi nei riguardi degli obblighi tributari previsti per legge). Ad avviso di altra pronuncia di merito (Pret. Milano 24 novembre 1986), nelle locazioni di immobili urbani disciplinate dalla l. n. 392/1978 , il diritto al rimborso delle spese sostenute per la registrazione del contratto si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Analogo principio vale se sia stato il conduttore a provvedere all'incombente fiscale: in tal caso, peraltro, è da ritenere che egli possa anche trattenere, sul primo canone successivo, un importo pari alla metà della somma corrisposta per la registrazione; invero, il suo costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, pur non potendosi parlare in senso tecnico-giuridico di “compensazione” – presupposto della quale è l'autonomia dei rapporti cui i contrapposti crediti delle parti si riferiscono – può farsi luogo, attraverso un semplice calcolo, a questo “accertamento di dare ed avere” che, sul piano pratico, raggiunge gli stessi effetti della compensazione (Cass. III, n. 3654/1972). 3. Azioni processualiTutela stragiudiziale Il locatore, prima di procedere al recupero dell'imposta di registro nei confronti del conduttore, può scegliere di percorrere la strada della richiesta a mezzo raccomandata (o pec) fatta personalmente o attraverso il proprio legale, con la quale chiede il rimborso pro quota di quella corrisposta integralmente all'Agenzia delle entrate in sede di registrazione annuale del contratto o per l'intera durata del rapporto se effettuata in un'unica soluzione. In genere, salvo che il canone di locazione non sia di importo particolarmente elevato, non si tratta di somme molto elevate, ragione per cui il ricorso alla soluzione stragiudiziale per il locatore – ma anche per il conduttore – può risultare vincente ed a “costo zero”. Funzione e natura del giudizio Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale sommario, a contraddittorio differito, caratterizzato dal fatto che la decisione adottata dal giudice sulla domanda proposta dal creditore è fondata sullo stato dei documenti presentati dal medesimo, dalla cui idoneità, pertinenza e completezza dipende l'accoglimento dell'azione in tale giudizio, che è, dunque, caratterizzato, da un lato, quanto alla sua natura, dalla palese sommarietà dell'esame del materiale probatorio comprovante l'esistenza del credito, e, dall'altro, è finalizzato all'emissione di una rapida pronuncia giudiziale immediatamente eseguibile in danno del debitore. Aspetti preliminari Mediazione Nel caso in cui il locatore proponga ricorso per decreto ingiuntivo, in questa fase non esiste l'obbligo di instaurare preventivamente il procedimento di mediazione, ragione per cui, decorsi i termini assegnati nella costituzione in mora comunicata con l'invito ad adempiere la prestazione, sarà possibile adire immediatamente la tutela monitoria nei confronti del conduttore. Negoziazione assistita Il locatore, attraverso il proprio legale, può avviare nei confronti del conduttore una richiesta di negoziazione assistita con la quale formula la richiesta di rivalsa per il pagamento pro quota dell'imposta di registro del contratto dovuta da quest'ultimo, ed il conduttore può rispondere dichiarando se intende o meno aderirvi con l'intervento del proprio difensore, eventualmente allegando le proprie richieste ed eccezioni giustificative del mancato pagamento dell'importo dovuto. La negoziazione assistita è una procedura alternativa al giudizio civile che si svolge direttamente tra i difensori delle parti, ciascuno dei quali è invitato a prendere posizione sulle altrui doglianze, aderendo o meno all'invito, la quale potrebbe, quindi, costituire un valido approccio per mediare fra le avverse pretese, con l'aiuto ed il filtro dei rispettivi difensori, specialmente quando la controversia risulti essere di modesto valore economico, non comportando a carico delle parti interessate neppure le spese di avvio del procedimento, che sono invece presenti, anche se in misura minima, in quello di mediazione. Competenza Il giudice competente per l'ingiunzione richiesta dal locatore nei confronti del conduttore relativa all'azione di rivalsa per l'imposta di registro sul contratto di locazione, quand'anche inferiore a cinquemila euro è il Tribunale, perché la relativa pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locatizio, materia riservata alla