L'azienda consortile

Davide Cicu
13 Gennaio 2022

Qualora dall'interpretazione delle clausole statutarie si giunga a dire il soggetto collettivo istituito dalle imprese conforme al tipo legale del consorzio stabile di cui al Codice dei contratti pubblici, ne discenderanno tutti gli effetti che la legge prevede, ivi compreso quello di poter nominare una o più tra le proprie consorziate per l'esecuzione dell'appalto, quale che sia l'effettivo livello di attuazione in concreto delle previsioni statutarie.
Abstract

Qualora dall'interpretazione delle clausole statutarie si giunga a dire il soggetto collettivo istituito dalle imprese conforme al tipo legale del consorzio stabile di cui al Codice dei contratti pubblici, ne discenderanno tutti gli effetti che la legge prevede, ivi compreso quello di poter nominare una o più tra le proprie consorziate per l'esecuzione dell'appalto, quale che sia l'effettivo livello di attuazione in concreto delle previsioni statutarie.

Il giudizio di primo grado

Un Ente Comunale ha indetto una procedura di gara, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei “lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza di strade provinciali.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania un operatore economico concorrente ha impugnando il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo, in particolare, che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il Consorzio aggiudicatario stante l'asserita violazione dell'art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016, in quanto, ad onta di quel che aveva dichiarato nella domanda di partecipazione, non era un consorzio stabile mancando il necessario requisito strutturale della comune struttura di impresa.

In particolare, la ricorrente ha eccepito, tra le altre cose, la mancanza in dotazione di un proprio organico in capo al Consorzio aggiudicatario, l'esiguità del fondo consortile, la mancanza di una sede operativa e di uno stabilimento, la mancanza in dotazione di mezzi o attrezzature per lo svolgimento in via autonoma dell'attività di impresa.

Tuttavia, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, poiché riteneva che il Consorzio aggiudicatario fosse effettivamente un consorzio stabile ai sensi dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, essendo presente la “comune struttura di impresa” come dimostrato dagli elementi indicati dalla controinteressata, ed in considerazione delle disposizioni statutarie.

L'appello

Avverso tale sentenza, la Ricorrente ha proposto appello lamentando che, a comprova dell'esistenza dell'autonoma struttura di impresa – requisito indispensabile per accedere alla qualificazione di consorzio stabile – sarebbero irrilevanti le circostanze ex adverso dedotte per dire il Consorzio aggiudicatario astrattamente idoneo ad eseguire anche in proprio, e dunque senza l'ausilio delle strutture imprenditoriali delle ausiliarie, le prestazioni previste dal contratto. Quindi, il Consorzio aggiudicatario parrebbe essere un soggetto che si limita alla mera assistenza amministrativa e tecnica alle consorziate nella fase di acquisizione delle commesse, senza alcuna partecipazione alla fase di realizzazione dei lavori.

Ebbene, il Consiglio di Stato, con la decisione in esame, ha premesso che la questione relativa alla natura giuridica del consorzio partecipante alla procedura di gara impone una interpretazione degli atti negoziali, dell'atto istitutivo e dell'eventuale regolamento che ne disciplina il funzionamento: e qualora dall'interpretazione delle clausole statutarie si giunga a dire il soggetto collettivo istituito dalle imprese conforme al tipo legale del consorzio stabile di cui al codice dei contratti pubblici, ne discenderanno tutti gli effetti che la legge prevede.

I requisiti per accertare un consorzio stabile

Ciò premesso, l'appello è stato ritenuto infondato: invero dall'esame delle clausole dell'atto costitutivo del Consorzio aggiudicatario e dalla documentazione prodotta è emersa:

1) la volontà delle imprese consociate di dar vita ad un consorzio stabile;

2) la volontà delle società contraenti di consentire all'istituendo consorzio di dotarsi di una propria azienda: in sintesi, è constatata la conformità del soggetto collettivo istituito Consorzio aggiudicatario al tipo legale del consorzio stabile;

3) la effettiva installazione di impiantato un complesso produttivo per l'esecuzione in proprio delle prestazioni affidate.

Pertanto, è legittimo che sia stato il Consorzio il solo soggetto a domandare di essere ammesso alla procedura e di stipulare il contratto con l'amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori; ed è il consorzio ad essere responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate, le quali comunque rispondono solidalmente al consorzio per l'esecuzione ai sensi dell'art. 94, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Di conseguenza è altresì legittimo, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50 del 2016, che il Consorzio aggiudicatario possa giovarsi, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del "cumulo alla rinfusa" (cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964; 11 dicembre 2020, n. 7943).

Del resto, l'azienda consortile opera «mediante la creazione ex novo di una struttura aziendale con l'assunzione in capo al consorzio di proprio personale unitamente all'acquisizione di propri macchinari, attrezzature e strumenti, con i quali, al pari delle imprese consorziate, dotarsi di capacità tecnico – professionali idonee ad eseguire commesse pubbliche, ma anche – rientrandovi nei limiti consentiti dalla nozione civilistica di “azienda” quale “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa – acquisendo la sola disponibilità giuridica di personale e mezzi che, al momento opportuno, il managment consortile possa organizzare per procedere all'esecuzione diretta del contratto».

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