ANAC: false dichiarazioni e falsa documentazione
10 Gennaio 2022
L'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere si riferisce alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni non veridiche siano previste a pena di esclusione o producano vantaggi competitivi al dichiarante. L'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere si riferisce alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni non veridiche siano previste a pena di esclusione o producano un qualche vantaggio competitivo al dichiarante, non invece ai casi in cui tali dichiarazioni non abbiano prodotto alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla disposizione e non abbiano procurato all'impresa dichiarante alcun vantaggio. Conseguentemente non può considerarsi rilevante la non veridicità dell'attestazione effettuata da un concorrente, in quanto non decisiva ovverosia inidonea ad impingere sui requisiti dell'impresa aggiudicatrice o ad alterare la par condicio con le altre imprese concorrenti.
Il termine di segnalazione ad ANAC della presentazione di falsità dichiarative o documentali ha carattere acceleratorio. Il termine ex art. 10, comma 1, del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC (norma che impone alla Stazione appaltante di comunicare all'Autorità i casi di presentazione di falsità dichiarative o documentali entro 30 giorni dall'accertamento del fatto) deve qualificarsi come meramente acceleratorio, non essendo assistito da un'espressa previsione di perentorietà, cosicché il suo superamento non può comportare la decadenza dal potere sanzionatorio.
Illegittimità dell'annotazione nel Casellario informatico della risoluzione contrattuale contestata in giudizio e non ancora oggetto di pronuncia definitiva. È illegittima l'annotazione nel Casellario informatico della risoluzione contrattuale contestata in giudizio e non ancora oggetto di pronuncia definitiva in ossequio al vecchio testo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016. |