sua competenza, atteso che, ai sensi dell' art. 7, comma 1, c.p.c. , il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Legittimazione La legittimazione attiva a proporre il ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento delle somme dovute per l'imposta di registro sul contratto di locazione spetta al locatore, il quale ha la possibilità di rivalersi nella misura prevista ex lege nei confronti del conduttore, legittimato passivamente. Profili di merito Onere della prova L'onere di allegare i documenti necessari per dimostrare la debenza delle somme dovute dal conduttore – anche per non incorrere in una pronuncia di inammissibilità del ricorso – riguardanti un credito certo (non controverso), liquido (predeterminato nel suo ammontare anche attraverso un semplice calcolo aritmetico) ed esigibile (attualità della pretesa), grava sul locatore. Contenuto del ricorso Il ricorso deve contenere le generalità del ricorrente e del suo difensore, compresa l'indicazione del codice fiscale di entrambi, e del numero di fax e di posta elettronica certificata del difensore presso cui il ricorrente deve eleggere domicilio, nel Comune ove ha sede il giudice adito, conferendogli con atto separato la procura alla lite, la quale va sottoscritta dal ricorrente e dal difensore che deve autenticarne la sottoscrizione. Nel ricorso, prima della formulazione delle conclusioni, con le quali il locatore chiede l'emissione dell'ingiunzione nei confronti del conduttore, ai sensi dell' art. 638 c.p.c. , occorre indicare le prove che si producono, per cui vanno specificati nella narrativa dell'atto tutti i documenti dotati di efficacia probatoria – copia contratto di locazione, copia ricevuta di avvenuto pagamento integrale della registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate comunicazione prevista dall'art. 13 della l. n. 431/1998, lettera di costituzione in mora, carteggio riferito alla negoziazione assistita – che si offrono in comunicazione al giudice della fase monitoria, e che dovranno essere anche allegati come da indice, sottoscritto dal difensore della parte ricorrente, unitamente all'atto. Richieste istruttorie Il locatore deve allegare sia il contratto di locazione sia la ricevuta di avvenuto pagamento dell'intero importo corrisposto all'Agenzia delle entrate in sede di registrazione del contratto e di cui agisce in sede monitoria per rivalersi nella misura del 50% nei confronti del conduttore. È opportuno allegare al ricorso per ingiunzione anche la precedente comunicazione prevista dall' art. 13 della l. n. 431/1998 , la lettera di costituzione in mora del conduttore ed eventualmente, lo scambio epistolare intervenuto nella negoziazione assistita se esperita prima di ricorrere all'azione monitoria. 4. ConclusioniL' art. 13 della l. n. 431/1998 pone a carico del locatore l'obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore. Ciò comporta che il locatore, prima di procedere per via giudiziaria nei confronti del conduttore, deve avergli già chiesto il pagamento, previa allegazione della relativa comunicazione in tale senso, comprovante anche l'avvenuto assolvimento dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'Agenzia delle entrate. La misura del 50% a carico delle parti del contratto di locazione è posta dall' art. 8 l. n. 392/1978 , ragione per cui trattasi di un semplice calcolo aritmetico – per sottrazione – dell'importo dovuto dal conduttore nei cui confronti il locatore agisce in sede di rivalsa. Ovviamente, il locatore non può addebitare al conduttore il pagamento pro quota anche di eventuali sanzioni calcolate dal Fisco sull'intera imposta di registro laddove corrisposta tardivamente, perché il relativo adempimento grava ex lege sul locatore, il quale deve comunicare al conduttore di avere tempestivamente provveduto al pagamento dell'importo dovuto, addebitandogli la differenza pari al 50% della sola somma originariamente dovuta, determinata in base ad un adempimento tempestivo. In ordine all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro per il recupero della quale pro quota il locatore agisce in sede di rivalsa nei confronti del conduttore, va considerato che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la suddetta imposta non è dovuta per le annualità successive a quella in corso, ma bensì solamente per l'annualità di durata del contratto di locazione. |